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Abrogazione Collaborazione Coordinata: cosa fare dopo il 31/12/2015

Il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 il legislatore ha previsto, per molti settori, il superamento dei contratti di collaborazione. Per effetto delle disposizioni approvate in sede di attuazione del Jobs-Act, la maggior parte dei datori di lavoro (ma non tutti), a partire dal prossimo 01.01.2016, dovrà applicare a tali contratti la disciplina del lavoro dipendente


Considerato l’approssimarsi di tale data, quindi, i datori di lavoro dovranno provvedere ad individuare lo strumento più opportuno per inquadrare questi lavoratori: proprio a tale scopo il legislatore ha introdotto una procedura di stabilizzazione che consente, a partire dalle assunzioni operate dal prossimo 01.01.2016, di assumere i collaboratori con contratto di lavoro dipendente, con “cancellazione” delle contestazioni (fiscali, economiche e contributive) collegate ai precedenti periodi di lavoro

In questo modo, i datori di lavoro possono, da una parte, assicurarsi la manodopera necessaria (seppure sotto una diversa forma contrattuale), e dall’altra cancellare qualsiasi contestazione riferita al precedente periodo di lavoro. Si segnala che il passaggio contrattuale, per tale tipologia di lavoratori, può considerarsi in un certo senso “obbligato”: lo stesso decreto ha, infatti, abrogato la collaborazione a progetto e l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, riducendo drasticamente gli istituti utilizzabili per operare un’assunzione. Tale problematica, invece, non si pone in riferimento ad alcune categorie di datori di lavoro, che potranno utilizzare i contratti di collaborazione coordinata: ci si riferisce, in particolare alle professioni, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai componenti di organi di controllo ed amministrazione ed a tutte le ipotesi specificamente contemplate da un accordo collettivo.

Con il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 è stata prevista una forte limitazione all’utilizzo del contratto di collaborazione che, a partire dal prossimo 01.01.2016, sarà accessibile solo a specifiche categorie di datori di lavoro. Fatta eccezione per il mondo delle professioni, delle società e associazioni sportive dilettantistiche, degli organi di amministrazione e controllo (nonché nelle specifiche ipotesi previste dalla contrattazione collettiva), i datori di lavoro dal prossimo 01.01.2016 dovranno applicare, ai collaboratori, le disposizioni in materia di lavoro dipendente.

Allo scopo di agevolare questo passaggio, il legislatore ha introdotto una procedura di stabilizzazione applicabile a collaboratori e partite IVA che garantisce la stabilizzazione del rapporto con estinzione delle possibili contestazioni fiscali/contributive/assicurative collegate al precedente periodo di collaborazione.

Gli effetti sulla posizione pregressa del lavoratore si perfezionano con:
-     il mantenimento del lavoratore alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi;
-     la stipula di un accordo di conciliazione con il lavoratore.

Di seguito, illustriamo la disciplina dell’istituto sottolineando da subito che tutti i datori di lavoro non compresi in una specifica eccezione, a partire dal prossimo 01.01.2016, dovranno applicare ai collaboratori coordinati la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.


Collaborazioni coordinate: limitazioni e deroghe

Relativamente alle collaborazioni organizzate dal committente, il D.Lgs. n. 81/2015 prevede la riduzione delle ipotesi di applicazione, a favore della figura del contratto di lavoro subordinato. Seppure in questo caso il Governo non abbia sancito l’abrogazione totale dell’istituto, viene previsto che a far data dal 01.01.2016 si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, dovrà essere ricondotta al rapporto di lavoro subordinato, vengono previste alcune eccezioni. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
- Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
-  Le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.
- Le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

Considerata la portata della modifica, il legislatore ha previsto l’introduzione di una procedura che favorisca la trasformazione dei rapporti di lavoro in rapporti di lavoro subordinato. Ci si riferisce, in particolare, ai collaboratori a progetto e ai collaboratori coordinati, ma anche ai titolari di partita IVA che svolgono una funzione assimilabile a quella di un dipendente: per favorire il corretto utilizzo delle figure contrattuali “autonome”, i datori di lavoro avranno la possibilità di trasformare i rapporti con estinzione di qualsiasi rilievo contributivo, assicurativo e fiscale conseguente all’eventuale erronea qualificazione del lavoratore

In particolare, viene previsto che i datori di lavoro che assumono, a partire dal 01.01.2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, possono beneficiare dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.

La nuova disciplina si applica alle seguenti condizioni:
-     i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano (in riferimento a tutte le possibili pretese sul pregresso) un atto di conciliazione;
-     nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo.
 

Le collaborazioni a progetto: abrogazione

Come accennato in premessa, il decreto legislativo ha abrogato la disciplina della collaborazione a progetto. In particolare, a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, le disposizioni in materia di collaborazione a progetto rimangono valide solo ed esclusivamente per la regolazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore (25.06.2015). Pertanto, i datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendenze collaboratori a progetto (diversamente da quanto previsto per le collaborazioni coordinate) non dovranno procedere alla modifica del rapporto, ma dovranno tenere in considerazione che alla scadenza della collaborazione non si potrà più accedere all’istituto del lavoro a progetto.

Associazioni in partecipazione


Secondo quanto previsto dal D.Lgs., viene parzialmente abrogato anche l’articolo 2549 cc, che per effetto delle modifiche proposte non includerà più la fattispecie dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro.


Viene stabilito che i contratti di associazione in partecipazione, nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

 
Fonte: Circolare per la clientela Fiscal-Focus.it

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