La L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto l’estensione
dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 2019.
Attualmente, infatti, l’obbligo di emettere
la fattura in formato elettronico è previsto esclusivamente per le operazioni
effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017,
modificando il DLgs. 127/2015, ha previsto, con decorrenza dall’1.1.2019, l’obbligo
di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei
confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori.
Inoltre, il medesimo obbligo viene
introdotto in via anticipata, dall’1.7.2018, per alcune tipologie di operazioni
effettuate in settori particolarmente soggetti al rischio di frode (settore dei
carburanti e settore dei subappalti pubblici).
In attuazione del nuovo obbligo, le regole
di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche sono state definite con
il provv.
Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, che ha approvato le relative
specifiche tecniche.
2 ambito applicativo
A partire dall’1.1.2019, devono essere
documentate mediante fattura elettronica, a norma dell’art. 1 co. 3 del DLgs.
127/2015, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra
soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati ai fini IVA in Italia. Sono
dunque compresi nell’ambito di applicazione del nuovo obbligo anche:
·
le stabili organizzazioni in
Italia di soggetti esteri;
·
i soggetti esteri identificati
ai fini IVA in Italia direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72, ovvero mediante rappresentante fiscale, ai
sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.
L’obbligo riguarda sia le operazioni
effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei
confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72).
2.1 Operazioni con l’estero
Restano escluse dall’obbligo in argomento
le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia verso
soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.
Tali operazioni potranno continuare ad
essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica
e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione mensile
delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla
stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017).
2.2 contribuenti “minimi” e “forfetari”
Sono espressamente esonerati dall’obbligo
di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono:
·
del regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011;
·
del regime forfetario ex art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014.
2.3 cessioni di carburanti e subappalti pubblici
Ai sensi dell’art. 1 co. 917 della L.
205/2017, l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico ai sensi del
DLgs. 127/2015 entra in vigore in via anticipata, dall’1.7.2018, per le
seguenti tipologie di operazioni:
·
cessioni di benzina e gasolio
utilizzati come carburanti per motori, effettuate nei confronti di soggetti
passivi IVA (per le cessioni effettuate verso privati vige l’esonero dall’obbligo
di certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96);
· le operazioni effettuate da
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche
amministrazioni.
Per un esame approfondito della disciplina
applicabile dall’1.7.2018 alle cessioni di carburante, si rinvia alla precedente circolare.
Per quanto riguarda, invece, le operazioni
effettuate nell’ambito dei subappalti pubblici a partire dall’1.7.2018, si
precisa che l’obbligo di emettere la fattura elettronica trova applicazione
esclusivamente per i rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del
contratto di appalto e i soggetti di cui questi si avvale per la relativa
esecuzione, con esclusione dei rapporti intercorrenti tra questi ultimi e
soggetti terzi.
Resta fermo l’obbligo di fatturazione
elettronica per le operazioni effettuate dal soggetto titolare del contratto di
appalto nei confronti della Pubblica amministrazione appaltante, attualmente
previsto in forza del DM 3.4.2013 n. 55 (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018
n. 89757 e circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).
Inoltre, le fatture elettroniche emesse dai
subappaltatori e subcontraenti in forza del nuovo obbligo dovranno riportare lo
stesso Codice Identificativo di Gara (CIG) e lo stesso Codice Unitario di
Progetto (CUP) riportati nelle fatture
emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’Amministrazione
pubblica.
3 definizione di “fattura elettronica”
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n.
89757 definisce la “fattura elettronica” come un documento informatico:
·
emesso in formato strutturato
XML (eXtensible Markup Language);
·
conforme alle specifiche
tecniche approvate dallo stesso provvedimento;
·
trasmesso per via telematica al
Sistema di Interscambio (SdI);
·
recapitato dal SdI al soggetto
ricevente.
Il file
della fattura non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da
attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello
stesso rappresentati.
In mancanza di tali requisiti, la fattura
si considera non emessa.
