INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
La detrazione IRPEF riconosciuta per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio è confermata nella misura del 50% (entro il tetto massimo di
spesa pari a € 96.000), per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 -
31.12.2017. Dal 1.1.2018, salvo ulteriori interventi legislativi, la misura
della detrazione IRPEF tornerà al consueto 36%, con limite di spesa fissato a €
48.000.
La detrazione, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, spetta
ai contribuenti IRPEF che sono proprietari (o nudi proprietari) degli immobili
oggetto degli interventi, nonché ai titolari di altri diritti di godimento sugli
stessi (usufrutto, uso, abitazione, superficie). Il beneficio compete anche a
locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, familiari
conviventi del possessore o detentore dell’immobile.
L’agevolazione, entro lo stesso importo massimo di € 96.000, spetta anche
in caso di acquisto o di assegnazione di un immobile facente parte di un
edificio interamente ristrutturato da un’impresa di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare oppure da una cooperativa edilizia che, entro 18
mesi dal termine dei lavori, provvede a vendere o assegnare l’immobile. In
questo caso, il beneficio prescinde dal valore degli interventi eseguiti e va
calcolato su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di acquisto o di
assegnazione dell’abitazione.
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE
È prevista una sostanziale modifica della detrazione riconosciuta dall’art.
16-bis, c. 1, lett. i), TUIR, per l’adozione di misure antisismiche e
l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici ubicati in
zone sismiche ad alta pericolosità, ossia nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’OPCM n.
3274/2003, adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.
In particolare, alle spese sostenute nel periodo 1.1.2017 - 31.12.2021, le
cui procedure autorizzatorie siano avviate dopo il 1.1.2017, è riconosciuta una
detrazione del 50%, entro un ammontare massimo di € 96.000. La detrazione
spettante deve essere obbligatoriamente ripartita in 5 quote annuali di pari
importo.
Se per effetto degli interventi realizzati deriva una riduzione del rischio
sismico che determina il passaggio:
- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella
misura del 70%;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella
misura del 80%.
Con un apposito decreto, da emanare entro il 28.2.2017, saranno individuate
le linee guida per la classificazione del rischio sismico degli edifici, nonché
per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli
interventi antisismici realizzati.
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE SU PARTI COMUNI
Per gli interventi antisismici realizzati su parti comuni di edifici
condominiali, è prevista una maggiorazione della misura della detrazione. In
particolare, se per effetto degli interventi realizzati deriva una riduzione del
rischio sismico che determina il passaggio:
- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella
misura del 75%;
- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella
misura del 85%.
Tali detrazioni potenziate operano entro un ammontare massimo di spesa di €
96.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
È poi prevista la facoltà di rinunciare alla detrazione, cedendo il
corrispondente credito ai fornitori che hanno realizzato gli interventi o ad
altri soggetti privati, con la possibilità di successiva cessione del credito
(le modalità attuative della cessione saranno definite da un apposito
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI
È prevista la modifica della detrazione IRPEF riconosciuta sulle spese
sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella
categoria A+, A per i forni), da destinare all’arredo dell’immobile oggetto
degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale il
contribuente beneficia della relativa detrazione.
In particolare, la detrazione del 50%, entro una spesa massima di € 10.000
per unità immobiliare, è riconosciuta limitatamente agli interventi di recupero
edilizio avviati dal 1.1.2016, e per le sole spese sostenute nel corso del 2017.
Inoltre, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse alla
detrazione (€ 10.000), è necessario considerare anche le spese sostenute nel
2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l’acquisto dei beni in
questione, relative agli interventi effettuati nel 2016 o iniziati nel medesimo
anno e proseguiti nel 2017.
Non è stata invece prevista la proroga del bonus mobili riservato alle
giovani coppie, anche di fatto, acquirenti un’unità immobiliare destinata ad
essere adibita ad abitazione principale.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI
Le spese sostenute nel periodo 1.1.2017 - 31.12.2021 per interventi di
riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali, possono
beneficiare di una maggiore detrazione, pari al:
- 70%, per gli interventi che interessano l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
- 75%, per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione
energetica, invernale ed estiva, cui consegua almeno la qualità media di cui al
DM 26.6.2015.
Tali bonus potenziati devono essere calcolati su un ammontare massimo di
spesa non superiore a € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio.
Al fine di certificare la sussistenza delle condizioni di miglioramento
della prestazione energetica, è richiesta l’asseverazione di un professionista
abilitato, da rendersi conformemente alle disposizioni di cui al DM 26.6.2015. I
controlli su tali certificazioni saranno svolti dall’ENEA e, nel caso di
attestazioni non veritiere, il beneficio sarà revocato (ferma restando la
responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti).
È poi prevista la facoltà di rinunciare alle nuove maxi detrazioni, cedendo
il corrispondente credito ai fornitori che hanno realizzato gli interventi o ad
altri soggetti privati (con la possibilità di successiva cessione del credito).
Le modalità attuative della cessione saranno definite da un apposito
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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