L’INPS, con la Circolare n. 170/2015, interviene in merito al lavoro accessorio, in particolare riguardo alla norma che rende strutturale la possibilità di ricorso a tale fattispecie per i soggetti percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ex articolo 48, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015.
Nello specifico, l’Istituto interviene per chiarire i profili di compatibilità e cumulabilità tra i compensi percepiti dalle prestazioni di lavoro accessorio e le prestazioni erogate dall’Istituto stesso, quali l’indennità di mobilità, la NASPI, la disoccupazione agricola e la cassa integrazione guadagni.
Il Decreto Legislativo n. 81/2015, di riordino delle discipline dei contratti di lavoro, nel riscrivere la disciplina del lavoro accessorio, ha stabilizzato la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di prestare lavoro accessorio, nel limite di 3.000 euro per anno civile, annualmente rivalutati sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
Rispetto alle norme previgenti, dunque, non viene più limitata ad uno o più anni la validità della disposizione, che pertanto diventa strutturale.
Circa la compatibilità e cumulabilità dell’indennità di mobilità con i compensi da lavoro accessorio, l’INPS afferma che sono cumulabili solo nel limite in cui siano utili a garantire al soggetto la percezione di un reddito pari alla retribuzione percepita al momento della messa in mobilità, così come previsto dall’articolo 9, comma 9 della Legge n. 223/1991.
Anche l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite di 3.000 euro per anno civile.
Per quanto riguarda, infine, la cumulabilità dei compensi da lavoro accessorio con la cassa integrazione guadagni, l’INPS conferma la piena compatibilità e cumulabilità, come nei casi precedenti, entro il limite di 3.000 euro per anno civile, ovvero il diverso limite annualmente rivalutato.
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