La
L. 11.12.2016 n. 232
(legge di bilancio 2017) dispone
la proroga di alcuni istituti già introdotti in via sperimentale a
sostegno della genitorialità,
quali:
i) il congedo
obbligatorio del padre lavoratore;
ii) i c.d. “voucher
baby sitting” ed il contributo per gli asili nido.
PREMIO
ALLA NASCITA
Inoltre, a
partire dall’1.1.2017
viene
introdotto il c.d. ”premio alla nascita” di 800,00 euro,
che:
i) può essere richiesto
dalle future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza
o all’atto dell’adozione, presentando all’INPS un’apposita
domanda;
ii) è
corrisposto in un’unica soluzione,
indipendentemente dal reddito del richiedente;
iii) non
concorre alla formazione del reddito complessivo
di cui all’art. 8 del TUIR.
Il
premio
spetta indipendentemente dal reddito del richiedente,
in quanto la
norma non pone delle limitazioni in tal senso.
BUONO NIDO
Viene altresì istitutito, a partire
dall’anno 2017, un
buono di 1.000,00 euro,
volto a sostenere
le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni,
nati a partire dall’1.1.2016 e affetti
da gravi patologie croniche.
L’agevolazione è
spendibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di
asili nido pubblici e privati,
nonché per l’introduzione di forme
di supporto presso la propria abitazione,
previa presentazione, da parte del genitore richiedente, dell’idonea
documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta
alle strutture indicate.
Il buono
non è cumulabile:
i) con la detrazione
IRPEF del 19%
(ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 266/2005) per
le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette
relative alla frequenza di asili nido per
un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per
ogni figlio ospitato negli stessi;
ii) con
i contributi concessi alla madre lavoratrice,
finalizzati
all’acquisto di servizi di baby-sitting
(voucher baby sitting) o necessari a fronteggiare
gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei
servizi privati accreditati.
VOUCHER
BABY SITTING E CONTRIBUTO ASILI NIDO
La
legge
di stabilità 2017 proroga, per gli anni 2017-2018,
le misure
a sostegno della genitorialità consistenti:
- nei c.d. ” voucher baby sitting” e;
- nel contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido).
I
c.d. “voucher baby sitting” e il contributo asili nido spettano,
nella misura di 600,00 euro mensili, alle
lavoratrici madri che abbiano terminato il congedo di maternità
e abbiano
diritto al congedo parentale.
Si
precisa, inoltre, che i
benefici in questione sono erogati in alternativa alla fruizione di
altrettanti mesi di congedo parentale
ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Nel caso in cui la
madre volesse fruire del contributo per più figli la
riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio
per il quale il contributo è concesso
Sono
destinatarie
del beneficio le lavoratrici:
- dipendenti del settore privato e pubblico;
- iscritte alla Gestione Separata;
- autonome o imprenditrici - comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali e pescatrici - ai sensi dell’art. 1 co. 283 della L. 208/2015, attuato dal DM 1.9.2016.
Oltre
alle lavoratrici in fase di gestazione
sono escluse quelle:
- esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità
L’interessata
deve
presentare domanda all’INPS:
- entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- esclusivamente tramite modalità telematiche;
- accedendo al sito web istituzionale mediante il PIN dispositivo o tramite patronato.
La
legge di stabilità 2017 dispone, inoltre, la proroga
per il biennio 2017-2018,
del
c.d. “congedo obbligatorio” per il padre lavoratore dipendente,
da
fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Osserva
Si
rammenta, al riguardo che, l’istituto
in commento era stato previsto in via sperimentale per gli anni
2013-2015 (art.
4 co. 24, lett. a) della L. 28.6.2012 n. 92) e,
per l’anno 2016
(art. 1 co. 205 della L. 28.12.2015 n. 208).
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La
norma in esame stabilisce che le
giornate di congedo obbligatorio,
da fruire anche in via non continuativa:
- per l’anno 2017 siano pari a 2
- per l’anno 2018 siano aumentate a 4.
In
relazione al congedo obbligatorio trova applicazione la disciplina
attuativa disposta dal DM 22.12.2012 secondo cui, per
la fruizione dell’istituto in esame:
- il padre debba comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto;
- la forma scritta della comunicazione possa essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze;
- il datore di lavoro comunichi all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.
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