Guida alle sanzioni per chi retribuisce il lavoro straordinario fuori busta, senza indicarlo nel prospetto paga né computarlo secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Il Ministero del Lavoro individua precise sanzioni applicabili al datore di lavoro che retribuisce il lavoro straordinario svolto dai dipendenti fuori busta paga. Le disposizioni riguardanti il lavoro straordinario prevedono infatti che la computazione avvenga a parte e secondo le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003). I datori di lavoro, inoltre, devono consegnare ai dipendenti un prospetto di paga nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione (artt. 1 e 3 L. n. 4/1953).
Sanzioni
In caso di mancata o ritardata consegna del prospetto paga, o in caso di omissione o inesattezza delle indicazioni contenute (dati anagrafici, qualifica professionale del lavoratore, periodo a cui si riferisce la retribuzione, assegni familiari, elementi che compongono la retribuzione e le singole trattenute), il datore paga una sanzione amministrativa compresa tra 125 e 770 euro. È anche prevista un’ammenda variabile da 25 a 154 per il datore di lavoro che conteggia lo straordinario nella retribuzione, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applicando la maggiorazione corretta.
In questo ultimo caso, la sanzione è maggiorata da 154 a 1.032 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o l’inadempimento si è verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative.
Per approfondimenti: Ministero del Lavoro, nota n. 2642
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