Premessa
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Con la legge di Bilancio per il
2017 è stato introdotto il piano industria 4.0 al fine di incentivare la ricerca, lo sviluppo e l’investimento
in nuove tecnologie. Con legge n.
232 del 11.12.2016 sono stati, infatti, ritoccati numerosi istituti (quali
Start-Up, PMI innovative, Sabatini, super ammortamenti, crediti in ricerca e
sviluppo) già introdotti da tempo ma potenziati sia in termini di estensione
dell’ambito di applicazione che in termini di convenienza.
Di seguito illustriamo il complesso degli incentivi a cui i contribuenti
possono accedere.
INDUSTRIA 4.0
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Avvio di nuove attività
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Potenziati gli incentivi
sugli investimenti in attività caratterizzate da particolare innovatività
(Start-Up innovative) tramite riconoscimento di una detrazione sugli investimenti pari al 30% dell’investimento
effettuato.
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Acquisto beni strumentali
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Ricorso al credito agevolata tramite contributi a copertura degli interessi (attraverso l’istituto
“Sabatini”) e prestazione di garanzia
al credito fino a copertura dell’80% (attraverso il Fondo di Garanzia).
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Agevolazione fiscale su acquisti
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Riconosciuto un incentivo in
termini di deduzione sull’acquisto di beni strumentali (maggiorazione
quote ammortamento del 40%). Se di contenuto
altamente tecnologico vengono riconosciuti maggiori benefici fiscali (maggiorazione quote del 150%).
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Ricerca e sviluppo
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Incentivate le somme investite
nella ricerca e nello sviluppo tramite un credito d’imposta del 50% delle spese ammesse.
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AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ PARTICOLARMENTE INNOVATIVE
(detrazione sugli investimenti effettuati)
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Per gli investimenti in Start-Up e PMI innovative viene
prevista la concessione di una detrazione sul capitale investito nell’attività.
La legge di Bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 01.01.2017, le soglie di detrazione e deduzione degli
investimenti, allineandole tutte al 30% (quindi anche alle Start-Up a vocazione sociale ed in ambito energetico, che potevano
beneficiare di un regime speciale). Oltre a tale modifiche, si rileva l’incremento del massimale previsto per le
persone fisiche da 500.000 a 1.000.000 euro.
Si
segnala, inoltre, che secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2017 la partecipazione deve essere mantenuta per
almeno tre anni (in precedenza 2) pena la decadenza dall’agevolazione.
AGEVOLAZIONE SUGLI INVESTIMENTIDAL 2017
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Soggetto
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Tipologia Start-Up / PMI innovativa
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Descrizione
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IRES
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Ordinaria
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Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo
di 1.800.000 euro
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A vocazione sociale
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Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo
di 1.800.000 euro
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Ambito energetico
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Deduzione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo
di 1.800.000 euro
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IRPEF
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Ordinaria
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Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo 1.000.000 euro
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A vocazione sociale
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Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.000.000 euro
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Ambito energetico
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Detrazione del 30% dell’investimento, fino ad un massimo di 1.000.000 euro
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Il DM 25.02.2016 ha stabilito che gli investimenti in Start-Up sono agevolabili fino ad un ammontare
complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per
ciascuna Start-Up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare
massimo rilevano, però, tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla
Start-Up innovativa per tutti i periodi agevolati.
LIMITI MASSIMI DI
INVESTIMENTO AGEVOLATO
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Anno
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Importo
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2013
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2.500.000 euro per periodo
d’imposta
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2014
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2.500.000 euro per periodo
d’imposta
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2015
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2.500.000 euro per periodo
d’imposta
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Dal 2016
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15.000.000 euro per il complessivo periodo agevolato
(disposizione retroattiva)
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ATTENZIONE!
Considerato che non sono state disciplinate disposizioni ad hoc per la proroga
prevista dalla legge di Bilancio 2017, si ritiene che il limite di 15.000.000
euro si applichi anche con riferimento agli investimenti effettuati
successivamente alla data del 31.12.2016
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ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
(finanziamenti agevolati)
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Per effetto delle modifiche apportate all’incentivo “sabatini”, le PMI potranno di nuovo
accedere all’agevolazione costituita da un contributo sui finanziamenti necessari per l’acquisto dei seguenti
beni:
INTERVENTI
AMMISSIBILI
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I
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Macchinari,
impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale,
alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile.
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II
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Software
e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da
impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
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ATTENZIONE!
Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite
leasing finanziario, devono essere capitalizzati
e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni.
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I beni
oggetto di agevolazione devono essere ad
uso produttivo, correlati
all’attività svolta dall’impresa ed essere ubicati presso l’unità locale dell’impresa in cui è realizzato
l’investimento.
A fronte della
stipula del finanziamento viene concessa un’agevolazione nella forma di un contributo pari all’ammontare complessivo
degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso
d’interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente
al predetto finanziamento. Per effetto di quanto previsto dalla legge n.
232/2016 l’agevolazione viene potenziata
del 30% per alcune tipologie di acquisti. Nel dettaglio, le ipotesi che
prevedono la maggiorazione dell’incentivo sono le seguenti:
à acquisto di macchinari;
à impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come
finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie (investimenti in big data, cloud
computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica,
realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).
