Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall’impresa
I soggetti esercenti
un’attività d'impresa devono comunicare all’Agenzia
delle Entrate i finanziamenti / capitalizzazioni, concessi dai
soci / familiari a favore della
società / ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna
tipologia di apporto, pari o superiore
a € 3.600.
Con tale disposizione il Legislatore ha inteso
rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non
dichiarata, tramite la determinazione
sintetica del reddito considerando qualsiasi
forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della
società / ditta individuale.
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NB
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Il
modello da utilizzare è analogo a quello
predisposto per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci /
familiari, ferma restando l’autonomia dei 2 obblighi per cui, in presenza di entrambi gli adempimenti, vanno
compilati 2 distinti modelli.
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Ambito soggettivo della comunicazione
La
comunicazione in esame va effettuata esclusivamente
da parte della società / impresa individuale (in contabilità ordinaria o semplificata) che ha
ricevuto il finanziamento / capitalizzazione.
Soggetti esonerati
Le
istruzioni alla compilazione del modello specificano che l’obbligo in esame
interessa sia le imprese in contabilità ordinaria che semplificata “in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell’impresa”. In particolare:
imprese in
contabilità ordinaria
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Tenute
all’invio della comunicazione “in
ogni caso” (a prescindere, quindi, dalla presenza o meno del c/c
dedicato).
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imprese in
contabilità semplificata
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Esonerate
dall’adempimento in esame se non
dispongono di un c/c dedicato all’attività.
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NB
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Si ritiene che l’esonero sussista anche qualora il c/c sia intestato ad altri soggetti (ad esempio, coniuge) ovvero
utilizzato anche per esigenze
personali / familiari.
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L’esonero
è riconosciuto, purché non sussista un “c/c dedicato”, ai soggetti che
adottano:
· il regime dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011;
· il regime contabile semplificato previsto dall’art. 27, comma 3, DL n. 98/2011;
· il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.
Esclusioni soggettive
La comunicazione non va presentata per i finanziamenti /
capitalizzazioni effettuati da:
·
soci persone giuridiche (società / enti). L’adempimento in esame
è infatti finalizzato all’accertamento in base al redditometro nei confronti
delle persone fisiche;
·
familiari dei soci;
· titolare
dell’impresa familiare / individuale.
Esempio 1
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La Grigi snc è
costituita da 2 soci, Rossi e Gialli.
In data
30.4.2014, dal c/c della moglie del socio Rossi, è stato effettuato un
versamento a favore della società, per un importo pari a € 15.000.
Relativamente a tale
versamento la società non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione
all’Agenzia delle Entrate.
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Ambito OGGETTIVO Della COMUNICAZIONE
Nella
comunicazione in esame vanno riportati:
·
i
dati delle persone fisiche soci o
familiari dell’imprenditore che hanno concesso finanziamenti /
capitalizzazioni per un ammontare complessivo, riferito a ciascuna tipologia di
apporto, pari o superiore a € 3.600. Tale limite:
- va riferito distintamente
ai finanziamenti e alle capitalizzazioni;
- va calcolato con riguardo all’ammontare complessivo dei finanziamenti / capitalizzazioni in corso
d’anno in capo al singolo socio / familiare dell’imprenditore.
NB
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Ai fini del
limite non rilevano né le restituzioni effettuate al socio /
familiare dell’imprenditore né la rinuncia
al credito vantato dal socio / familiare dell’imprenditore (non configura
un esborso di denaro da parte del finanziatore);
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·
l’importo
complessivo dei finanziamenti /
capitalizzazioni, distintamente per ogni soggetto finanziatore;
·
la
data di versamento. Quest’ultima
corrisponde alla data di effettivo versamento. In
caso di più finanziamenti o
capitalizzazioni nella comunicazione va
indicata la data dell’ultimo versamento.
Esclusioni oggettive
La comunicazione non va presentata in presenza di:
·
finanziamenti /
capitalizzazioni di importo
complessivo inferiore a € 3.600;
·
finanziamenti /
capitalizzazioni i cui dati sono già in
possesso dell’Amministrazione finanziaria (ad esempio, finanziamento
effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
· capitalizzazioni che non configurano un reale apporto di denaro (ad esempio, aumento capitale sociale a titolo
gratuito, sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale non ancora versato,
passaggio di riserve a capitale sociale);
· finanziamenti a seguito di rinuncia da parte del soggetto
concedente purché la rinuncia non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (ad esempio, apporto).
Esempio 2
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Il socio
Celesti nel 2013 ha effettuato alla
Gialli srl un finanziamento pari a € 17.000, per il quale lo stesso, nel mese
di settembre 2014, ha
rinunciato alla relativa restituzione.
La società non deve inviare la comunicazione
riferita alla rinuncia.
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Esempio 3
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Il socio
Amaranto, in data 16.1.2014, ha
effettuato alla Rosi srl un finanziamento pari a € 12.000, per il quale lo
stesso, nel mese di ottobre 2014,
ha rinunciato alla relativa restituzione.
La società deve inviare la comunicazione al
fine di evidenziare il finanziamento ricevuto dal socio (€ 12.000).
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· restituzioni di finanziamenti.
Esempio 4
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Il socio Verdi nel 2011 ha effettuato alla
Blu srl un finanziamento infruttifero pari a € 60.000. La società, in data
7.6.2014, ha restituito parte del predetto finanziamento per un importo di €
15.000.
Trattandosi di restituzione
di un finanziamento, la società non è tenuta a comunicare all’Agenzia delle
Entrate la movimentazione di denaro intervenuta nel 2014.
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TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Analogamente alla comunicazione dei beni ai soci
/ familiari il termine di
presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede.
Così, per le ditte individuali, società di persone e
società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare la comunicazione riferita al 2014 va
presentata entro il:
30 OTTOBRE 2015 |
SANZIONI
In caso
di omessa / tardiva / incompleta / inesatta comunicazione:
·
non è prevista
espressamente una specifica sanzione;
· non sono applicabili le sanzioni previste per la
comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci / familiari dell’impresa.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate negli incontri con la stampa
specializzata di inizio 2014, trattandosi di comunicazione all’Anagrafe
tributaria, è applicabile la sanzione
da € 206 a € 5.164, ridotta
alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta (da € 103 a € 2.582).
La violazione è regolarizzabile tramite il ravvedimento operoso.
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