Premessa
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Con il DL n. 25 del
17.03.2017 sono state introdotte nuove
disposizioni che prevedono il superamento
del lavoro accessorio (con abrogazione totale degli articoli da 48 a 50 del
D.Lgs.n.81/2015) e di alcuni aspetti della responsabilità
solidale negli appalti per le retribuzioni
dei lavoratori. Per effetto delle modifiche apportate, a decorrere dal 17.03.2017 i datori di lavoro non potranno più
usufruire dei voucher per il lavoro accessorio, anche se potranno utilizzare quelli già emessi fino al 31.12.2017.
Considerato il
superamento dell’istituto del lavoro accessorio, ci si deve ora chiedere quali
strumenti possa utilizzare il datore di lavoro per coprire necessità collegate
a occupazioni puramente occasionali e
circostanziate.
Di seguito illustriamo
quanto precisato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il documento
di approfondimento del 24.03.2017.
Uso
dei voucher fino al 31.12.2017
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Come anticipato in
premessa, la disciplina illustrata deve considerarsi abrogata a decorrere dallo scorso 17.03.2017. In ogni caso il
regime transitorio consente ancora alcune ipotesi di applicazione dell’istituto
nel caso di voucher richiesti fino alla
data del 17.03.2017. In questo caso viene consentita la fruizione
dell’istituto a condizione che le prestazioni vengano eseguite entro il prossimo 31.12.2017. In tal caso:
- il datore di lavoro
che fruisce del lavoro accessorio deve
rispettare i limiti previsti dalla disciplina;
- il datore di lavoro
deve provvedere alle comunicazioni preventive
previste dal D.Lgs.n.81/2015.
Prima
di adottare soluzioni alternative, quindi, è
bene consumare entro la data del 31.12.2017 i voucher già acquistati.
ATTENZIONE!
Si segnala che
secondo un recente chiarimento fornito dall’INPS i c.d. voucher per il baby sitting devono considerarsi tuttora validi.
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Le
possibili soluzioni alternative
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Di
seguito illustriamo le possibili soluzioni ipotizzate dalla Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro in sostituzione dei voucher.
SOLUZIONE I: SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
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La prima
delle soluzioni ipotizzate è costituita dal ricorso alla somministrazione di lavoro. Gli articoli da 30 a 40
del D.Lgs. n. 81/2015, al riguardo, stabiliscono che il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il
quale un somministratore autorizzato,
ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi
dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse
nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza
presso l’utilizzatore al 01.01 dell’anno di stipula del predetto contratto,
con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale
o superiore a 0,5 (nel caso di inizio attività nel corso dell’anno, il limite
si computa sul numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
di stipula del contratto di somministrazione). La somministrazione di lavoro a tempo determinato, invece, è utilizzata nei limiti quantitativi
individuati dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
La Fondazione Studi, al riguardo, segnala che l’istituto è destinato sì a rispondere ad esigenze temporanee, ma per
come è strutturato e per gli adempimenti previsti (formalizzazione di un
rapporto di lavoro, di un contratto di somministrazione) è poco adatto a ricoprire esigenze estemporanee e circoscritte.
SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO
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Copertura
di esigenze occasionali
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Adatto per mansioni temporanee ma si presta poco a necessità
puramente occasionali
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No
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Adempimenti
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Necessita di adempimenti particolarmente rilevanti.
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No
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SOLUZIONE II: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
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Secondo quanto
previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, tutte le collaborazioni che si concretizzano in prestazioni personali e continuative etero-organizzate devono essere ricondotte al lavoro subordinato
qualora non ricorra una delle specifiche eccezioni previste dal legislatore.
Per la sussistenza del rapporto di etero organizzazione, il Ministero del
Lavoro ritiene necessaria la coesistenza
delle seguenti condizioni:
- le collaborazioni
devono risultare continuative;
- le collaborazioni
devono avere carattere esclusivamente
personale (svolte direttamente dal titolare del rapporto senza ausilio di
altri soggetti);
- le collaborazioni risultano organizzate dal committente
rispetto ai tempi ed ai luoghi di lavoro. Pertanto, affinché operi la
riqualificazione del rapporto, è necessario che tutte le condizioni individuate
dal D.Lgs. n. 81/2015 operino contemporaneamente.
Se la maggior parte dei rapporti di collaborazione, quindi, viene ricondotta alla disciplina del lavoro
subordinato, vengono previste alcune
eccezioni in cui possono trovare applicazione le predette forme. Si tratta,
in particolare, delle seguenti:
ECCEZIONI ALLA RIQUALIFICAZIONE
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I
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Le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle
confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il
trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze
produttive ed organizzative del relativo settore.
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II
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Le collaborazioni prestate nell’esercizio di
professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
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III
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Le attività prestate
nell’esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e
dai partecipanti a collegi e
commissioni.
