L’UTILIZZO DELLA FATTURA ELETTRONICA DALL'1.7.2018 PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTE E I SUBAPPALTATORI
L’UTILIZZO della fattura
elettronica dall’1.7.2018 PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTE E I SUBAPPALTATORI
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La
Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di fatturazione elettronica, prevedendo
che la stessa sarà obbligatoria:
· dall’1.7.2018 per le seguenti operazioni:
- acquisti di
carburante per autotrazione effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
- cessioni di
benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori;
- prestazioni rese da
soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle
imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture
stipulato con una Pubblica amministrazione;
· dall’1.1.2019 per tutti gli operatori residenti, stabiliti / identificati in Italia,
ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono escluse altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da
soggetti non stabiliti in Italia.
La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai
fini della detrazione dell’IVA /
deduzione del costo, per il
pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati strumenti “tracciabili”.
Con
il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando
gli “altri” mezzi di pagamento
ritenuti idonei ai fini della detrazione / deducibilità.
Recentemente
la stessa Agenzia con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i “primi
chiarimenti” relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.
DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE
A
decorrere dall’1.7.2018 l’obbligo di
utilizzo delle fattura elettronica interessa le cessioni di benzina / gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Come
sottolineato dall’Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la nuova disposizione
si inserisce “nel complesso di misure
introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli
olii minerali”. In
considerazione di ciò la stessa Agenzia precisa che le cessioni in esame vanno
riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Ne consegue che sono escluse
dall’obbligo di fattura elettronica dall’1.7.2018, a titolo esemplificativo, le
cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti
di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.
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Per le cessioni relative ad altri
tipi di carburante per autotrazione,
l’obbligo della fattura elettronica decorrerà
dall’1.1.2019.
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Come
precisato dall’Agenzia, relativamente alle predette cessioni (carburante
diverso da benzina / gasolio per autotrazione) le spese potranno essere
documentate al fine di consentirne la detrazione dell’IVA / deduzione del costo
“con le modalità finora in uso”,
ossia tramite la scheda carburante, nonché facoltativamente mediante fattura
elettronica.
La
fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI),
rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall’Agenzia
delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.
Contenuto
della fattura elettronica
Come
precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la fattura dovrà
contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.
Resta
pertanto esclusa l’indicazione del
numero di targa o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi non risultano obbligatori dai citati
artt. 21 e 21-bis).
Tali
elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una puntuale “tracciabilità” della spesa e per ricondurre la stessa ad un
determinato veicolo. A tal fine il
numero di targa può essere riportato nel campo “MezzoTrasporto” del file
fattura elettronica.
Rifornimenti di carburante e altri acquisti
Nel
caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni da esporre in un’unica
fattura ma solo alcune di esse soggette
al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima modalità è obbligatoria per l’intero documento.
Così,
ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e
di interventi di riparazione / sostituzione / lavaggio, ovvero acquisti di beni
/ servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti
cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.
Fattura differita
Come precisato dall’Agenzia, alle cessioni di
carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in
materia di fattura differita a
condizione che all’atto della cessione del carburante sia consegnato
all’acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l’indicazione della data, delle generalità del cedente /
acquirente e dell’eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione
della natura / qualità / quantità dei beni ceduti.
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È possibile utilizzare come documenti anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature
automatiche.
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È quindi possibile emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo riepilogativa di
tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.
Esclusione minimi /
forfetari
È confermato
che i soggetti minimi / forfetari sono esclusi
dall’obbligo della fattura elettronica anche
per le operazioni dall’1.7.2018.
Registrazione / conservazione delle fatture
In
materia di registrazione della fatture è precisato che “il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di
fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le
nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei
documenti.
Ne consegue, ad esempio, la
possibilità di utilizzare il documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96, per le fatture di ammontare
inferiore a € 300, nel quale indicare:
· i numeri delle fatture emesse /
ricevute dal contribuente;
· l’ammontare complessivo
dell’imponibile e dell’IVA distinti per aliquota.
CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITà DI PAGAMENTO
Come
sopra accennato, il Legislatore ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, gli acquisti di carburante devono
essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.
Con
il Provvedimento 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione
dell’IVA:
·
assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia
cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
·
mezzi di pagamento
elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida
emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n.
8/2014 tra cui, ad esempio:
-
addebito diretto;
-
bonifico
bancario / postale;
-
bollettino
postale;
-
carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico
disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.
Come evidenziato dall’Agenzia nel citato
Provvedimento, i suddetti mezzi di pagamento sono idonei altresì a consentire la deducibilità del costo.
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In
merito a tale ultimo aspetto l’Agenzia ribadisce che l’utilizzo degli
“ulteriori” strumenti di pagamento è idoneo non solo per la detraibilità
dell’IVA ma anche per la deduzione del costo.
Infatti
“se … l’impiego
degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi
relativi all’acquisto di carburante …, indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di riferimento
(ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli)
in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede
(professionista, autotrasportatore, ecc.) … dall’altro, non può negarsi
l’idoneità di tali strumenti a dare prova
di chi ha sostenuto la spesa e, conseguentemente, in presenza degli
ulteriori elementi previsti dal T.U.I.R. (quali, ad esempio, inerenza,
competenza e congruità), la relativa
deduzione”.
