Donazione e distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici per limitare gli sprechi con riflessi fiscali
“Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla disciplina della
cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari in favore di enti
pubblici e privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità
civiche e solidaristiche”
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2016, n. 202, la Legge 19 agosto 2016, n. 166, in merito alla donazione e alla
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di
solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
La finalità del provvedimento legislativo è quella di limitare gli
sprechi di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti che si
verificano durante le fasi della produzione, trasformazione,
distribuzione e somministrazione. Per raggiungere questo obiettivo si
cerca di favorire il recupero delle eccedenze di prodotti
alimentari e farmaceutici. La legge si propone inoltre l’obiettivo di
favorire la riduzione dei rifiuti e si sensibilizzare i consumatori in
generale sul tema dello spreco di prodotti.
Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla disciplina della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari in favore di enti pubblici e privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche. Questi donatari sono a loro volta obbligati a destinare gratuitamente le eccedenze ricevute, in via prioritaria, a soggetti indigenti o, in caso di inidoneità all’uso umano, all’alimentazione degli animali o al compostaggio.
In particolare, risultano rilevanti ai fini fiscali gli artt. 16 e 17 collocati all'interno del Capo III "Ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale". Fra l'altro tali articoli dispongono:
- che la cessione gratuita di tali prodotti a enti pubblici, ONLUS e enti privati di assistenza non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa;
- una semplificazione della comunicazione relativa alla cessione gratuita di prodotti ai fini di solidarietà sociale;
- la facoltà per i comuni di applicare un coefficiente di riduzione della TARI con riferimento alle utenze non domestiche relative alle attività produttive che producono/distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.
Possono essere ceduti i prodotti alimentari, agricoli e
agroalimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di
igiene e sicurezza, rimangono invenduti o che vengono scartati dalla
catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per
prossimità della data di scadenza. Possono anche essere oggetto di
cessione i prodotti che abbiano superato il termine minimo di
conservazione, purché siano garantite l’integrità dell’imballaggio
primario e le idonee condizioni di conservazione.
La cessione è a titolo gratuito e pertanto non può essere prevista
alcuna forma di corrispettivo, neanche in natura in favore degli
operatori del settore alimentare che effettuano la donazione. In deroga
alle norme del Codice civile in materia di donazioni (libro II, titolo
V), la cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di
solidarietà sociale non richiede la forma scritta per sua validità. È
però richiesta una comunicazione (telematica) agli uffici
dell’amministrazione finanziaria, con l’indicazione di data, ora e luogo
di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché del
valore complessivo di questi ultimi, entro la fine del mese cui si
riferiscono le cessioni gratuite. L’obbligo di comunicazione non
sussiste qualora il valore dei beni ceduti non sia superiore a 15mila
euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si
riferisce la comunicazione ovvero qualora si tratti di beni alimentari
facilmente deperibili (a prescindere dal loro valore). Sono inoltre
richiesti:
- un documento di trasporto progressivamente numerato o un documento equipollente;
- una dichiarazione trimestrale del donatario di utilizzo dei beni che ha ricevuto.
Alle
imprese donatarie i comuni potranno applicare una speciale riduzione
della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (Tari).
L’impianto della legge è dunque di tipo promozionale, in quanto cerca
di incentivare le cessioni gratuite di eccedenze alimentari attraverso
semplificazioni burocratiche e agevolazioni fiscali. Una disposizione
particolarmente interessante é prevista per le imprese agricole che
intendono cedere gratuitamente le eccedenze di prodotti agricoli in
campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale.
L’articolo 3, comma 5, prevede infatti che le operazioni di raccolta o
ritiro dei prodotti agricoli possono essere effettuate direttamente dai
soggetti donatari o da loro incaricati e sono svolte sotto la
responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. In altre parole la
raccolta dei prodotti agricoli ceduti gratuitamente dall’imprenditore
agricolo può essere effettuata a cura e sotto la responsabilità
dell’associazione di volontariato o Onlus ricevente.
La norma sembra ispirarsi al contratto di acquisto del prodotto sulla
pianta con raccolta a carico dell’acquirente, per il quale una speciale
norma (articolo 6 della legge 92/1979) consente l’inquadramento ai fini
previdenziali degli operai addetti all’attività di raccolta di prodotti
agricoli nella gestione agricola Inps, anche se dipendenti da aziende
non agricole.
Fonte: SeacInfo, Il Sole 24 Ore
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