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IV
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Le prestazioni di lavoro rese a fini
istituzionali in favore delle associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti
dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
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ATTENZIONE! Si segnala che secondo i chiarimenti
ministeriali, nelle ipotesi appena elencate potrebbe essere comunque
ipotizzata la riqualificazione del rapporto in termini di subordinazione.
Non sarà, tuttavia, sufficiente constatare un rapporto di
etero-organizzazione, ma il più qualificato rapporto di etero-direzione
ai sensi dell’articolo 2094 cc.
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Stante quanto appena precisato, la Fondazione Studi ha valutato positivamente l’elasticità
concessa dall’istituto. Un limite all’utilizzo può però essere riscontrato
nell’impossibilità, per il committente, di definire
tempi, luoghi della prestazione e le mansioni puntuali da svolgere (la
definizione di tali elementi è tipica del lavoro di carattere subordinato).
Tali circostanze potrebbero legittimamente sorgere
per l’espletamento di lavori occasionali.
SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO
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Copertura
di esigenze occasionali
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Adatto anche a mansioni occasionali
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Si
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Determinazione
della prestazione
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Non è possibile determinare il contenuto della prestazione o le
mansioni da svolgere.
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No
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SOLUZIONE III: LAVORO INTERMITTENTE
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Secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente:
à secondo le esigenze individuate dai contratti
collettivi;
à anche con riferimento alla possibilità di
stipulare tale contratto in periodi predeterminati nell'arco della settimana,
del mese o dell'anno.
Il contratto di lavoro
intermittente può in ogni caso essere
concluso con soggetti con più di 55 anni di età e con meno di 24 anni di età,
fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere
svolte entro il venticinquesimo anno di età.
LIMITI
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Ipotesi
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Sanzione
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Il lavoratore
intermittente supera le 400 giornate di lavoro nell’arco di tre anni solari
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Assunzione a tempo
pieno e indeterminato
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Superamento della
soglia per il settore turismo, spettacolo e pubblici esercizi
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Nessuna sanzione
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Con riferimento a questa
soluzione la Fondazione Studi segnala che l’istituto
appare il più funzionale per rispondere alle esigenze collegate a mansioni
discontinue ed occasionali. La possibilità di chiamare il lavoratore secondo le esigenze del datore di lavoro
consente, in buona sostanza, di colmare le necessità caratteristiche del lavoro accessorio. Si deve però specificare che
sono previsti adempimenti e oneri tipici
del lavoro subordinato e che la stipula di tale rapporto prevede la disponibilità del lavoratore a
coprire le esigenze saltuarie del datore di lavoro entro il periodo di tempo
pattuito (a termine o a tempo indeterminato).
Pur non apparendo perfettamente adatto ai
fini della sostituzione del lavoro accessorio, l’istituto del lavoro intermittente presenta notevoli elementi di affinità
al lavoro accessorio.
SOMMINISTRAZIONE
DI LAVORO
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Copertura di esigenze occasionali
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Adatto anche a mansioni occasionali, il contratto prevede in
contropartita la disponibilità nel tempo del lavoratore.
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Si
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Formalità a adempimenti
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Tipici del lavoro subordinato.
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No
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Determinazione della prestazione
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Possibile determinare il contenuto della prestazione o le
mansioni da svolgere.
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Si
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Analisi
comparata dei costi
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Di
seguito proponiamo l’analisi dei costi
forniti dalla Fondazione Studi (la simulazione è stata effettuata
applicando, laddove necessario, il CCNL
turismo – commercio, mentre per il lavoro somministrato è stato utilizzato
il dato più basso registrato per stipulare un contratto di somministrazione con
un’agenzia, pari al 13,2%:
Fonte: News per i Clienti dello studio n. 53
ANALISI DEI COSTI MENSILI
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Emolumenti
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Accessorio
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Somministrazione
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Co.co.co
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Intermitt. No
disponibilità
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Intermitt. +
disponibilità
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Retribuzione / compenso netto
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1.260
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1.260
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1.260
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1.260
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1.260 + 252
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Retribuzione / compenso lordo
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1.680
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1.407,25
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1.672,98
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1.407,25
|
1.407,25
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Ind. Disponibilità
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0
|
0
|
0
|
0
|
281,45
|
Ratei
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0
|
234,54
|
0
|
234,54
|
234,54
|
Contributo INPS
|
302,40
|
488,43
|
364,88
|
488,43
|
572,16
|
Contributo INAIL
|
117,60
|
58,04
|
59,14
|
58,04
|
67,99
|
TFR
|
0
|
121,61
|
0
|
121,61
|
142,46
|
AGENZIA
|
0
|
304,90
|
0
|
0
|
0
|
TOTALE
|
1.680
|
2.614,78
|
2.097
|
2.309,88
|
2.705,86
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