Carte
e buoni carburante
I suddetti
mezzi di pagamento trovano applicazione anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso
rispetto alla cessione. In particolare ciò si
riscontra
nel contratto di netting “laddove il gestore dell’impianto di
distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni
periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il
prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla
società petrolifera”.
Sul punto l’Agenzia
richiama anche “ulteriori sistemi, variamente denominati”, che consentono
l’acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della
carta sia regolata con i predetti
strumenti di pagamento.
Nella
Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che “l’obbligo di pagamento con tali modalità all’atto della
cessione/ricarica non si accompagna
necessariamente a quello di fatturazione elettronica”. A tal proposito
l’Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:
· compagnia petrolifera che emette buoni
carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che
consentono all’acquirente
di recarsi presso un impianto
stradale di distribuzione gestito
dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le
parti. In tal caso la fattura
elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica;
·
buono / carta che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti
(impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. “pompe bianche”) ovvero di acquistare più beni / servizi. Ciò
rappresenta un documento di legittimazione, la cui
cessione non è soggetta ad IVA e
conseguentemente all’obbligo di fattura elettronica.
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Quanto sopra
risulta “in linea” con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia
di “buoni monouso” o “buoni multiuso”, applicabile
ai buoni emessi dall’1.1.2019.
I buoni emessi / utilizzati fino al
31.12.2018 in difformità a quanto sopra previsto non saranno oggetto di
sanzione.
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Carte di
credito / debito / prepagate
Al
fine di individuare strumenti tracciabili di pagamento la Finanziaria 2018 fa
riferimento a “carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all’obbligo di comunicazione” di
cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.
Posto che, il citato Provvedimento 4.4.2018 nell’individuare gli “altri” mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA
fa riferimento a quelli
elettronici di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, ossia a titolo
esemplificativo carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico
disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c, nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa
che sono validi i pagamenti effettuati tramite carte di credito,
debito e prepagate emesse sia da
operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui al citato
art. 7 sia da operatori non tenuti a tale comunicazione.
Pagamenti effettuati in via mediata
Nella
Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia fa riferimento anche ai pagamenti effettuati da un
soggetto passivo in via mediata, “allo stesso
riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti
tracciabili”.
Sono forniti i seguenti esempi.
Esempio 1
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Rifornimento di un’auto aziendale effettuato da
un dipendente (o un amministratore) durante una
trasferta di lavoro.
In caso di pagamento
con carta di credito / debito / prepagata del dipendente (o altro
strumento individuato nel citato Provvedimento 4.4.2018) con
il relativo rimborso tramite
una modalità tracciata (ad esempio,
bonifico bancario unitamente alla retribuzione), “la riconducibilità della spesa al datore
di lavoro ne consentirà la deducibilità”.
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Esempio 2
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Servizi offerti dai vari
operatori di settore (card, applicazioni per smartphone / tablet, dispositivi
elettronici vari, ecc.) che permettono di acquistare carburante con addebito diretto su c/c o carta
di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo)
dell’acquirente (soggetto passivo), ovvero
che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore,
periodicamente “ricostituita”.
Nel caso in cui i diversi rapporti
(acquirente / operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione
della citata provvista, nonché operatore / cedente per il pagamento del
carburante), siano regolati tramite modalità tracciate, la riferibilità del
versamento va attribuita all’acquirente e, conseguentemente, la
spesa sarà deducibile.
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Credito d’imposta a favore dei distributori di carburante
La
Finanziaria 2018 prevede a
favore degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante un credito
d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di credito.
L’agevolazione è
applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE
n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è
utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere
dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.
Sul punto nella
Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che il credito d’imposta in esame
spetta anche per le transazioni effettuate, a decorrere dall’1.7.2018, tramite
sistemi di pagamento elettronico mediante carte
di debito prepagate.
PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI
La Finanziaria 2018 prevede l’anticipo all’1.7.2018 dell’obbligo
di utilizzare la fattura elettronica anche relativamente alle prestazioni rese
da soggetti subappaltatori / subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto pubblico di lavori / servizi / forniture.
Sul
punto nella Circolare n. 8/E in esame l’Agenzia precisa che la disposizione in
esame è applicabile soltanto nei
rapporti (appalti e /o altri contratti) “diretti” tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione,
nonché tra il primo e coloro di cui lo
stesso si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
A
titolo esemplificativo l’Agenzia propone la seguente fattispecie:
·
impresa (A)
stipula
un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (X) ed un subappalto / contratto con B e C
per la realizzazione di alcune opere.
Le prestazioni rese da A ad X vanno documentate con fattura elettronica così
come quelle da B o C ad A;
·
se B e/o C si
avvalgono di un ulteriore soggetto
(D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto / contratto, D può emettere fattura
secondo le regole ordinarie e, pertanto, anche in formato cartaceo (fino al 31.12.2018).
Si rammenta infine che, nella fattura elettronica
devono essere obbligatoriamente riportati il Codice
Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unitario Progetto (CUP).
Sul punto nella Circolare n. 8/E
in esame l’Agenzia precisa che, come specificato nel Provvedimento 30.4.2018, tali
codici vanno riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: “DatiOrdineAcquisto”,
“DatiContratto”, “DatiConvezione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.
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