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Le detrazioni per la casa applicabili nel 2017: novità e conferme

 
Il DDL “Bilancio 2017” conferma e proroga la gran parte delle detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, pur con alcune significative novità.
 
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
 
La detrazione IRPEF riconosciuta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è confermata nella misura del 50% (entro il tetto massimo di spesa pari a € 96.000), per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 - 31.12.2017. Dal 1.1.2018, salvo ulteriori interventi legislativi, la misura della detrazione IRPEF tornerà al consueto 36%, con limite di spesa fissato a € 48.000.
 
La detrazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, spetta ai contribuenti IRPEF che sono proprietari (o nudi proprietari) degli immobili oggetto degli interventi, nonché ai titolari di altri diritti di godimento sugli stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Il beneficio compete anche a locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile.
 
L’agevolazione, entro lo stesso importo massimo di € 96.000, spetta anche in caso di acquisto o di assegnazione di un immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare oppure da una cooperativa edilizia che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvede a vendere o assegnare l’immobile. In questo caso, il beneficio prescinde dal valore degli interventi eseguiti e va calcolato su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’abitazione.
 
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
 
È prevista una sostanziale modifica della detrazione riconosciuta dall’art. 16-bis, c. 1, lett. i), TUIR, per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’OPCM n. 3274/2003, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.
 
In particolare, alle spese sostenute nel periodo 1.1.2017 - 31.12.2021, le cui procedure autorizzatorie siano avviate dopo il 1.1.2017, è riconosciuta una detrazione del 50%, entro un ammontare massimo di € 96.000. La detrazione spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
 
Se per effetto degli interventi realizzati deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio:
- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura del 80%.
 
Con un apposito decreto, da emanare entro il 28.2.2017, saranno individuate le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, nonché per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi antisismici realizzati.
 
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE SU PARTI COMUNI
 
Per gli interventi antisismici realizzati su parti comuni di edifici condominiali, è prevista una maggiorazione della misura della detrazione. In particolare, se per effetto degli interventi realizzati deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio:
- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 75%;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura del 85%.
 
Tali detrazioni potenziate operano entro un ammontare massimo di spesa di € 96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
 
È poi prevista la facoltà di rinunciare alla detrazione, cedendo il corrispondente credito ai fornitori che hanno realizzato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la possibilità di successiva cessione del credito (le modalità attuative della cessione saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
 
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
 
È prevista la modifica della detrazione IRPEF riconosciuta sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+, A per i forni), da destinare all’arredo dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale il contribuente beneficia della relativa detrazione.
 
In particolare, la detrazione del 50%, entro una spesa massima di € 10.000 per unità immobiliare, è riconosciuta limitatamente agli interventi di recupero edilizio avviati dal 1.1.2016, e per le sole spese sostenute nel corso del 2017. Inoltre, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse alla detrazione (€ 10.000), è necessario considerare anche le spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in questione, relative agli interventi effettuati nel 2016 o iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017.
 
Non è stata invece prevista la proroga del bonus mobili riservato alle giovani coppie, anche di fatto, acquirenti un’unità immobiliare destinata ad essere adibita ad abitazione principale.
 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI
 
Le spese sostenute nel periodo 1.1.2017 - 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali, possono beneficiare di una maggiore detrazione, pari al:
- 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- 75%, per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica, invernale ed estiva, cui consegua almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015.
 
Tali bonus potenziati devono essere calcolati su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
 
Al fine di certificare la sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica, è richiesta l’asseverazione di un professionista abilitato, da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al DM 26.6.2015. I controlli su tali certificazioni saranno svolti dall’ENEA e, nel caso di attestazioni non veritiere, il beneficio sarà revocato (ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti).
 
È poi prevista la facoltà di rinunciare alle nuove maxi detrazioni, cedendo il corrispondente credito ai fornitori che hanno realizzato gli interventi o ad altri soggetti privati (con la possibilità di successiva cessione del credito). Le modalità attuative della cessione saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
 
 

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