Il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 il
legislatore ha previsto, per molti settori, il superamento dei contratti
di collaborazione. Per effetto delle disposizioni approvate in sede di
attuazione del Jobs-Act, la maggior parte dei datori di lavoro (ma non
tutti), a partire dal prossimo 01.01.2016, dovrà applicare a tali
contratti la disciplina del lavoro dipendente.
Considerato
l’approssimarsi di tale data, quindi, i datori di lavoro dovranno provvedere
ad individuare lo strumento più opportuno per inquadrare questi lavoratori:
proprio a tale scopo il legislatore ha introdotto una procedura di
stabilizzazione che consente, a partire dalle assunzioni operate dal
prossimo 01.01.2016, di assumere i collaboratori con contratto di lavoro
dipendente, con “cancellazione” delle contestazioni (fiscali, economiche
e contributive) collegate ai precedenti periodi di lavoro.
In questo
modo, i datori di lavoro possono, da una parte, assicurarsi la manodopera
necessaria (seppure sotto una diversa forma contrattuale), e dall’altra cancellare
qualsiasi contestazione riferita al precedente periodo di lavoro. Si
segnala che il passaggio contrattuale, per tale tipologia di lavoratori, può
considerarsi in un certo senso “obbligato”: lo stesso decreto ha, infatti, abrogato
la collaborazione a progetto e l’associazione in partecipazione con apporto
di lavoro, riducendo drasticamente gli istituti utilizzabili per operare
un’assunzione. Tale problematica, invece, non si pone in riferimento ad
alcune categorie di datori di lavoro, che potranno utilizzare i contratti
di collaborazione coordinata: ci si riferisce, in particolare alle
professioni, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai
componenti di organi di controllo ed amministrazione ed a tutte le ipotesi
specificamente contemplate da un accordo collettivo.
Con il D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 è stata prevista una forte limitazione
all’utilizzo del contratto di collaborazione che, a partire dal prossimo
01.01.2016, sarà accessibile solo a specifiche categorie di datori di
lavoro. Fatta eccezione per il mondo delle professioni, delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, degli organi di
amministrazione e controllo (nonché nelle specifiche ipotesi previste dalla
contrattazione collettiva), i datori di lavoro dal prossimo
01.01.2016 dovranno applicare, ai collaboratori, le disposizioni in materia di
lavoro dipendente.
Allo
scopo di agevolare questo passaggio, il legislatore ha introdotto una procedura
di stabilizzazione applicabile a collaboratori e partite IVA che
garantisce la stabilizzazione del rapporto con estinzione delle possibili
contestazioni fiscali/contributive/assicurative collegate al precedente periodo
di collaborazione.
Gli effetti sulla posizione
pregressa del lavoratore si perfezionano con:
- il mantenimento del lavoratore alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi;
- la stipula di un accordo di conciliazione con il
lavoratore.
Di seguito, illustriamo la
disciplina dell’istituto sottolineando da subito che tutti i datori di lavoro non compresi in una specifica eccezione, a partire dal prossimo 01.01.2016, dovranno applicare ai collaboratori coordinati la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Collaborazioni coordinate: limitazioni e deroghe
Relativamente alle collaborazioni organizzate dal committente,
il D.Lgs. n. 81/2015 prevede la riduzione
delle ipotesi di applicazione, a favore della figura del contratto di lavoro subordinato.
Seppure in questo caso il Governo non abbia sancito l’abrogazione totale dell’istituto,
viene previsto che a far data dal
01.01.2016 si applica la disciplina del rapporto subordinato anche ai rapporti
di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità
di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro.
Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, dovrà essere ricondotta al rapporto di lavoro
subordinato, vengono previste alcune
eccezioni. Si tratta, in particolare, delle seguenti:
- Le
collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati
dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti
il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
- Le collaborazioni
prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali.
- Le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.
- Le prestazioni
di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Considerata la portata della
modifica, il legislatore ha previsto l’introduzione
di una procedura che favorisca la trasformazione dei rapporti di lavoro in
rapporti di lavoro subordinato. Ci si riferisce, in particolare, ai collaboratori a progetto e ai collaboratori
coordinati, ma anche ai titolari di
partita IVA che svolgono una funzione
assimilabile a quella di un dipendente: per favorire il corretto utilizzo delle figure contrattuali
“autonome”, i datori di lavoro avranno la possibilità di trasformare i rapporti con estinzione di
qualsiasi rilievo contributivo, assicurativo e fiscale conseguente
all’eventuale erronea qualificazione del lavoratore
In particolare, viene previsto che i datori di lavoro che assumono, a partire
dal 01.01.2016, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, di soggetti già parti di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone
titolari di partita IVA, possono
beneficiare dell'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in
materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla
eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima
dell’assunzione.
La nuova disciplina si applica alle
seguenti condizioni:
- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano (in
riferimento a tutte le possibili pretese sul pregresso) un atto di conciliazione;
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non devono
recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta
causa o per giustificato motivo oggettivo.
Le collaborazioni a progetto: abrogazione
Come accennato in premessa, il
decreto legislativo ha abrogato la disciplina della collaborazione a progetto.
In particolare, a partire dall’entrata in
vigore del provvedimento, le disposizioni
in materia di collaborazione a progetto rimangono valide solo ed esclusivamente per la regolazione dei
contratti già in essere alla data di entrata in vigore (25.06.2015). Pertanto, i datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendenze
collaboratori a progetto (diversamente da quanto previsto per le
collaborazioni coordinate) non
dovranno procedere alla modifica del rapporto, ma dovranno tenere in
considerazione che alla scadenza
della collaborazione non si potrà più accedere all’istituto del lavoro a
progetto.
Associazioni in partecipazione
Secondo quanto previsto dal D.Lgs.,
viene parzialmente abrogato anche
l’articolo 2549 cc, che per effetto delle modifiche proposte non includerà più la fattispecie
dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Viene stabilito che i contratti di associazione in
partecipazione, nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una
prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.
Fonte: Circolare per la clientela Fiscal-Focus.it
Commenti
Posta un commento