Come noto, con il DL n. 25 del 17.03.2017 sono state introdotte alcune disposizioni che:
i) abrogano totalmente la disciplina del lavoro accessorio;
ii) abrogano parzialmente la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti.
Mentre nel primo caso l’intervento prevede lo stralcio dell’intero istituto (reinserito con maggiori adempimenti dal DL n. 50/2017), l’intervento operato dal legislatore in materia di responsabilità solidale negli appalti prevede la sola abrogazione della facoltà di deroga riconosciuta alla contrattazione collettiva e della disciplina processuale specificamente prevista dall’art. 28 commi 1-3 del D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014.
Per effetto di tale intervento e in materia di responsabilità solidale negli appalti, a decorrere dallo scorso 17.03.2017 (termine di entrata in vigore) non saranno più applicabili le deroghe previste dalla contrattazione collettiva, né la disciplina processuale che prevedeva la chiamata in causa del committente, dell’appaltatore e subappaltatore nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori.
Tra le modifiche più rilevanti, si segnala ancora la soppressione del beneficio di preventiva escussione introdotto per limitare la responsabilità del committente nel solo caso di infruttuosa riscossione nei confronti dell’appaltatore.
Per effetto di tale abrogazione, quindi, i lavoratori potranno rivolgersi nei confronti di qualsiasi coobbligato, al quale in ogni caso spetta l’azione di regresso nei confronti dell’appaltatore.
Alla luce dei chiarimenti forniti in occasioni di precedenti modifiche, si ritiene che la nuova disciplina trovi applicazione nei confronti dei contratti conclusi a partire dallo scorso 17.03.2017. Nei confronti dei contratti stipulati precedentemente a tale data, invece, non si applicano le modifiche previste dal DL n. 25/2017.
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