La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con
circolare n. 9 del 12.10.2017, ha
fornito precisazioni sulla disciplina introdotta dalla legge n. 232/2016
relativamente al cumulo contributivo
delle somme accantonate presso gli Enti di previdenza obbligatoria privati (tra
cui le casse dei professionisti).
Alla luce della circolare INPS n. 140/2017, la Fondazione Studi ha specificato che:
1) i trattamenti pensionistici che
possono essere ottenuti in regime di cumulo sono principalmente quattro
(pensione di vecchiaia, pensione anticipata, di inabilità ed ai superstiti);
2) viene previsto, in materia di
pensione di vecchiaia, il frazionamento
del trattamento pensionistico complessivo in due o più momenti di percezione a
seconda delle regole proprie degli enti previdenziali;
3) per le pensioni anticipate si avrà un unico trattamento erogato secondo il requisito contributivo INPS,
calcolato sulla base del conteggio dei contributi versate nelle gestioni INPS e
private (viene previsto un criterio di ragguaglio per la definizione del
trattamento spettante che converte i parametri giornalieri in un valore
temporale equivalente);
4) con
riferimento alla pensione di invalidità
viene stabilito che l’accesso al trattamento con cumulo può essere previsto a
seconda delle condizioni previste dalla Cassa di iscrizione del soggetto al
momento dell’evento che ne causa l’inabilità lavorativa;
5) il calcolo del
trattamento spettante verrà fatto con regole diverse a seconda del periodo
contributivo (che potrebbe ricadere nel criterio retributivo o contributivo);
6) la domanda di pensione dovrà essere inoltrata all’ente previdenziale
di ultima iscrizione (se contemporanea in più gestioni, l’interessato potrà
decidere a quale Ente inoltrarla). Nel caso di raggiungimento del requisito
minimo di 20 anni e l’età pensionabile, la domanda per gli assicurati a casse
private potrà essere presentata all’INPS.
Per info info@studiorinaldi.net
Commenti
Posta un commento