DLgs. 14.9.2015 n. 147, in vigore dal 7.10.2015
L’art. 13 co. 1 lett. a) del DLgs. 147/2015
riforma il regime fiscale IRES delle rinunce ai crediti da parte dei soci,
riconducendolo a sostanziale unità, a prescindere dalle modalità con cui l’operazione
viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti
coinvolti.
Nel dettaglio, viene sostituito interamente
l’art. 88 co. 4 del TUIR (che disciplina attualmente la fattispecie) e, con
riferimento alla tematica in esame, viene introdotto il nuovo co. 4-bis.
Secondo la disposizione attualmente in
vigore, la rinuncia, da parte del socio, al credito nei confronti della società
partecipata non determina, in capo a quest’ultima, l’insorgere di una
sopravvenienza attiva rilevante ai fini della formazione del reddito
imponibile.
Il DLgs. stabilisce, invece, che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera
sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale”.
Il nuovo regime qualifica, quindi, come
“apporto” la sola parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente
riconosciuto del credito in capo al socio. In altri termini, nel limite del valore
fiscale del credito, il soggetto partecipato rileva fiscalmente un apporto (non
tassabile); l’eccedenza costituisce, invece, per il debitore partecipato, una sopravvenienza
imponibile.
Tale regime fiscale prescinde dal relativo
trattamento contabile. Pertanto, qualora la rinuncia al credito da parte del
socio sia rilevata contabilmente come un apporto di patrimonio, cioè sia
imputata in una riserva di patrimonio netto, in applicazione del documento OIC
28, si può generare un fenomeno di tassazione da gestire con una variazione in
aumento in sede di dichiarazione dei redditi. Da quanto riportato, risulta evidente come
la modifica contenuta nel DLgs. sia maggiormente onerosa per il contribuente.
Ambito di applicazione della norma
La novità in esame interessa sia le
operazioni di rinuncia diretta a crediti originariamente sorti in capo al
socio, sia le operazioni precedute dall’acquisto del credito (o della
partecipazione) da parte del socio (o del creditore).
Adempimenti
Il DLgs. stabilisce che, ai fini della
disposizione in esame, il socio è tenuto a fornire alla partecipata una
comunicazione, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al
valore fiscale del credito.
In assenza di tale comunicazione, il
medesimo valore è assunto pari a zero. Pertanto, il debitore assoggetta a
tassazione l’intero valore nominale del credito.
Operazioni di conversione del
credito in partecipazioni
Trattamento analogo a quello sopra riportato
viene previsto nei casi di operazioni di conversione del credito in
partecipazioni.
Il DLgs. stabilisce che, in tali ipotesi, “il valore fiscale delle medesime
partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito
oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente
deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa”.
In sostanza, le perdite eventualmente
rilevate al momento della conversione, che risulteranno deducibili per il
creditore, comporteranno, anch’esse, una sopravvenienza tassabile in capo al
debitore.
Tale regime fiscale si applica a
prescindere dalla modalità seguita per il compimento della conversione (quindi,
sia mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale con compensazione, sia mediante
altre operazioni) e dai regimi contabili adottati dai soggetti coinvolti.
Regime impositivo in capo al socio
Parallelamente a quanto sopra riportato con
riferimento alla società partecipata, l’art. 13 co. 1 lett. b) ed e) del DLgs. 147/2015
modifica anche il trattamento impositivo della rinuncia al credito in capo al
socio, disciplinato dagli artt. 94 co. 6 e 101 co. 7 del TUIR.
Secondo la norma attualmente in vigore, l’ammontare
relativo al credito oggetto della rinuncia non è ammesso in deduzione in capo
al socio e si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
detenuta nella società debitrice.
Il DLgs. stabilisce, invece, che l’ammontare
della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione “nei limiti del valore
fiscale del credito oggetto di rinuncia”.
L’aver previsto l’incremento del costo
della partecipazione del creditore di un importo limitato al valore fiscale
del credito comporta, quindi, che l’operazione di rinuncia o conversione per
il creditore non dia luogo alla tassazione della differenza rispetto al valore
nominale.
Decorrenza
Le disposizioni in esame si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del DLgs.
147/2015 e, quindi, dal 2016, per i soggetti “solari”.
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