L’IVA relativa all’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati, non rientranti nell’attività d’impresa, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al DM 19.11.2008:
- è detraibile se il costo unitario dell’omaggio è inferiore a € 50,00;
- è indetraibile se il costo unitario dell’omaggio è superiore a 50,00.
Si ricorda che il D.Lgs. 175/2014,a a partire dal 13.12.2014, ha aumentato ad €. 50 (in luogo di €. 25,82) il limite di “costo” per poter operare la detrazione dell’ Iva (art. 19-bis1 lett. h DPR 633/72).
Va altresì evidenziato ai fini IVA (C.M. 34/E/2009), per l’individuazione degli omaggi da ricomprendere tra le spese di rappresentanza, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, DM 19.11.2008; in particolare, è necessario che le spese:
- siano sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- siano ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
- siano coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
La cessione del bene
La successiva cessione gratuita del bene (omaggio), indipendentemente dal valore dell’omaggio:
- è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA per effetto di quanto previsto dall’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.
Mentre per la detrazione a monte dell’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati ad essere omaggiati ciò che conta è il limite “quantitativo”, la successiva cessione del bene è sempre esclusa dal campo di applicazione dell’IVA in quanto:
- se il costo unitario è inferiore a 50 euro lo prevede espressamente l’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972;
- se il costo unitario è superiore a 50 euro la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA in quanto all’atto dell’acquisto non è stato operata la detrazione dell’imposta.
Si propone la seguente tabella di sintesi.
Tabella - Omaggi a clienti di beni NON oggetto dell’attività d’impresa
Acquisto | Cessione | |
Detraibile se Costo unitario inferiore a € 50,00 | Esclusa da campo di applicazione dell’IVA. | |
Indetraibile se Costo unitario superiore a € 50,00 |
Lavoratori autonomi
Differenze sussistono per i lavoratori autonomi circa l’applicazione dell’art. 2, co. 2, n. 4), D.P.R. 633/1972 che esclude dalle cessioni imponibili “quelli a cui la produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00”.
Di fatto, dunque, tale disposizione non trova applicazione per quanto riguarda i lavoratori autonomi, per i quali costituiranno cessioni imponibili le cessioni gratuite di beni di costo unitario inferiore a € 50,00 con conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi.
In alternativa, si potrà non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da regalare, rendendo irrilevante ai fini IVA la successiva cessione.
Tabella - Lavoratori autonomi
Omaggi | Acquisto | Cessione |
Detraibile se Costo unitario inferiore a € 50,00 | Imponibile IVA, ad eccezione del caso in cui non venga detratta l’IVA sull’acquisto dell’omaggio | |
Indetraibile Costo unitario superiore a € 50,00 | Esclusa dal campo di applicazione dell’IVA |
Omaggi ai dipendenti
Per quanto riguarda gli omaggi ai dipendenti, questi ai fini Iva non possono essere considerate spese di rappresentanza, in quanto prive del requisito di sostenimento per finalità promozionali. L’IVA relativa ai beni destinati ai dipendenti è da considerare indetraibile per mancanza di inerenza con l’esercizio dell’impresa.
Gli omaggi ai dipendenti di beni che non rientrano nell’attività dell’impresa ai fini delle imposte dirette sono da ricomprendere tra le erogazioni liberali (spese per prestazioni di lavoro sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità) a favore dei lavoratori concesse in occasioni di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, le quali beneficiano della deducibilità dal reddito d’impresa (art. 95 del Tuir) .
Per i lavoratori autonomi, detti costi sono deducibili ai sensi dell’art. 54, comma 1, Tuir, avente una portata applicativa analoga a quella dell’art. 95 del Tuir.
DOCUMENTAZIONE DELLA CESSIONE: in generale la cessione gratuita è esclusa da Iva (salvo che per i professionisti che detraggono l’Iva su omaggi di costo unitario < €. 50,00) e pertanto alla consegna del bene:
- fattura: non è obbligatorio emettere alcun documento fiscale (fattura, scontrino/ricevuta , ecc.)
- documento di consegna:
- è opportuno emettere un documento di consegna (DDT o documento analogo: “buono di consegna”, ecc.) con causale completa (“cessione gratuita beni non di propria produzione”) allo scopo di identificare il destinatario a fini probatori (per vincere la presunzione di cessione/acquisto “in nero” per il donante/ricevente e dare prova dell’inerenza del costo); il documento non risulta comunque di per sé obbligatorio (posto che non è finalizzato all'emissione di fattura differita e l'operazione trasla la proprietà dei beni, anche se a titolo gratuito
- in alternativa, si può annotare sul libro omaggi i nominativi dei beneficiari ed il valore normale dei beni.
Commenti
Posta un commento