È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 64 del 17.03.2018) il Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 28.12.2017 con il quale vengono stabiliti gli importi massimi detraibili delle spese per le università non statali per l’anno 2017.
L’articolo 15, comma 1, lettera e) Tuir prevede infatti la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali distinguendo:
- le somme corrisposte per la frequenza di corsi presso università statali, le quali sono interamente detraibili;
- le somme corrisposte per la frequenza ad università non statali italiane le quali possono essere portate in detrazione per un importo non superiore a quello stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell’Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.
Per l’anno 2017 il decreto di riferimento è il D.M. 28.12.2017 il quale prevede che la spesa detraibile relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali è individuata in base a ciascuna area disciplinare di afferenza ed in base alla Regione in cui ha sede l’ateneo, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:
Area disciplinare | NORD | CENTRO | SUD |
Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
Scientifico-tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
Umanistico – sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
Nell’allegato 1 al decreto è possibile individuare le classi di laurea (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e le zone geografiche di riferimento delle regioni.
Il comma 3 del Decreto prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello sono detraibili nell’importo massimo desunto dalla seguente tabella:
Spesa massima detraibile | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
A tutti gli importi di riferimento deve essere sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 L. 549/1995.
La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:
- corsi di istruzione universitaria;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati; non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati.
Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili, l’agevolazione spetta per le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (risoluzione 87/E/2008);
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del D.M. 249 del 10.09.2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La detrazione invece non spetta per:
- i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”;
- le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio, necessarie per consentire la frequenza della scuola.
Nella circolare 18/E/2016 l’Agenzia ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese universitarie, in particolare è stato precisato che:
- per la detraibilità delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”. Per quanto concerne la zona geografica di riferimento l’Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università.
Le spese sono detraibili anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio).
Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso.
Fonte: ecnews.it
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