La normativa fiscale applicabile alle b orse di studio prevede generalmente l'imponibilità delle somme erogate. In particolare l’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti dell’ente erogante”. Queste tipologie di reddito devono essere assoggettate a tassazione; ciò determina l'obbligo per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di operare, all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’IRPEF dovuta dai percepenti, commisurata alla parte imponibile di questi redditi. La ritenuta IRPEF deve essere effettuata con le modalità previste dall’art. 23 del DPR n. 600/73 relativo alle rite