La
concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e sulla base delle
condizioni di operatività del Fondo, nella
misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
(maggiorazione ammortamenti)
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La legge
di Bilancio 2017 ha disposto che la
maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi acquisiti, in proprietà o in
leasing, si applica anche agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31.12.2017: il beneficio è applicabile anche
ai beni consegnati entro il 30 giugno
2018, a condizione che, alla data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati
versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono espressamente esclusi dai super
ammortamenti dell’anno 2017 i veicoli
e gli altri mezzi di trasporto di
cui all’art. 164 co. 1 lett. b) e b-bis) del D.P.R. n. 917/1986, ovvero i veicoli per cui è prevista la deducibilità
parziale (veicoli aziendali e dei professionisti, di agenti e
rappresentanti ed in uso promiscuo a dipendenti).
Al fine
di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale la legge di
Bilancio 2017 ha introdotto una nuova
maggiorazione del 150% con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico
(c.d. iper ammortamento), effettuati dal 01.01.2017 al 31.12.2017, ovvero entro
il 30.06.2018 se al 31.12.2017 l’ordine è stato accettato dal venditore e
risultano versati acconti. Gli
investimenti che consentono di usufruire dell’iper ammortamento sono i
seguenti:
BENI AMMESSI ALL’IPER
AMMORTAMENTO
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Beni strumentali il cui
funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti
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1. Macchine utensili per asportazione;
2. macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di
energia (ad esempio, plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione,
processi elettrochimici;
3. macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti
mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
4. macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri
materiali;
5. macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
6. macchine per il confezionamento e l’imballaggio;
7. macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare
materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita
(ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la
frantumazione, il recupero chimico);
8. robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
9. macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle
caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle
superfici;
10. macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito
industriale;
11. macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il
carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica
dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di
riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e
meccatronici);
12. magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di
fabbrica.
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Sistemi per l'assicurazione della
qualità e della sostenibilità
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1. Sistemi di misura a
coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su
tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la
verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque
livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micrometrica o
nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che
consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e
connessa al sistema informativo di fabbrica;
2. altri sistemi di
monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o
del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di
fabbrica;
3. sistemi per
l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di
prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi
per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le
caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno
a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio
caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di
generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo
aziendale;
4. dispositivi
intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio
in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante
tecnologie additive;
5. sistemi intelligenti
e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli
prodotti ( ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
6. sistemi di
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad
esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli
utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle
macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi
di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
7. strumenti e
dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica
dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle
prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione
dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi;
8. componenti, sistemi
e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni;
9. filtri e sistemi di
trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con
sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema
di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività’
di macchine e impianti.
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Dispositivi per l’interazione
uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del
posto di lavoro in logica “4.0”
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1. Banchi e postazioni
di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata
alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche
biometriche, età, presenza di disabilità);
2. sistemi per il
sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte
temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva
il compito dell’operatore;
3. dispositivi
wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema
produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
4. interfacce
uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’operatore ai fini di
sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione,
logistica
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Per i
soggetti che beneficiano della maggiorazione
degli ammortamenti del 150% viene riconosciuta la possibilità di accedere ad un incentivo (maggiorazione del 40%)
sull’investimento in beni immateriali
che possono essere rappresentati da software,
sistemi, piattaforme e applicazioni, idonei a interconnettere i beni,
nell’ottica di favorire la transizione verso i modelli Industria 4.0. Pertanto:
1.
per l’acquisto di
beni strumentali, viene prevista una maggiorazione
degli ammortamenti del 40%;
2.
per l’acquisto degli
specifici beni indicati in tabella, si applica la maggiorazione degli ammortamenti del 150%;
3.
per i soggetti che
beneficiano dell’agevolazione maggiorata, viene riconosciuta la possibilità
di maggiorare le quote di ammortamento
(questa volta del 40%) sugli investimenti in beni immateriali.
INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
(credito d’imposta)
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Per
effetto delle modifiche apportate a seguito della legge di Bilancio 2017, gli
interessati potranno beneficiare di un credito d’imposta con riferimento alle
spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti:
RICERCHE AMMISSIBILI
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Descrizione tipologia di investimento
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1
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Lavori sperimentali o teorici
svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze
sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
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2
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Ricerca pianificata o indagini critiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto
nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei
prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c).
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3
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Acquisizione, combinazione,
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti
o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale,
alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di
progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a
uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi
commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o
commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
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4
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Produzione e collaudo di
prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o
trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
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Una volta
verificata la sussistenza di una delle
ipotesi di ricerca ammissibile, i contribuenti hanno diritto ad un credito d’imposta del 50% (per effetto delle
modifiche apportate dalla legge di Bilancio) calcolato sulle seguenti spese:
SPESE AMMISSIBILI E
ALIQUOTA
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Descrizione
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Aliquota
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Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (prima personale altamente
qualificato).
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50%
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Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di
ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore
aggiunto.
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50% (prima
25%)
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Spese relative a contratti di ricerca stipulati con
università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up
innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
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50%
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Competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da
fonti esterne.
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50%
(prima 25%)
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Il
credito d’imposta è riconosciuto a
condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo effettuata in ciascun periodo d'imposta, in relazione al quale si
intende fruire dell'agevolazione, ammonti
almeno ad euro 30.000 e che detta spesa complessiva ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi
d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Fonte: La Lente sul Fisco - Circolare Clienti
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