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Super-ammortamenti


Il Ddl. di stabilità 2016 include le auto, ma esclude dall’agevolazione i fabbricati e le costruzioni

Come annunciato da più parti, l’art. 8 del Ddl. di stabilità 2016 introduce un’agevolazione che interviene sulla disciplina fiscale degli ammortamenti effettuati tanto dai soggetti titolari di reddito d’impresa, quanto di lavoro autonomo.
L’agevolazione riguarda solo gli investimenti in beni materiali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.
Chiaramente sono agevolati i beni materiali strumentali nuovi.
Sarebbero esclusi dall’agevolazione gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, nonché gli acquisti di fabbricati e di costruzioni. Ulteriori esclusioni saranno poi previste in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità.
Quanto al requisito della strumentalità, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.
Si osserva, inoltre, che lo schema prevede che il costo di acquisizione sia maggiorato del 40%, rilevando ai fini della deducibilità degli ammortamenti.
Auto concesse ai dipendenti sono senza incentivo, infatti la disposizione sui “super-ammortamenti” si applica, limitatamente al summenzionato periodo agevolato, anche alle autovetture. In particolare, viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.
Sulla base di tale riferimento, l’agevolazione non si applica alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (lettera b-bis) e nemmeno alle auto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (lettera a).
Per effetto della maggiorazione del 40%, i nuovi limiti di deducibilità, sotto il profilo del tetto massimo del costo d’acquisto fiscalmente riconosciuto, dovrebbero quindi essere pari a:

- 25.306 euro (in luogo dell’ordinario 18.075,99) per autovetture e autocaravan;

- 5.784 euro per i motocicli (in luogo dell’ordinario 4.131,66);
- 2.892 euro (in luogo dell’ordinario 2.065,83) per i ciclomotori.




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