In sede di conversione del collegato alla Finanziaria è stata introdotta una modifica all'art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR che ha introdotto una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% per le spese sanitarie sostenute dal contribuente.
Modificando la citata lett. c), la legge di conversione del DL 148/2017 (c.d. decreto fiscale), in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che la suddetta detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali e si applica limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
In sostanza, si tratta di prodotti che sono volti al “trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l’impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo” (si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=979&area=Alimenti%20particolari%20e%20integratori&menu=dietetici).
L’agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di:
- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
L’agevolazione non compete, invece, con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di:
- prodotti destinati ai lattanti;
- alimenti senza glutine (che rientrano nella sezione A2 del Registro nazionale), destinati ai celiaci.
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