Il Ddl. di stabilità 2016 include le auto, ma esclude dall’agevolazione i fabbricati e le costruzioni
Come annunciato da più
parti, l’art. 8 del Ddl. di stabilità 2016 introduce un’agevolazione che
interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati tanto
dai soggetti titolari di reddito d’impresa, quanto di lavoro autonomo.
L’agevolazione riguarda solo gli investimenti in beni materiali nuovi
effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Chiaramente sono agevolati i beni materiali strumentali
nuovi.
Sarebbero esclusi dall’agevolazione gli
acquisti di beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988
stabilisce coefficienti di ammortamento
inferiori al 6,5%, nonché gli acquisti di fabbricati e di
costruzioni. Ulteriori esclusioni saranno poi previste in un apposita tabella
allegata alla legge di stabilità.
Quanto al requisito della strumentalità, i
beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti
di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Si osserva, inoltre, che lo schema prevede che il
costo di acquisizione sia maggiorato del 40%, rilevando ai fini della
deducibilità degli ammortamenti.
Auto
concesse ai dipendenti sono senza incentivo, infatti la disposizione sui
“super-ammortamenti” si applica, limitatamente al summenzionato periodo
agevolato, anche alle autovetture. In particolare, viene previsto che
siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle
quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del
TUIR.
Sulla base di tale
riferimento, l’agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo
ai dipendenti (lettera b-bis) e nemmeno alle auto esclusivamente
strumentali all’attività d’impresa (lettera a).
Per
effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità,
sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente
riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a:
- 25.306 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan;
- 5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario 4.131,66);
- 2.892 euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.
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