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Le modifiche alla rottamazione delle cartelle esattoriali

Le principali novità per imprese e professionisti
La L. 225/2016, di conversione del DL 193/2016, ha apportato rilevanti modifiche alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. Tra le tante novità assume particolare rilievo il maggior termine del 31.3.2017 per l’adesione alla sanatoria, l’inclusione tra le somme oggetto di definizione dei ruoli affidati all’Agente della riscossione nel 2016 e l’incremento da 4 a 5 del numero massimo di rate previsto in caso di dilazione.
LA ROTTAMAZIONE DEI RUOLI
La definizione agevolata riguarda le somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2016. La disciplina, in particolare, consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo (a titolo, ad esempio, di IRPEF, IRES, IVA, IRAP, contributi previdenziali, premi INAIL, ecc.), contenuti nelle cartelle di pagamento, negli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e negli avvisi di addebito dell’INPS, senza corrispondere le sanzioni incluse nei ruoli, gli interessi di mora e le somme aggiuntive e le sanzioni che gravano sui contributi previdenziali. La definizione agevolata opera anche per le entrate locali (IMU e TASI), purché l’ente impositore si sia avvalso di Equitalia ai fini della connessa attività di riscossione.
Oltre alle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale (imposte, tributi e contributi), restano dovuti in misura piena:
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (ossia, quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo);
- l’aggio di riscossione (da rideterminare tenendo conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);
- il rimborso delle spese sostenute dall’Agente della riscossione per le procedure esecutive e la notifica della cartella di pagamento.
LE DILAZIONI IN CORSO
Della definizione agevolata possono beneficiare anche i contribuenti che hanno già una dilazione in corso, a condizione che le rate in scadenza nel periodo 1.10 - 31.12.2016 siano regolarmente corrisposte. La rideterminazione del debito residuo conseguente alla definizione agevolata terrà conto di quanto già versato a titolo di capitale e interessi legali, nonché dell’aggio e delle quote pagate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica delle cartelle. Le somme già corrisposte a titolo di sanzione non sono comunque rimborsate.
Se per effetto dei pagamenti intervenuti il debitore ha già corrisposto quanto dovuto a seguito della rideterminazione del debito, è comunque necessario presentare l’istanza al fine di beneficiare degli effetti della definizione.
ESCLUSIONI
Per espressa previsione legislativa, dalla definizione agevolata restano escluse le somme iscritte a ruolo per:
- dazi e IVA all’importazione;
- recupero aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per inadempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Con riguardo alle contravvenzioni stradali, la definizione agevolata riguarda soltanto gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i ritardati pagamenti, restando integralmente dovuta la sanzione base prevista per l’infrazione.
MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE
Per beneficiare di tale interessante opportunità è richiesta la presentazione, entro il 31.3.2017, del modello DA1 (disponibile presso gli sportelli territoriali degli Agenti della riscossione e nel sito Internet di Equitalia). Entro lo stesso termine è poi possibile integrare le richieste eventualmente già presentate (ad esempio, il contribuente che sulla base della prima versione della sanatoria ha presentato l’istanza di adesione ricomprendendovi soltanto i debiti riferiti al periodo 2000 - 2015, può presentare un modello DA1 integrativo riferito ai ruoli affidati all’Agente della riscossione nel 2016).
Nella domanda deve essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e l’eventuale pendenza di contenziosi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso.
La mera presentazione della richiesta di definizione determina la sospensione dei termini di prescrizione e/o decadenza per il recupero dei carichi oggetto di sanatoria. Inoltre, l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo in precedenza avviate, sempreché non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo, non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Restano, tuttavia, salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già iscritte alla data di presentazione della richiesta.
Entro il 31.5.2017, l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute, e può avvenire in un’unica soluzione (versamento entro il 31.7.2017) o in un massimo di 5 rate (sulle rate sono dovuti interessi nella misura del 4,5% annuo). In caso di rateazione del debito, il 70% dell’importo dovuto deve essere corrisposto nel 2017 (in un massimo di 3 rate) e il restante 30% nel 2018 (in un massimo di 2 rate; ultima rata a settembre 2018).
DEFINIZIONE PARZIALE
La definizione può riguardare anche il singolo carico iscritto a ruolo, consentendo così di aderire alla sanatoria soltanto per alcuni dei debiti ricompresi nella cartella di pagamento. Il debitore può quindi scegliere di “rottamare” soltanto alcuni dei debiti indicati nella cartella di pagamento, escludendone altri.
DECADENZA
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, o di una sola delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, determina la decadenza dalla definizione. In tal caso l’adesione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini ordinari di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi pendenti. I versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non è più ammessa la dilazione del debito residuo, che va quindi corrisposto in un’unica soluzione.
Tale preclusione alla rateizzazione non opera per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione, in essere al 31.12.2016, qualora alla data di presentazione del modello DA1 siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito dell’INPS.
I contribuenti che hanno già ottenuto un piano di dilazione dall’Agente della riscossione devono quindi valutare con attenzione l’opportunità di aderire alla sanatoria. Il mancato pagamento di una delle rate comporta, infatti, l’impossibilità di ripristinare il precedente piano di dilazione, senza neppure la possibilità di richiederne uno nuovo.
LA ROTTAMAZIONE DELLE ENTRATE LOCALI
In sede di conversione in legge del decreto è stata introdotta una peculiare procedura per la definizione agevolata dei debiti, anche tributari, riferiti alle entrate di competenza delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, notificate ai contribuenti dall’ente stesso o dal concessionario incaricato della riscossione (dunque da soggetti diversi da Equitalia), nel periodo 1.1.2000 - 31.12.2016 con ingiunzioni di pagamento. La “rottamazione” opera limitatamente alle sanzioni ricomprese nelle entrate locali e regionali. In questo caso, tuttavia, la sanatoria non opera automaticamente, ma richiede l’esplicita adesione dell’ente creditore, da manifestare entro il 31.1.2017, tenuto anche a definire modalità e termini della procedura.
Fonte: IntegraOnLine

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