Appena chiusa la finestra temporale per aderire alla rottamazione delle cartelle prende avvio una nuova forma di definizione agevolata: quella delle controversie tributarie. La novità è prevista dalla manovra correttiva (art. 11, D.L. 50/2017) ed è già in vigore dallo scorso 24 aprile. Ecco come funziona e in cosa consiste.
Beneficiari e ambito
La nuova rottamazione delle liti si applica solo alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e a condizione che la costituzione in giudizio del ricorrente sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016, a prescindere dal grado di giudizio in cui ci si trova. Ciò significa che, oltre ad essere escluse tutte le liti con costituzione successiva a tale data, non si potranno rottamare le controversie tributarie con gli enti locali né quelle con l’agente della riscossione. Parimenti escluse sono le controversie per le quali, alla data della domanda di accesso alla rottamazione, sia già intervenuta una pronuncia definitiva e le liti relative alle risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi, accise, IVA all’importazione) e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Sconto di sanzioni e interessi
Gli aderenti dovranno corrispondere tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado oltre agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, al netto delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi di mora. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso invece di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla definizione in commento. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Procedura e rate
Le domande vanno presentate entro il 30 settembre 2017 per ciascuna controversia autonoma (ovvero relativa a ciascun atto impugnato). La domanda è esente dall’imposta di bollo. Il pagamento dilazionato è consentito solo se l’importo dovuto supera i 2 mila euro. Il numero massimo di rate concesso è tre: il 40% dovrà essere corrisposto entro lo stesso termine di presentazione delle domande, il 30 settembre 2017; un altro 40% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017 e il residuo 20% entro il 30 giugno 2018. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Nel caso in cui il contribuente abbia fatto domanda per la rottamazione delle cartelle ex art. 6, D.L. 193/2016, potrà avvalersi della definizione delle controversie solo unitamente a quella delle cartelle. La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L'eventuale diniego della definizione verrà notificato entro il 31 luglio 2018.
Effetti
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017).
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata in commento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018. Sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017.
Fonte: Fiscopiù
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