Per la corretta determinazione della tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche (non imprenditori) derivanti da partecipazioni detenute in società di capitali nel corso dell’anno 2015 dobbiamo distinguere:
- la localizzazione della società che eroga i dividendi (utili corrisposti da soggetti residenti, non residenti o residenti in Stati a fiscalità privilegiata);
- la percentuale di partecipazione detenuta dal socio nella società;
Come
noto gli artt. 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 hanno modificato la tassazione
dei redditi di natura finanziaria innalzandone l’aliquota dal 20% al 26%,
fatta eccezione per alcune tipologie di redditi quali le rendite
finanziarie derivanti da titoli di Stato italiani o esteri; in
particolare la nuova aliquota è applicabile, oltre agli
interessi, premi ed altri proventi di cui all’art. 44 del Tuir, anche
ai redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) del Tuir.
In merito alla percentuale di partecipazione detenuta dobbiamo infatti distinguere tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate definendo:
- le partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate, qualificate nel caso in cui si detengano più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25%; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce qualificata nel caso in cui si detengano più del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%;
- le partecipazioni in soggetti Ires, società non quotate, si dicono non qualificate nel caso in cui si detenga una percentuale inferiore (o uguale) al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore (o uguale) al 25%; nel caso di società quotate la partecipazione si definisce non qualificata nel caso in cui si detengano meno del 2% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore al 5%.
Se gli utili vengono corrisposti da società residenti al socio persona fisica (non imprenditore):
- nel caso di partecipazioni qualificate, concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente (il quale dovrà dichiarare il dividendo percepito nel quadro D del modello 730/2016 o nel quadro RL del modello Unico persone fisiche) nella misura del:
- 49,72% se relativi ad utili prodotti dal 01.01.2008;
- 40% se relativi ad utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2007;
- nel caso di partecipazioni non qualificate i dividendi saranno soggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% dell’intero importo, (percepiti a decorrere dal 01.07.2014, mentre era il 20% dell’intero importo, fino al 30.06.2014)
Trattandosi di ritenute a titolo d’imposta il contribuente nulla dovrà indicare in dichiarazione.
Se gli utili vengono corrisposti da società non residenti (non black list) al socio persona fisica (non imprenditore) bisogna distinguere:
- se sono dividendi relativi ad una partecipazione qualificata allora concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% se relativi a utili prodotti dal 01.01.2008 ovvero nella misura del 40% se relativi ad utili prodotti fino al 31.12.2007. Inoltre, sulla quota imponibile degli utili (quindi sul 49,72% o sul 40%) deve essere applicata una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 26% (se percepiti dal 01.07.2014) da parte dell’intermediario residente che interviene nella riscossione;
- se sono dividendi relativi ad una partecipazione non qualificata, non concorrono alla formazione del reddito del contribuente in quanto assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, del 26% se percepiti dal 01.07.2014, o del 20% se percepiti entro il 30.06.2014.
Tali ritenute saranno operate direttamente da un intermediario residente che interviene nella riscossione degli utili; nei casi in cui i dividendi siano stati percepiti senza l’intervento di un intermediario (o non siano state applicate da quest’ultimo le ritenute) queste dovranno essere versate in autoliquidazione da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (compilazione del quadro RM del modello Unico) applicando l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 18 del Tuir (con la stessa aliquota della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta).
Infine, se gli utili vengono corrisposti da società non residenti (ma residenti in Stati a fiscalità privilegiata) al socio persona fisica (non imprenditori):
- sia i dividendi relativi a partecipazioni qualificate che non qualificate concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente per il 100% del loro ammontare;
- viene operata una ritenuta a titolo di acconto del 26% (20% fino al 30.06.2014) da parte del sostituto d'imposta che interviene nella riscossione dell'utile.
Fanno eccezione a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni non qualificate in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 26% (20% fino al 30.06.2014) sul 100% del dividendo.
Inoltre ulteriori eccezioni alla tassazione integrale si verificano:
- se il soggetto percipiente possiede una partecipazione non inferiore al 20%, ovvero al 10% per le società quotate, caso in cui i dividendi erogati da Paesi black list vengono imputati al socio per trasparenza sulla base della disciplina CFC, prevista dagli artt. 167 e 168 del Tuir;
- nel caso in cui si dimostri che mediante tali partecipazioni non sia stato conseguito lo scopo di localizzare redditi in uno Stato a regime fiscale privilegiato e, a seguito di interpello, si sia ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre i soggetti che nel 2015 hanno corrisposto utili o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto (in quest’ultimo caso anche da parte disocietà di persone / ditte individuali), devono rilasciare aipercettori delle somme la relativa certificazione entro il 29.2.2016.
L’obbligo di rilascio o meno della certificazione è così sintetizzabile.
(*) se rappresenta una percentuale pari o inferiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale o patrimonio sociale
(**) se rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale o patrimonio sociale
(***) 40% per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, 49,72% per gli utili formati successivamente. In presenza di utili prodotti in annualità diverse (ante o post 2007) si considerano distribuiti prioritariamente gli utili prodotti fino al 2007
(****) per il periodo d’imposta 2014 il Legislatore ha riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta, utilizzabile dall’1.1.2016
(**) se rappresenta una percentuale superiore al 20% (2% per società quotate) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% (5% per società quotate) del capitale o patrimonio sociale
(***) 40% per gli utili formati fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, 49,72% per gli utili formati successivamente. In presenza di utili prodotti in annualità diverse (ante o post 2007) si considerano distribuiti prioritariamente gli utili prodotti fino al 2007
(****) per il periodo d’imposta 2014 il Legislatore ha riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta, utilizzabile dall’1.1.2016
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