Al regime forfetario riservato alle persone
fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono
apportate le seguenti modifiche.
Aumento del limite di ricavi / compensi
La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi per
ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati
coefficienti di redditività).
TABELLA LIMITI RICAVI /
COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
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Gruppo di settore
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Codice attività ATECO 2007
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Vecchi limiti ricavi/compensi
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Nuovi limiti ricavi/compensi
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Coefficiente
redditività
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ndustrie
alimentari e delle bevande
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(10 – 11)
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35.000
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45.000
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40%
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Commercio all’ingrosso e al dettaglio
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45 – (da 46.2 a
46.9) – (da 47.1 a
47.7) – 47.9
|
40.000
|
50.000
|
40%
|
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
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47.81
|
30.000
|
40.000
|
40%
|
Commercio ambulante di altri prodotti
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47.82 – 47.89
|
20.000
|
30.000
|
54%
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Costruzioni e attività immobiliari
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(41 – 42 – 43) – (68)
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15.000
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25.000
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86%
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Intermediari del commercio
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46.1
|
15.000
|
25.000
|
62%
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Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
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(55 – 56)
|
40.000
|
50.000
|
40%
|
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di
istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
|
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87
– 88)
|
15.000
|
30.000
|
78%
|
Altre attività economiche
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(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 –
17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32
– 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60
– 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93)
– (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
|
20.000
|
30.000
|
67%
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Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione
Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni
per l’accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il reddito d’impresa / lavoro autonomo
deve risultare prevalente rispetto a
quello di lavoro dipendente / assimilato
ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).
Tale condizione non va
verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei
predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.
Ora è abrogata la citata lett. d) e contestualmente introdotta al comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in
esame i soggetti che nell’anno
precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex
artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.
Contribuenti “start up”
In base
al citato comma 65 in
caso di “nuova” attività è prevista la riduzione
del reddito di 1/3 nei primi 3 anni.
Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione,
per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo
dell’aliquota ordinaria del 15%.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti
requisiti:
· il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o
d’impresa, anche in forma associata o familiare;
· l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
· qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da
un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta
precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il
regime forfetario.
Forfettari
“start up” dal 2015
Con una disposizione
transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta
del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno
iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.
Nuovo
regime previdenziale
È
stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei
soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e
che su tale reddito va applicata la
contribuzione ridotta del 35%.
In precedenza l’agevolazione
consisteva nel non applicare il minimale
contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
È confermata la regola in base
alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.
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