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REGIME FORFETARIO



Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.
Aumento del limite di ricavi / compensi
La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l’aumento del limite dei ricavi / compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività).
TABELLA LIMITI RICAVI / COMPENSI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Gruppo di settore
Codice attività ATECO 2007
Vecchi limiti ricavi/compensi
Nuovi limiti ricavi/compensi
Coefficiente
redditività
ndustrie alimentari e delle bevande
(10 – 11)
35.000
45.000
40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
40.000
50.000
40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande
47.81
30.000
40.000
40%
Commercio ambulante di altri prodotti
47.82 – 47.89
20.000
30.000
54%
Costruzioni e attività immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
15.000
25.000
86%
Intermediari del commercio
46.1
15.000
25.000
62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
(55 – 56)
40.000
50.000
40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
15.000
30.000
78%
Altre attività economiche
(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)
20.000
30.000
67%
Limite del reddito da lavoro dipendente / pensione
Il citato comma 54 contiene una serie di condizioni per l’accesso al regime in esame. In particolare ai sensi della lett. d) il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione).
Tale condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.
Ora è abrogata la citata lett. d) e contestualmente introdotta al comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in esame i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.
La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.

Contribuenti “start up”
In base al citato comma 65 in caso di “nuova” attività è prevista la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni.
Ora tale agevolazione è sostituita con la fruizione, per i soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%.
Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:
·   il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
·   l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
·   qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
Forfettari “start up” dal 2015
Con una disposizione transitoria, l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota ridotta del 5% è riconosciuta per il 2016 – 2019 anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.
Nuovo regime previdenziale
È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.
In precedenza l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90.
È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.

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