Spese per casa di riposo e spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale
In linea di massima si può sostenere che le spese per la degenza nell'istituto sono deducibili. Tuttavia, non è possibile usufruire dell’agevolazione sull’intera retta pagata, ma solo sulla parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica che devono risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. La retta mensile, relativa alla degenza presso l’istituto medesimo, infatti, non rientra tra gli oneri per cui è prevista la detrazione o la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.
Sono detraibili/deducibili, quindi, solo le spese sanitarie e di assistenza specifica sostenute. Tra le spese sanitarie rientrano, a titolo di mero esempio, quelle relative alle prestazioni rese da un medico generico, all’acquisto di medicinali, ad analisi, ecc.
Si considerano, invece, di “assistenza specifica” le spese relative, sempre a titolo di esempio, all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, sempreché esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona.
Ai fini della detrazione/deduzione delle suddette spese, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 95/2000 ha chiarito che è necessario che le stesse risultino indicate distintamente e dettagliatamente nella documentazione rilasciata mensilmente dall’istituto di ricovero.
Bisogna inoltre vedere se la disabilità è riconsociuta da un'apposita commissione medica oppure no. Nel primo caso le spese relative al ricovero del disabile in una casa di riposo vanno riportate nel rigo E25. Se manca questo riconoscimento, la spesa va inserita nel rigo E1.
Nel caso in cui le spese rientrino tra quelle relative ad una disabilità è riconsociuta (rigo E25), queste sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari (anche se non fiscalmente a carico):
Nel caso in cui le spese rientrino tra quelle relative ad una disabilità è riconsociuta (rigo E25), queste sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari (anche se non fiscalmente a carico):
- coniuge;
- generi e nuore;
- figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi;
- suoceri e suocere;
- discendenti dei figli;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- nonni e nonne (compresi quelli naturali).
Nel caso invece le spese relative ad una disabilità non riconsociuta sono inserite nel rigo E1, queste sono deducibili soltanto se sostenute dal contribuente per se stesso o per i familiari a carico.
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