Una
recente sentenza della Commissione Tributaria Prov. di Milano, la
sentenza n. 6443/40/16, si è pronunciata a favore di una nota
soubrette stabilendo nella fattispecie che sono deducibili al 50%
dal reddito di lavoro autonomo i costi di acquisto degli abiti da
lei utilizzati utilizzati nel corso delle trasmissioni
televisive.
Visto l’argomento già molte volte oggetto di dibattito, tale decisione assume connotati di assoluta rilevanza poiché infatti la questione della deducibilità del vestiario “collegato” all’esercizio di una attività di lavoro autonomo è stata raramente oggetto della giurisprudenza e si presta facilmente a rilievi fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria. Le conclusioni raggiunte dalla Comm. Tributaria appaiono estendibili a tutti i produttori di reddito di lavoro autonomo (professionisti in primis), nonché agli agenti di commercio e ad altre figure comparabili.
Nel
caso esaminato dai giudici, gli abiti utilizzati durante le
trasmissioni televisive e le interviste erano stati acquistati
direttamente dalla presentatrice, infatti dai contratti d’ingaggio
dell’artista emergeva che per le trasmissioni televisive era
espressamente previsto che l’artista dovesse usare un adeguato
vestiario moderno di sua proprietà .
Alla
luce di ciò, per i giudici, l’inerenza di detti costi
all’attività professionale della presentatrice televisiva doveva
ritenersi oggettivamente dimostrata e, quindi, doveva essere
consentita la deducibilità del 50% dei relativi importi.
Già in precedenti considerazioni si poneva risalto sul fatto che in alcuni casi, il vestiario si potrebbe considerare integralmente deducibile (tra tutti l’esempio della toga acquistata dall’avvocato), mentre, in altri si poteva rilevare che detto vestiario può avere anche un impiego privato, e quindi in questi casi parrebbe più corretto applicare la regola della deducibilità al 50% .
Facendo un più ampio riferimento alla normativa fiscale, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del TUIR, il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo d’imposta.
Il
successivo terzo comma stabilisce invece che le spese relative
all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio
dell’arte o professione e all’uso personale o familiare sono
deducibili nella misura del 50%.
In
merito a questo argomento la Cassazione, volendo evidenziare il
rapporto di diretta e immediata correlazione che deve sussistere tra
la spesa sostenuta e l’arte o la professione esercitata (cfr.
Cass. n. 3198/2015; risoluzione Min. Finanze n. 727/85), ha
precisato che in materia di redditi da lavoro autonomo non si
riscontra una disposizione analoga a quella contenuta nell’art.
109, comma 5 del TUIR, l’art. 54, comma 1 del medesimo TUIR
consente la deducibilità dal reddito imponibile degli esercenti
arti e professioni delle sole spese provviste dall’attributo
dell’inerenza rispetto all’attività esercitata.
Analoghe conclusioni dovrebbero valere per tutti quei professionisti che, per contratto o accordi formali, sono tenuti a indossare determinati abiti in occasione di incontri con i clienti, come accade, ad esempio, per coloro che lavorano o collaborano, con le più disparate forme contrattuali, in studi professionali, anche associati, laddove sia previsto, appunto, uno specifico e adeguato abbigliamento professionale.
I lavoratori autonomi che, invece, operano individualmente, potendo scegliere in libertà come vestirsi, non potrebbero avvalersi di questo eventuale “vincolo contrattuale” che, in caso di contestazione fiscale, può trasformarsi in un buon supporto probatorio ai fini dell’inerenza dei costi di vestiario e della loro deducibilità parziale, così come nel caso della presentatrice televisiva che “per contratto” è tenuta a comprarsi e indossare un abbigliamento adeguato.
Tuttavia,
sebbene non sia neppure generalmente previsto dai codici
deontologici che i professionisti indossino abiti di un certo tipo,
fa parte del bagaglio di esperienze comuni il fatto che tali
soggetti indossino completi di abbigliamento adeguati al decoro che
la professione impone e, quindi, dovrebbe comunque esserne ammessa
la deducibilità al 50%.
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