Il costo di acquisto e le spese di gestione dell’automobile che utilizziamo nella nostra attività non sono deducibili per intero. SOLO i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e le spese riguardanti i veicoli adibiti a uso pubblico (art. 164 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Pertanto laddove si parla di deducibilità al 100% dell'auto si deve porre attenzione a questo particolare aspetto: si tratta solo di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali. L’autovettura quindi non solo deve essere strumentale ma è necessario che l'utilizzo del veicolo stesso sia indispensabile all’esercizio dell’attività dell’impresa in quanto, la sua assenza lo renderebbe di fatto impossibile.
In assenza quindi dei requisiti citati, operano due tipi di presunzioni di utilizzo di uso promiscuo dell’autovettura:
a) una, ai fini delle imposte dirette, di tipo assoluto, che pertanto non ammette prova contraria;
b) l’altra, ai fini IVA, di tipo relativo, che pone a carico del contribuente l’onere della prova per dimostrare l’uso esclusivamente aziendale dell’autovettura.a) una, ai fini delle imposte dirette, di tipo assoluto, che pertanto non ammette prova contraria;
Sicuramente non sarà sofficiente, in caso di controllo, essere "in grado di giustificare” una deduzione al 100% dell'auto aziendale, allorchè non si tratti di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, il cui utilizzo sia indispensabile all’esercizio dell’attività dell’impresa senza il quale non sarebbe di fatto impossibile alcuna attività.
Il legislatore presume infatti che l’auto non sia sfruttata esclusivamente per lo svolgimento del nostro lavoro ma che venga usata anche per finalità private.La percentuale di deducibilità dei costi delle auto è ridotta al 20%, ciò significa che se sosterremo spese per 100 euro potremo dedurne soltanto 20 euro.
Veicoli come beni strumentali
In questa categoria rientrano i veicoli senza i quali l’attività imprenditoriale non può essere svolta. Un veicolo è considerato “strumentale” all’attività d’impresa, nell’ipotesi in cui l’attività stessa non possa essere realizzata senza il medesimo.
Le autovetture rappresentano beni strumentali all’attività e, pertanto, i relativi costi risultano interamente deducibili, per esempio per le imprese che effettuano attività di noleggio o attività di scuola guida (strumentalità per destinazione).
Un veicolo è considerato “strumentale” per natura, quando è di norma non suscettibile di impiego al di fuori di un’attività produttiva. Rientrano in questa categoria tutti i mezzi cosiddetti ‘commerciali’, o ancora utilizzate dalle imprese di pompe funebri, incluse le autovetture con immatricolazione in categoria N1, salvo quanto previsto in merito ai cosiddetti ‘finti autocarri’. In ogni caso, deve comunque essere verificato anche il requisito dell’inerenza del veicolo rispetto all’attività effettivamente esercitata da chi lo utilizza.
Per esempio se svolgiamo attività di autonoleggio le auto che affittiamo ai clienti sono considerate per noi beni strumentali. Oppure se siamo titolari di un’autoscuola, le vetture che utilizziamo per insegnare a guidare ai nostri allievi sono per noi beni strumentali. In questi casi la legge ci consente di dedurre per intero sia il costo di acquisto sia le spese sostenute per la gestione delle auto (per esempio il costo del carburante o quello per la manutenzione).
Veicoli a uso pubblico
In questa categoria troviamo i veicoli il cui utilizzo è riconosciuto da un atto emanato dalla Pubblica Amministrazione. Si tratta per esempio delle auto utilizzate dai tassisti, oppure di quelle utilizzate da chi svolge l’attività di noleggio con conducente. Anche in questo caso sarà possibile scaricare per intero i costi riferiti a queste automobili.
Il principio di inerenza
Infine la legge consente di dedurre al 100% anche i costi relativi agli autobus o agli autocarri che sono inerenti all’attività aziendale, ossia che sono direttamente collegati all’attività dalla quale derivano i ricavi.
Per esempio se siamo imprenditori edili e nella nostra attività utilizziamo un’automobile e un autocarro, possiamo dedurre in maniera parziale i costi dell’automobile, ma in maniera integrale quelli dell’autocarro. Se invece siamo titolari di un’impresa che si occupa di traslochi possiamo scaricare completamente i costi relativi al furgone col quale trasportiamo gli oggetti dei nostri clienti, mentre possiamo dedurre soltanto in maniera limitata i costi relativi all’auto che utilizziamo per spostarci da un cliente all’altro.
Sull'argomento si suggerisce la lettura del testo "Non è tutto oro quello che luccica", pag. 42, #17 – Deduzione auto al 100%, a cura del collega Roberto Neri – ODCEC Pistoia
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