È istituito, in via sperimentale dal 2013 al 2016, un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumono (o trasformano) a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di determinate caratteristiche.
Tali assunzioni devono comportare un incremento netto dell’occupazionale che deve essere mantenuto mensilmente per tutto il periodo agevolato.
REQUISITI LAVORATORE
L’incentivo spetta per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato fino al 30/6/2015 di giovani tra i 18 ed i 29 anni che soddisfino uno dei seguenti requisiti (tra loro alternativi):
- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
- siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
La categoria dei soggetti privi di “impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” come coloro che, negli ultimi sei mesi:
- non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un singolo rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero
- hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (ossia, inferiore a 4.800 euro per il lavoro autonomo, ed a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative).
- non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un singolo rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero
- hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (ossia, inferiore a 4.800 euro per il lavoro autonomo, ed a 8.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative).
CAMPO DI APPLICAZIONE
L’incentivo spetta sia in caso di assunzione a tempo indeterminato sia in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
L’incentivo spetta sia in caso di assunzione a tempo indeterminato sia in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.
Assunzione a tempo indeterminato
L’incentivo spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
per l’assunzione di apprendisti (in quanto contratti a tempo indeterminato), nel rispetto dei limiti che si vedranno in seguito;
- per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001;
- per i lavoratori somministrati, sia a tempo indeterminato che determinato.
L’incentivo spetta:
- per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
per l’assunzione di apprendisti (in quanto contratti a tempo indeterminato), nel rispetto dei limiti che si vedranno in seguito;
- per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001;
- per i lavoratori somministrati, sia a tempo indeterminato che determinato.
Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine è necessario che, al momento della decorrenza della trasformazione, l’età del lavoratore sia compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine è necessario che, al momento della decorrenza della trasformazione, l’età del lavoratore sia compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni.
MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo:
- è pari ad 1/3 dell’imponibile previdenziale mensile (fino ad un massimo di € 650,00 mensili per lavoratore);
- spetta per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (ridotti a 12 in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine).
L’incentivo:
- è pari ad 1/3 dell’imponibile previdenziale mensile (fino ad un massimo di € 650,00 mensili per lavoratore);
- spetta per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (ridotti a 12 in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine).
Cumulabilità con altri incentivi
Qualora vi siano i presupposti per l’applicazione sia dell’incentivo in esame che di altre agevolazioni contributive (ad esempio, assunzione dalla mobilità), il nuovo incentivo è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
Qualora vi siano i presupposti per l’applicazione sia dell’incentivo in esame che di altre agevolazioni contributive (ad esempio, assunzione dalla mobilità), il nuovo incentivo è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore.
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