Il trattamento di fine rapporto, meglio conosciuto come TFR o liquidazione, è una somma di denaro che, in forza di quanto stabilito dall’art. 2120 del Codice Civile, deve essere corrisposta al lavoratore dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalle cause che l’hanno determinata.
Tale somma di denaro deve essere materialmente corrisposta al momento della risoluzione del rapporto lavorativo o in alternativa entro il termine previsto dal contratto nazionale di riferimento.
Nel caso in cui si desideri sapere entro quando il proprio datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento della somma spettante, dunque, si dovrà far riferimento al contratto collettivo nazionale di riferimento. A riguardo, ad esempio, il CCNL del settore del commercio prevede che il datore di lavoro debba provvedere al pagamento del TFR entro 45 giorni, mentre quello del settore terziario prevede che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di pagamento oltre il termine previsto, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore, oltre alla somma spettante a titolo di TFR, anche gli interessi maturati fino a quel momento.
In caso di ritardo nel pagamento e qualora il lavoratore dipendente intenda riscuotere la somma spettante al più presto, è possibile sollecitare il pagamento inviando al datore di lavoro una lettera di sollecito del pagamento del TFR.
È stato infine istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto che si sostituisce al datore di lavoro nei casi di impossibilità e mancato pagamento del TFR; i pagamenti vengono effettuati entro 60 giorni dall'invio della richiesta da parte del lavoratore.
Vediamo adesso alcuni calcoli:
- per ogni anno di lavoro si calcola un importo pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5 e si somma alle quote annuali degli anni precedenti;
- lo 0,5% della quota viene destinato all'ente pensionistico nazionale INPS sotto forma di contributo pensionistico;
- Alcuni le somme accantonate come TFR sono indicizzata al 31 dicembre in base ad un tasso di interesse fisso di 1,5% maggiorato del 75% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo Istat ( v. coefficiente rivalutazione TFR );
- le somme accantonate sono tassate al 11%.
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