Al momento di presentare le dimissioni da un’azienda il genitore lavoratore con figli di anni inferiori a tre deve effettuare la procedura di convalida delle dimissioni e risoluzioni consensuali introdotta dalla Legge 92/2012 (Riforma del Lavoro Fornero) per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, pratica che prevede la richiesta del datore di lavoro di far sottoscrivere al lavoratore, spesso al momento dell’assunzione, una lettera di dimissioni priva di data, da qui il nome “dimissioni in bianco”, che il datore tiene da parte per utilizzarla al momento opportuno, ad esempio in caso di maternità, infortunio, o malattia.
Convalida delle dimissioni
Dunque, nel caso in cui a volersi dimettere sia una lavoratrice in stato di gravidanza o un genitore (sia madre che padre) di un figlio con meno di 3 anni, è richiesta la convalida personale delle dimissioni presso il servizio ispettivo del la Direzione Territoriale del lavoro della provincia del luogo di lavoro, altrimenti le dimissioni non producono effetti. L’ispettore del lavoro ha il compito di verificare se le dimissioni sono state rassegnate volontariamente e di informare i lavoratori dei diritti e delle tutele in caso di dimissioni volontarie. La stessa procedura è richiesta anche in caso di adozione o affidamento di minore entro il termine dei 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
Nel caso in cui il lavoratore non segua la procedura prevista, potrà ricevere dal datore di lavoro un invito a convalidare le dimissioni entro 7 giorni e quindi decidere se:
- convalidare le dimissioni rendendole valide;
- non convalidarle entro 7 giorni, rendendo le dimissioni ugualmente efficaci;
- revocare le dimissioni entro 7 giorni.
Nel periodo non lavorato la retribuzione non è dovuta.
Obbligo di convalida
L’obbligo di convalida riguarda le dimissioni presentate e le risoluzioni consensuali concluse a decorrere dal 18 luglio 2012. L ’obbligo di convalida non sussiste nel caso in cui le dimissioni o le risoluzioni consensuali avvengano nell’ambito di procedure di riduzione del personale, svolte in sedi istituzionali (commissioni di conciliazione) o sindacali (vedi circ. Min.lav.18/07/2012).
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro che riceva la richiesta di dimissioni da parte di un lavoratore/lavoratrice che si trovi in uno dei periodi di tutela dovrà quindi – nel tempo massimo di 30 giorni decorrenti dalla fine del rapporto di lavoro (sul punto vedi lett. circ. n.18273 Min. Lav. Del 12/10/2012) – informare il/la dipendente che per rendere valide le dimissioni deve recarsi presso la Direzione territoriale del Lavoro a effettuare la convalida. L’eventuale inerzia del datore di lavoro conduce diversamente all’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.
Sanzioni
Nel caso in cui venga verificata la pratica delle “dimissioni in bianco” è prevista una sanzione da 5.000 a 30.000 euro, a cui si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla L.689/81.
Link alla scheda riassuntiva sul sito del Ministero del Lavoro.
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