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Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall’impresa



I soggetti esercenti un’attività d'impresa devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i finanziamenti / capitalizzazioni, concessi dai soci / familiari a favore della società / ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600.

Con tale disposizione il Legislatore ha inteso rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite la determinazione sintetica del reddito considerando qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società / ditta individuale.

NB
Il modello da utilizzare è analogo a quello predisposto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari, ferma restando l’autonomia dei 2 obblighi per cui, in presenza di entrambi gli adempimenti, vanno compilati 2 distinti modelli.

Ambito soggettivo della comunicazione


La comunicazione in esame va effettuata esclusivamente da parte della società / impresa individuale (in contabilità ordinaria o semplificata) che ha ricevuto il finanziamento / capitalizzazione.

Soggetti esonerati

Le istruzioni alla compilazione del modello specificano che l’obbligo in esame interessa sia le imprese in contabilità ordinaria che semplificata “in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa”. In particolare:



imprese in contabilità ordinaria
Tenute all’invio della comunicazione in ogni caso” (a prescindere, quindi, dalla presenza o meno del c/c dedicato).
imprese in contabilità semplificata
Esonerate dall’adempimento in esame se non dispongono di un c/c dedicato all’attività.
NB
Si ritiene che l’esonero sussista anche qualora il c/c sia intestato ad altri soggetti (ad esempio, coniuge) ovvero utilizzato anche per esigenze personali / familiari.

L’esonero è riconosciuto, purché non sussista un “c/c dedicato”, ai soggetti che adottano:

·     il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;

·     il regime contabile semplificato previsto dall’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;

·     il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.

Esclusioni soggettive

La comunicazione non va presentata per i finanziamenti / capitalizzazioni effettuati da:

·     soci persone giuridiche (società / enti). L’adempimento in esame è infatti finalizzato all’accertamento in base al redditometro nei confronti delle persone fisiche;

·     familiari dei soci;

·     titolare dell’impresa familiare / individuale.

Esempio 1
 
La Grigi snc è costituita da 2 soci, Rossi e Gialli.
In data 30.4.2014, dal c/c della moglie del socio Rossi, è stato effettuato un versamento a favore della società, per un importo pari a € 15.000.
Relativamente a tale versamento la società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Ambito OGGETTIVO Della COMUNICAZIONE


Nella comunicazione in esame vanno riportati:

·   i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti / capitalizzazioni per un ammontare complessivo, riferito a ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a € 3.600. Tale limite:

-  va riferito distintamente ai finanziamenti e alle capitalizzazioni;

-  va calcolato con riguardo all’ammontare complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni in corso d’anno in capo al singolo socio / familiare dell’imprenditore.

NB
Ai fini del limite non rilevano né le restituzioni effettuate al socio / familiare dell’imprenditore né la rinuncia al credito vantato dal socio / familiare dell’imprenditore (non configura un esborso di denaro da parte del finanziatore);

·   l’importo complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore;

·   la data di versamento. Quest’ultima corrisponde alla data di effettivo versamento. In caso di più finanziamenti o capitalizzazioni nella comunicazione va indicata la data dell’ultimo versamento.

Esclusioni oggettive

La comunicazione non va presentata in presenza di:

·   finanziamenti / capitalizzazioni di importo complessivo inferiore a € 3.600;

·   finanziamenti / capitalizzazioni i cui dati sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

·   capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo gratuito, sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale non ancora versato, passaggio di riserve a capitale sociale);

·   finanziamenti a seguito di rinuncia da parte del soggetto concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto).

Esempio 2

Il socio Celesti nel 2013 ha effettuato alla Gialli srl un finanziamento pari a € 17.000, per il quale lo stesso, nel mese di settembre 2014, ha rinunciato alla relativa restituzione.
La società non deve inviare la comunicazione riferita alla rinuncia.



Esempio 3

Il socio Amaranto, in data 16.1.2014, ha effettuato alla Rosi srl un finanziamento pari a € 12.000, per il quale lo stesso, nel mese di ottobre 2014, ha rinunciato alla relativa restituzione.
La società deve inviare la comunicazione al fine di evidenziare il finanziamento ricevuto dal socio (€ 12.000).

·   restituzioni di finanziamenti.

Esempio 4

Il socio Verdi nel 2011 ha effettuato alla Blu srl un finanziamento infruttifero pari a € 60.000. La società, in data 7.6.2014, ha restituito parte del predetto finanziamento per un importo di € 15.000.
Trattandosi di restituzione di un finanziamento, la società non è tenuta a comunicare all’Agenzia delle Entrate la movimentazione di denaro intervenuta nel 2014.

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE


Analogamente alla comunicazione dei beni ai soci / familiari il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede.

Così, per le ditte individuali, società di persone e società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la comunicazione riferita al 2014 va presentata entro il:



30 OTTOBRE 2015


SANZIONI


In caso di omessa / tardiva / incompleta / inesatta comunicazione:

·   non è prevista espressamente una specifica sanzione;

·   non sono applicabili le sanzioni previste per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari dell’impresa.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa specializzata di inizio 2014, trattandosi di comunicazione all’Anagrafe tributaria, è applicabile la sanzione da € 206 a € 5.164, ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta (da € 103 a € 2.582).

La violazione è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.

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