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Industria 4.0: tutti gli incentivi applicabili



La legge di Bilancio 2017 ha previsto numerosi interventi per agevolare ed incentivare gli investimenti. Con il piano industria 4.0, infatti, sono stati introdotti (o attualizzati) alcuni istituti per favorire l’acquisto di beni strumentali, investire nella ricerca e nell’innovazione, nonché attuare prodotti o servizi caratterizzati da particolare innovazione. A seguito delle varie modifiche introdotte con legge n. 232/2016, coloro che intendono investire nell’innovazione hanno diritto a deduzioni, crediti d’imposta e finanziamenti particolarmente interessanti: in primo luogo, viene prorogata l’agevolazione sui “super ammortamenti” (che consente la maggiorazione delle quote di ammortamento del 40%) e potenziata attraverso l’introduzione del c.d. “iper ammortamento” del 150% per i beni ad alto valore tecnologico. In materia di ricerca e sviluppo, viene prorogato e potenziato il credito d’imposta R&S attraverso il riconoscimento di un’aliquota di credito del 50% su tutte le spese agevolate (la previgente disciplina effettuava distinzioni tra spese agevolate con conseguente riconoscimento di crediti pari al 25 o al 50% delle spese agevolate), mentre per Start-Up e PMI innovative viene prevista un’aliquota unica di detrazione sugli investimenti nel capitale proprio pari al 30% con un massimale di 1.000.000 di euro di investimenti. In materia di investimenti agevolati, è stata potenziata la “Sabatini-ter”, che ora garantisce un contributo potenziato per i beni ad alto valore tecnologico, oltre alla copertura con garanzia pubblica dell’80% degli investimenti (tramite il Fondo di Garanzia). Di seguito, illustriamo il complesso degli interventi previsti dal piano industria 4.0.


Premessa

Con la legge di Bilancio per il 2017 è stato introdotto il piano industria 4.0 al fine di incentivare la ricerca, lo sviluppo e l’investimento in nuove tecnologie. Con legge n. 232 del 11.12.2016 sono stati, infatti, ritoccati numerosi istituti (quali Start-Up, PMI innovative, Sabatini, super ammortamenti, crediti in ricerca e sviluppo) già introdotti da tempo ma potenziati sia in termini di estensione dell’ambito di applicazione che in termini di convenienza.

Di seguito illustriamo il complesso degli incentivi a cui i contribuenti possono accedere.

INDUSTRIA 4.0
Avvio di nuove attività
Potenziati gli incentivi sugli investimenti in attività caratterizzate da particolare innovatività (Start-Up innovative) tramite riconoscimento di una detrazione sugli investimenti pari al 30% dell’investimento effettuato.
Acquisto beni strumentali
Ricorso al credito agevolata tramite contributi a copertura degli interessi (attraverso l’istituto “Sabatini”) e prestazione di garanzia al credito fino a copertura dell’80% (attraverso il Fondo di Garanzia).
Agevolazione fiscale su acquisti
Riconosciuto un incentivo in termini di deduzione sull’acquisto di beni strumentali (maggiorazione quote ammortamento del 40%). Se di contenuto altamente tecnologico vengono riconosciuti maggiori benefici fiscali (maggiorazione quote del 150%).
Ricerca e sviluppo
Incentivate le somme investite nella ricerca e nello sviluppo tramite un credito d’imposta del 50% delle spese ammesse.

AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ PARTICOLARMENTE INNOVATIVE
(detrazione sugli investimenti effettuati)
Per gli investimenti in Start-Up e PMI innovative viene prevista la concessione di una detrazione sul capitale investito nell’attività. La legge di Bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 01.01.2017, le soglie di detrazione e deduzione degli investimenti, allineandole tutte al 30% (quindi anche alle Start-Up a vocazione sociale ed in ambito energetico, che potevano beneficiare di un regime speciale). Oltre a tale modifiche, si rileva l’incremento del massimale previsto per le persone fisiche da 500.000 a 1.000.000 euro.

Si segnala, inoltre, che secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 la partecipazione deve essere mantenuta per almeno tre anni (in precedenza 2) pena la decadenza dall’agevolazione.

AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTIDAL 2017
Soggetto
Tipologia Start-Up / PMI innovativa
Descrizione


IRES
Ordinaria
Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
A vocazione sociale
Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro
Ambito energetico
Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.800.000 euro


IRPEF
Ordinaria
Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo 1.000.000 euro
A vocazione sociale
Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.000.000 euro
Ambito energetico
Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.000.000 euro

Il DM 25.02.2016 ha stabilito che gli investimenti in Start-Up sono agevolabili fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna Start-Up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano, però, tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla Start-Up innovativa per tutti i periodi agevolati.

