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Nuova opportunità di rientro nella dilazione delle somme iscritte a ruolo



Ai contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.6.2016, la L. 160/2016 accorda la facoltà di ottenere una nuova rateazione del debito residuo, senza che sia richiesto il contestuale pagamento delle rate scadute. A tal fine è necessario presentare la specifica istanza entro il termine del 20.10.2016.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI RUOLI
La “Riforma della riscossione” ha introdotto la possibilità di ripristinare i piani di rateazione decaduti a seguito del mancato pagamento delle rate alle scadenze prefissate. Il beneficio, tuttavia, opera a condizione che all’atto di presentazione della nuova domanda siano interamente corrisposte le rate scadute.
Per espressa previsione legislativa, la facoltà di dilazionare nuovamente i piani di ammortamento decaduti è stata attribuita alle sole rateazioni concesse dal 22.10.2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015), determinando un’ingiustificata penalizzazione per i contribuenti che hanno ottenuto la dilazione dei ruoli prima di tale data.
Con la L. 160/2016 il Legislatore ha quindi inteso rimuovere tale immotivata disparità di trattamento, estendendo la facoltà di ripristinare le dilazioni decadute anche ai contribuenti che hanno ottenuto un piano di rientro prima del 22.10.2015.
La L. 160/2016 è poi intervenuta sulla soglia entro la quale la dilazione delle somme iscritte a ruolo è concessa con la presentazione di una semplice domanda, innalzandola a € 60.000 .

LA RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE
Oltre a intervenire sulla disciplina a regime, la L. 160/2016 ha introdotto anche una disposizione a carattere temporaneo, che consente di ottenere una nuova rateazione del debito residuo, per i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione alla data del 1.7.2016.

Tale opportunità riguarda la generalità dei piani di dilazione (concessi in data antecedente o successiva al 22.10.2015) e, a differenza di quanto previsto dalla disciplina a regime, non prevede l’obbligo di corrispondere le rate scadute al momento di presentazione della relativa richiesta. Resta da comprendere se tale riammissione sia ammessa anche per i contribuenti che hanno già beneficiato di una delle precedenti riaperture dei termini.

Per beneficiare di tale interessante opportunità è sufficiente presentare il modello RR1 all’Agente della riscossione territorialmente competente, entro il 20.10.2016. A prescindere dall’entità del debito residuo (inferiore o superiore alla soglia di € 60.000) non è comunque necessario documentare lo stato di difficoltà economica in cui si versa.

Il nuovo piano di rateazione del debito residuo può prevedere un massimo di 72 rate mensili (l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50). I contribuenti decaduti da una dilazione straordinaria (dunque, con più di 72 rate), possono ottenere, al massimo, lo stesso numero di rate approvate in precedenza. Per le società in liquidazione, infine, il nuovo piano di rateazione può prevedere un massimo di 24 rate mensili.

La nuova dilazione decade a seguito del mancato pagamento di sole 2 rate, anche non consecutive.

Dal nuovo piano di rateazione restano comunque escluse le somme oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, DPR 602/1973 che, come peraltro previsto dalla disciplina a regime, sono recuperate mediante la loro compensazione con i crediti vantati dal contribuente nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni .

Come fare per richiedere la riammissione alla rateizzazione?
Di seguito si riporta il link al sito del Gruppo Equitalia dove trovare istruzioni, moduli e modalità operative: Pagamenti a rate, riammessi i decaduti (Legge 160/2016) 

Il modulo per chiedere la riammissione al beneficio della rateizzazione (mod. RR1) è disponibile sia allo sportello sia nelle seguenti sezioni del Portale:






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