4 Contenuto della fattura elettronica
In base a
quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la fattura elettronica riporta:
·
gli elementi obbligatori di cui
all’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72
(a seconda che si tratti di una fattura ordinaria o semplificata), in quanto
elementi fiscalmente rilevanti;
· le informazioni obbligatorie indicate
nelle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento;
·
eventuali informazioni
facoltative, previste dalle stesse specifiche tecniche, volte ad agevolare la
gestione digitalizzata dei flussi di fatturazione.
4.1 fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione
Il provv. 30.4.2018 n. 89757 disciplina le
regole di emissione e trasmissione delle fatture
elettroniche ai fini del nuovo obbligo di cui al DLgs. 127/2015. Per le fatture
emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, dunque, continuano ad
applicarsi le regole di cui al DM 3.4.2013 n. 55.
4.2 Note di variazione e autofatture
Le regole tecniche individuate per l’emissione
e la trasmissione delle fatture elettroniche valgono anche per le note di variazione
emesse ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 e per le autofatture emesse ai
sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
In tal caso, occorrerà indicare nel file della fattura la specifica
tipologia di documento (“nota di credito” o “nota di debito”, ovvero
“autofattura”).
Si precisa che le richieste di variazioni
avanzate dal cessionario o committente nei confronti del cedente o prestatore
non sono gestite tramite il SdI.
4.3 Dati obbligatori ai fini fiscali
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la
fattura ordinaria deve contenere i seguenti dati:
·
data di emissione del
documento;
·
numero progressivo del
documento;
·
dati del cedente o prestatore
(ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di persona
fisica, residenza o domicilio, numero di partita IVA, ed eventualmente i dati
del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in Italia);
·
dati del cessionario o
committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di
persona fisica, residenza o domicilio del soggetto, numero di partita IVA o
codice fiscale, ed eventualmente i dati del rappresentante fiscale o della
stabile organizzazione in Italia);
·
natura, qualità e quantità dei
beni e servizi oggetto dell’operazione;
·
corrispettivo e altri dati
necessari alla determinazione della base imponibile;
·
aliquota IVA;
·
ammontare imponibile;
·
ammontare dell’imposta;
·
le specifiche indicazioni
previste in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
·
eventuale indicazione che la
fattura è emessa da un terzo per conto del cedente o prestatore.
In caso di fattura semplificata, emessa ai
sensi dell’art. 21-bis del DPR
633/72, è sufficiente che fra i dati del cessionario o committente sia indicata
la partita IVA ovvero il codice fiscale di quest’ultimo.
4.4 Dati obbligatori per la trasmissione sul SdI
All’interno del file fattura è necessario riportare le ulteriori informazioni
obbligatorie previste dalle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia
delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, ancorché non previste dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. Fra queste si
menzionano, a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti:
·
il tipo di documento emesso
(distinguendo tra fattura, parcella, autofattura, acconto o anticipo su fattura
o parcella, nota di credito o nota di debito);
·
il regime fiscale applicato dal
cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime forfetario, regime dell’editoria,
IVA per cassa, ecc.);
·
l’eventuale applicazione della
ritenuta, dell’imposta di bollo e della cassa previdenziale;
·
i dati del documento di
trasporto emesso in caso di fatturazione differita;
·
la
natura dell’operazione ove l’imposta non sia indicata in fattura (operazione
esclusa, esente, non imponibile, ecc.);
·
l’identificativo fiscale del
soggetto trasmittente;
·
il numero progressivo
attribuito dal soggetto trasmittente al file
per l’invio al Sistema di Interscambio.
4.5 Dati facoltativi
Per consentire una più agevole gestione
digitalizzata dei flussi attivi e passivi di fatturazione, il tracciato della
fattura elettronica approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 permette l’indicazione
di ulteriori dati facoltativi, come i dati relativi alla tipologia di beni e
servizi ceduti ovvero funzionali alle esigenze informative proprie dei rapporti
tra fornitore e cliente.
È infatti possibile indicare, ad esempio:
·
i dati relativi all’ordine di
acquisto;
·
i dati relativi al trasporto
dei beni;
·
i dati per il pagamento.
