A decorrere dal 2017 il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017” ha introdotto l’obbligo di invio telematico:
- dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
- delle liquidazioni IVA periodiche.
- delle liquidazioni IVA periodiche.
Per il 2017 il primo invio dello spesometro, come stabilito dal citato Decreto, riguarda il primo semestre. Il Legislatore, in sede di conversione del Decreto c.d. “Milleproroghe”, ha previsto che per il 2017 il secondo invio riguarda il secondo semestre. Di fatto, quindi, per il 2017, la periodicità di presentazione dello spesometro è semestrale.
L’invio dei dati delle liquidazioni IVA periodiche non è stato oggetto di alcuna modifica e pertanto il primo invio per il 2017 riguarderà le liquidazioni di gennaio / febbraio / marzo e primo trimestre e dovrà essere effettuato (salvo proroghe) entro il 31.5.2017.
SPESOMETRO TRIMESTRALE
Come sopra accennato, l’invio dei dati delle fatture emesse / ricevute / bollette doganali / note di variazione, a seguito della modifica apportata all’art. 21, DL n. 78/2010, passa da annuale a trimestrale.
SOGGETTI ESONERATI
In sede di conversione sono stati esonerati dall’adempimento in esame:
- gli agricoltori in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane ex art. 9, DPR n. 601/73, ossia i soggetti con volume d’affari dell’anno precedente non superiore a € 7.000 operanti in territori situati ad una altitudine non inferiore a 700 m, nei territori definiti montani dalla Commissione censuaria centrale o facenti parte di comprensori di bonifica montana;
- i soggetti che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
- Contribuenti minimi / forfetari ;
- Amministrazioni pubbliche;
REGIME SANZIONATORIOIl nuovo regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile.
INVIO TRIMESTRALE LIQUIDAZIONI IVA
In base al nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010 dal 2017 è altresì previsto l’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali).
SOGGETTI ESONERATI
Sono espressamente esonerati dall’obbligo in esame i soggetti non tenuti:
- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72).
- all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari,
soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d’imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).
Sono espressamente esonerati dall’obbligo in esame i soggetti non tenuti:
- alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72).
- all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari,
soggetti che non hanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d’imposta da riportare al periodo successivo, soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).
REGIME SANZIONATORIO
Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile
Il regime sanzionatorio, risultante dopo la revisione apportata in sede di conversione del DL n. 193/2016, è così sintetizzabile
IL NUOVO CALENDARIO PER IL 2017
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