LIMITI MASSIMI DI INVESTIMENTO AGEVOLATO
Anno
Importo
2013
2.500.000 euro per periodo d’imposta
2014
2.500.000 euro per periodo d’imposta
2015
2.500.000 euro per periodo d’imposta
Dal 2016
15.000.000 euro per il complessivo periodo agevolato
(disposizione retroattiva)
ATTENZIONE! Considerato che non sono state disciplinate disposizioni ad hoc per la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2017, si ritiene che il limite di 15.000.000 euro si applichi anche con riferimento agli investimenti effettuati successivamente alla data del 31.12.2016

ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
(finanziamenti agevolati)
Per effetto delle modifiche apportate all’incentivo “sabatini”, le PMI potranno di nuovo accedere all’agevolazione costituita da un contributo sui finanziamenti necessari per l’acquisto dei seguenti beni:

INTERVENTI AMMISSIBILI
I
Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile.
II
Software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
ATTENZIONE! Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.

I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo, correlati all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato l’investimento.

A fronte della stipula del finanziamento viene concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto finanziamento. Per effetto di quanto previsto dalla legge n. 232/2016 l’agevolazione viene potenziata del 30% per alcune tipologie di acquisti. Nel dettaglio, le ipotesi che prevedono la maggiorazione dell’incentivo sono le seguenti:
à     acquisto di macchinari;
à     impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie (investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.

ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
(maggiorazione ammortamenti)
La legge di Bilancio 2017 ha disposto che la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in leasing, si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017: il beneficio è applicabile anche ai beni consegnati entro il 30 giugno 2018, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono espressamente esclusi dai super ammortamenti dell’anno 2017 i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del D.P.R. n. 917/1986, ovvero i veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale (veicoli aziendali e dei professionisti, di agenti e rappresentanti ed in uso promiscuo a dipendenti).

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale la legge di Bilancio 2017 ha introdotto una nuova maggiorazione del 150% con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (c.d. iper ammortamento), effettuati dal 01.01.2017 al 31.12.2017, ovvero entro il 30.06.2018 se al 31.12.2017 l’ordine è stato accettato dal venditore e risultano versati acconti. Gli investimenti che consentono di usufruire dell’iper ammortamento sono i seguenti:

BENI AMMESSI ALL’IPER AMMORTAMENTO
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
1.       Macchine utensili per asportazione;
2.       macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
3.       macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
4.       macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
5.       macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
6.       macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
7.       macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
8.       robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
9.       macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
10.   macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
11.   macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici);
12.   magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.
Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità
1.       Sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
2.       altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
3.       sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
4.       dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
5.       sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti ( ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
6.       sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
7.       strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
8.       componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
9.       filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’ di macchine e impianti.
Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”
1.       Banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
2.       sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore;
3.       dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
4.       interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione degli ammortamenti del 150% viene riconosciuta la possibilità di accedere ad un incentivo (maggiorazione del 40%) sull’investimento in beni immateriali che possono essere rappresentati da software, sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni, nell’ottica di favorire la transizione verso i modelli Industria 4.0. Pertanto:
1.      per l’acquisto di beni strumentali, viene prevista una maggiorazione degli ammortamenti del 40%;
2.      per l’acquisto degli specifici beni indicati in tabella, si applica la maggiorazione degli ammortamenti del 150%;
3.      per i soggetti che beneficiano dell’agevolazione maggiorata, viene riconosciuta la possibilità di maggiorare le quote di ammortamento (questa volta del 40%) sugli investimenti in beni immateriali.

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
(credito d’imposta)
Per effetto delle modifiche apportate a seguito della legge di Bilancio 2017, gli interessati potranno beneficiare di un credito d’imposta con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti:

RICERCHE AMMISSIBILI
Descrizione tipologia di investimento
1
Lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
2
Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c).
3
Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
4
Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Una volta verificata la sussistenza di una delle ipotesi di ricerca ammissibile, i contribuenti hanno diritto ad un credito d’imposta del 50% (per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio) calcolato sulle seguenti spese:

SPESE AMMISSIBILI E ALIQUOTA
Descrizione
Aliquota
Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (prima personale altamente qualificato).

50%
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

50% (prima 25%)
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
50%
Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
50%
(prima 25%)

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta, in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione, ammonti almeno ad euro 30.000 e che detta spesa complessiva ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

Fonte: La Lente sul Fisco - Circolare Clienti

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