La normativa fiscale applicabile alle borse di studio prevede generalmente l'imponibilità delle somme erogate. In particolare l’articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente anche “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti dell’ente erogante”.
Queste tipologie di reddito devono essere assoggettate a tassazione; ciò determina l'obbligo per i sostituti d’imposta che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di operare, all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d’acconto dell’IRPEF dovuta dai percepenti, commisurata alla parte imponibile di questi redditi.
La ritenuta IRPEF deve essere effettuata con le modalità previste dall’art. 23 del DPR n. 600/73 relativo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, quindi, almeno con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. Inoltre, in capo al sostituto d’imposta, sussiste l’obbligo di effettuare il conguaglio di cui all’art. 23, commi 3 e 4. Le borse di studio fruiscono sia delle detrazioni per carichi di famiglia che della detrazione per il lavoro dipendente. Il periodo da assumere ai fini del calcolo delle detrazioni è quello considerato ai fini dell’erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti.
La circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 ha precisato che:
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 21 marzo 2002, ha chiarito inoltre che le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi imponibili. Tuttavia non tutte le borse di studio sono soggette ad imposta; rientrano, in questa fattispecie, in quanto la legge ne dispone la totale esenzione:
La circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997 ha precisato che:
- per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.;
- relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 95/E del 21 marzo 2002, ha chiarito inoltre che le somme percepite dai soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e quindi imponibili. Tuttavia non tutte le borse di studio sono soggette ad imposta; rientrano, in questa fattispecie, in quanto la legge ne dispone la totale esenzione:
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge n. 398 del 30 novembre 1989, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, n.390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalla province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n.407);
- le borse di studio corrisposte a studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico (Dlgs. 262/07);
- le borse del programma comunitario "Socrates" a condizione che l'importo annuo sia inferiore a 7745,85 euro.
Non fruiscono, invece, di esenzione le borse di studio corrisposte in favore dei medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, istituite dal D.L. 30 maggio 1994, n. 325, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 467.
Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione. Sulla base dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR non concorrono invece a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
Infine si ricorda che le somme percepite a titolo di borse di studio esenti non concorrono alla formazione del reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico.
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