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Legge di stabilità 2017: misure a sostegno della genitorialità

La L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) dispone la proroga di alcuni istituti già introdotti in via sperimentale a sostegno della genitorialità, quali: 

i) il congedo obbligatorio del padre lavoratore
ii) i c.d. “voucher baby sitting” ed il contributo per gli asili nido

PREMIO ALLA NASCITA

Inoltre, a partire dall’1.1.2017 viene introdotto il c.d. ”premio alla nascita” di 800,00 euro, che: 
i) può essere richiesto dalle future mamme al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione, presentando all’INPS un’apposita domanda; 
ii) è corrisposto in un’unica soluzione, indipendentemente dal reddito del richiedente; 
iii) non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR. 

Il premio spetta indipendentemente dal reddito del richiedente, in quanto la norma non pone delle limitazioni in tal senso.

BUONO NIDO

Viene altresì istitutito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000,00 euro, volto a sostenere le famiglie con figli di età compresa tra 0 e 3 anni, nati a partire dall’1.1.2016 e affetti da gravi patologie croniche. 

L’agevolazione è spendibile per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, previa presentazione, da parte del genitore richiedente, dell’idonea documentazione che attesti l’iscrizione e il pagamento della retta alle strutture indicate. Il buono non è cumulabile
i) con la detrazione IRPEF del 19% (ai sensi dell’art. 1 co. 335 della L. 266/2005) per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632,00 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi; 
ii) con i contributi concessi alla madre lavoratrice, finalizzati all’acquisto di servizi di baby-sitting (voucher baby sitting) o necessari a fronteggiare gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

VOUCHER BABY SITTING E CONTRIBUTO ASILI NIDO
 
La legge di stabilità 2017 proroga, per gli anni 2017-2018, le misure a sostegno della genitorialità consistenti:
  • nei c.d. ” voucher baby sitting” e;
  • nel contributo per far fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia (asili nido).
I c.d. “voucher baby sitting” e il contributo asili nido spettano, nella misura di 600,00 euro mensili, alle lavoratrici madri che abbiano terminato il congedo di maternità e abbiano diritto al congedo parentale.

Si precisa, inoltre, che i benefici in questione sono erogati in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Nel caso in cui la madre volesse fruire del contributo per più figli la riduzione del congedo parentale opererà in riferimento al figlio per il quale il contributo è concesso

Sono destinatarie del beneficio le lavoratrici:
  • dipendenti del settore privato e pubblico;
  • iscritte alla Gestione Separata;
  • autonome o imprenditrici - comprese le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali e pescatrici - ai sensi dell’art. 1 co. 283 della L. 208/2015, attuato dal DM 1.9.2016.

Oltre alle lavoratrici in fase di gestazione sono escluse quelle:
  • esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità

L’interessata deve presentare domanda all’INPS:
  • entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  • esclusivamente tramite modalità telematiche;
  • accedendo al sito web istituzionale mediante il PIN dispositivo o tramite patronato.
 CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE
 
La legge di stabilità 2017 dispone, inoltre, la proroga per il biennio 2017-2018, del c.d. “congedo obbligatorio” per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.
Osserva
Si rammenta, al riguardo che, l’istituto in commento era stato previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 (art. 4 co. 24, lett. a) della L. 28.6.2012 n. 92) e, per l’anno 2016 (art. 1 co. 205 della L. 28.12.2015 n. 208).
La norma in esame stabilisce che le giornate di congedo obbligatorio, da fruire anche in via non continuativa:
  • per l’anno 2017 siano pari a 2
  • per l’anno 2018 siano aumentate a 4.
In relazione al congedo obbligatorio trova applicazione la disciplina attuativa disposta dal DM 22.12.2012 secondo cui, per la fruizione dell’istituto in esame:
  • il padre debba comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto;
  • la forma scritta della comunicazione possa essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze;
  • il datore di lavoro comunichi all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Istituto medesimo.




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