Stando all’impianto normativo attualmente
vigente, l’esposizione della ritenuta in fattura da parte del consulente
non è un obbligo, ma piuttosto un uso, e quindi in capo ad esso non
sono previste sanzioni di carattere amministrativo in caso di violazioni:
non a caso gli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevedono, in
materia di ritenute, obblighi solamente in capo al il sostituto di
imposta, il quale è tenuto ad operare e a versare la
ritenuta d’acconto, nonché a dichiararla, indipendentemente dalla sua esposizione nella
fattura da parte del soggetto coinvolto (per l’appunto il
sostituito).
Fatta questa breve premessa, veniamo ad
illustrare brevemente il regime sanzionatorio previsto per i soggetti che
rivestono la qualifica di sostituto di imposta.
Gli obblighi fiscali riguardanti le
ritenute, che fanno capo al sostituto d’imposta, si possono
schematizzare come segue:
a) obbligo di operare
(o “eseguire”) le ritenute mediante rivalsa nei confronti del
sostituto (artt. 25 e 25-bis D.P.R. n.600/1973);
b) obbligo di versare
le ritenute (art. 3, comma 1, D.P.R. n.602/1973);
c) obbligo di certificare
le ritenute operate (art. 4, comma 6-ter
e 6-quater,
del D.P.R. n.322/1998);
d) obbligo di dichiarare
annualmente le ritenute operate (art. 4, comma 1, del D.P.R.
n.322/1998).
La normativa di riferimento, per quanto
riguarda il regime sanzionatorio previsto per la violazione dei seguenti
obblighi, è contenuta nel D.lgs. n.471/1997, il quale dispone, in relazione alle
seguenti violazioni:
a) omessa effettuazione delle
ritenute (art. 14 D.lgs. n.471/1997): sanzione pari al 20% dell’ammontare non
trattenuto all’atto del pagamento;
b) omesso o insufficiente
versamento (in seguito ad omessa effettuazione) delle ritenute (art. 13 D.lgs.
n.471/1997): sanzione pari al 30% dell’importo non versato;
c) eventuale indicazione,
all’interno del modello di dichiarazione dei sostituti di imposta (mod. 770
semplificato o ordinario) di compensi, interessi o altre somme soggette a
ritenuta in misura inferiore all’ammontare che viene accertato dal Fisco: si
configura l’ipotesi di presentazione di una dichiarazione infedele, che ai sensi
dell’art. 2, comma 2, del D.lgs. n.471/1997, prevede una sanzione pecuniaria dal
100 al 200% delle ritenute (non versate) sui compensi, interessi e altre somme
non dichiarati nella dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, con un
minimo di Euro 258,00. A ciò può aggiungersi l’eventuale omessa indicazione dei
percipienti, che in base al comma 4 del citato art. 2 prevede una sanzione
pecuniaria di Euro 51,00 per ogni percipiente non indicato negli appositi quadri
del modello 770.
Al sostituto d’imposta è comunque
consentito avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art.
13 del D.lgs. n.471/1997, regolarizzando gli illeciti di tipo amministrativo
commessi con l’applicazione delle sanzioni ridotte, purché
l’inadempienza commessa non sia stata contestata, ovvero non siano iniziate
ispezioni o verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore
dell’infrazione abbia avuto conoscenza formale.
Per quanto riguarda, invece,
l’individuazione di quali siano le prestazioni da dover assoggettare
a ritenuta d’acconto, le disposizioni di riferimento sono quelle contenute agli
artt. 25 e 25-bis D.P.R. n. 600/1973, secondo cui: “I
soggetti … che corrispondono ai soggetti residenti nel territorio dello Stato
compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili,
per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente
ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento
una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di
rivalsa” (art. 25) e, parimenti, sono ulteriormente chiamati all’obbligo di
sostituzione d’imposta “I
soggetti …, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni
comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del
pagamento una ritenuta […] a titolo di acconto dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa” (art.
25-bis).
Per dare un taglio più pratico alle
disposizioni appena citate, si sarà tenuti ad adempiere agli obblighi di
sostituzione d’imposta ogni qualvolta si ricevano prestazioni di lavoro autonomo
(siano esse abituali od occasionali) da parte di soggetti IRPEF (solitamente
c.d. liberi professionisti), oppure nel caso di prestazioni di agenzia,
mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari anche se resi
da imprese (anche in questo caso siano esse abituali od occasionali).
Generalmente, la scelta dell’aliquota della ritenuta ricadrà o sul 20% del
totale o sul 23% del 50% della prestazione ricevuta.
Infine, per completezza sull’argomento
trattato, si sottolinea che l’unico caso in cui non si dovrà adempiere agli
obblighi di sostituzione d’imposta è quello in cui si riceva una prestazione di
cui sopra da parte di un soggetto in regime “dei nuovi minimi” (vecchio art. 1,
co. 100 L. 244/2007 rinnovato e novellato dalle recenti manovre finanziare
2011-2012): in questo caso, però, colui che emette la fattura ha l’obbligo di
indicare l’esenzione dall’obbligo di sostituzione d’imposta del committente con
inequivocabile richiamo alla legge citata. Inoltre, al fine di appurare la
corretta aliquota e la misura della ritenuta da applicare, consigliamo di
contattare il consulente.
Fonte: http://www.admassociati.it/obbligo-esposizione-ritenuta-dacconto-in-fattura/
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