Si tratta della possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale:
- voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero
- contributi per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
- contributi per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
DESTINATARI E MISURA DEL BENEFICIO
Possono richiedere i voucher/contributi le madri, anche adottive o affidatarie,
- lavoratrici dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche;
- iscritte alla Gestione Separata dell’INPS.
- iscritte alla Gestione Separata dell’INPS.
La madre lavoratrice può richiedere il voucher/contributo:
- dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
- in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale.
- dal termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi,
- in alternativa alla fruizione del periodo di congedo parentale.
Esclusioni e limitazioni
Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà prevista per legge,
- risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006).
Non sono ammesse al beneficio le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà prevista per legge,
- risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità (art. 19, comma 3, DL n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006).
Le lavoratrici part-time possono usufruire dei suddetti benefici in misura proporzionale all’entità della prestazione lavorativa svolta. Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS possono fruire dei benefici in esame fino a un massimo di 3 mesi.
Importo e corresponsione del beneficio
Il beneficio:
- consiste in un contributo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi divisibile solo per frazioni mensili intere, con conseguente riduzione del congedo parentale della lavoratrice;
- verrà erogato
- per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest’ultima della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Il beneficio:
- consiste in un contributo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi divisibile solo per frazioni mensili intere, con conseguente riduzione del congedo parentale della lavoratrice;
- verrà erogato
- per il servizio di baby sitting, attraverso il sistema dei buoni lavoro (voucher);
- in caso di utilizzo della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, tramite un pagamento diretto, da parte dell’INPS, alla struttura prescelta, previa esibizione da parte di quest’ultima della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.
Riduzione del congedo parentale
Per ogni quota mensile richiesta dalla lavoratrice madre viene ridotto di un mese il periodo di congedo parentale di cui all’articolo 32 del D.Lgs n. 151/2001.
Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l’INPS comunicherà al datore di lavoro l’ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.
- INPS, Messaggio n. 5805 del 18 settembre 2015
Commenti
Posta un commento