Con il DL n. 25
del 17.03.2017 è stata disposta l’abrogazione parziale delle disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti.
L’intervento
operato dal legislatore in materia di responsabilità solidale negli appalti
prevede la sola abrogazione della
facoltà di deroga riconosciuta alla contrattazione collettiva e della disciplina processuale specificamente prevista dall’art. 28 commi
1-3 del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014.
Per effetto di tale intervento (si
ricorda che la legge di conversione potrebbe apportare modifiche al testo del
decreto), a decorrere dallo scorso
17.03.2017 (data di entrata in vigore) in materia di responsabilità solidale
negli appalti non saranno più applicabili le deroghe previste dalla contrattazione collettiva, né la disciplina processuale che prevedeva la
chiamata in causa del committente, dell’appaltatore e subappaltatore nel caso
di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.
Nel dettaglio, sono interessati
dall’abrogazione i seguenti periodi:
ART. 29, COMMA 2, D.LGS. N. 276/2003
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Il
committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere
gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare
l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole
generali.
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Per effetto delle abrogazioni:
- viene
stralciata la possibilità riconosciuta
alla contrattazione collettiva di limitare la responsabilità prevista per legge
(sempre con riferimento ai soli elementi retributivi);
- viene eliminata la contestuale chiamata in
giudizio di committenti, appaltatori e subappaltatori;
- viene eliminato il beneficio della preventiva
escussione e l’avvio dell’azione
esecutiva nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione
dell’appaltatore e dei subappaltatori.
Si deve segnalare, in ogni caso, che la responsabilità in materia di ritenute e contributi rimarrà intatta e non subirà
modifiche anche con l’approvazione dell’abrogazione proposta dal referendum
Con riferimento alle problematiche di carattere temporale
(ed in attesa di chiarimenti ufficiali), si segnala che in occasione di
precedenti modifiche il “momento” dell’applicazione di nuove disposizioni è
stato sempre individuato in relazione alla data
di stipula del contratto. Applicando lo stesso principio, si ritiene che l’abrogazione debba considerarsi
applicabile a partire dai contratti stipulati dal 17.03.2017. Pertanto, per i contratti di appalto stipulati in
data antecedente al 17.03.2017 dovrebbero trovare applicazione, se attive, le limitazioni previste dalla contrattazione
collettiva. Con riferimento alla disciplina
processuale, invece, si ritiene più opportuno collegare il “momento” di applicazione delle nuove disposizioni alla
proposizione della domanda giudiziale.
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