5 predisposizione della fattura
Al fine di agevolare gli operatori nella
predisposizione del file fattura in
formato XML, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione alcuni servizi
gratuiti.
In particolare, la fattura potrà essere
predisposta mediante:
·
una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel/Fisconline, Carta
Nazionale Servizi e SPID);
·
un’applicazione
per dispositivi mobili (accessibile mediante le credenziali Entratel/Fisconline);
·
un software specifico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e
installabile su PC.
Resta ferma la possibilità di ricorrere ai software di mercato, purché compatibili
con le specifiche tecniche allegate al provv. 30.4.2018 n. 89757.
6 Trasmissione della fattura elettronica
La fattura elettronica deve essere
trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò significa
che:
·
il soggetto trasmittente invia
il documento elettronico al SdI mediante appositi canali;
·
il
SdI recapita la fattura al destinatario, il quale può riceverla dotandosi a sua
volta di un apposito canale di ricezione, ovvero
acquisendola su un’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle
Entrate laddove non abbia attivato altro canale di ricezione.
È ammessa la trasmissione sia di fatture
singole, sia di un lotto di più fatture.
6.1 Soggetto trasmittente
La fattura elettronica è trasmessa al
Sistema di Interscambio:
·
dal soggetto obbligato a
emetterla ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;
· da un intermediario che agisce per
conto del soggetto obbligato all’emissione e che può essere anche un soggetto
diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.
In quest’ultimo caso occorre indicare nella
fattura i dati del soggetto incaricato.
Resta ferma, in ogni caso, la
responsabilità del soggetto passivo.
6.2 Modalità di trasmissione
La fattura elettronica può essere trasmessa
al SdI utilizzando:
·
i servizi informatici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedura web e “app” utilizzabili anche per la predisposizione del file fattura);
·
la posta elettronica
certificata (PEC);
·
gli specifici canali di
colloquio con il Sistema di Interscambio, ossia:
– un
sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto
tramite modello web service;
– un
sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
L’attivazione di questi ultimi canali
risulta più onerosa rispetto all’attivazione degli altri strumenti menzionati
e implica un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio
per impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica
del soggetto trasmittente e il SdI (si veda il sito www.fatturapa.gov.it).
Al termine del processo di accreditamento,
che può richiedere anche alcuni mesi di tempo, viene rilasciato il codice
destinatario (ossia un codice di 7 cifre) associato al canale telematico
attivato.
6.3 Termini di trasmissione
Ai sensi dell’art.
21 del DPR 633/72, la fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione,
determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72, ossia in corrispondenza della
consegna o spedizione dei beni ovvero del pagamento del corrispettivo (fatte
salve le ipotesi di fatturazione differita ex
art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Conformemente a tale disposizione, ai fini
del nuovo obbligo di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura deve
essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione
(cfr. risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum organizzato dalla stampa specializzata
in data 24.5.2018).
Se la fattura non è scartata dal SdI, essa
si considera emessa e la data di emissione cui fare riferimento ai fini dell’individuazione
del termine di esigibilità dell’imposta è la data riportata sulla fattura
(provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).
6.4 Controlli del SdI
Per ogni fattura elettronica o lotto di
fatture ricevuti, il SdI effettua specifici controlli riguardanti ad esempio:
·
le dimensioni del file;
·
la compilazione dei campi
obbligatori della fattura (come la valorizzazione del campo “partita IVA” o
“codice fiscale” fra i dati del cessionario o committente o la presenza del
numero progressivo della fattura);
·
la validità di alcuni dati
(viene verificata, ad esempio, la validità della partita IVA indicata,
verificandone la presenza nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, sempre che
si tratti di una partita IVA italiana);
·
la coerenza dei dati riportati
(come la coerenza tra i dati relativi alla base imponibile, all’imposta, all’aliquota
e alla natura dell’operazione).
Firma digitale
Sebbene l’apposizione della firma digitale
sulla fattura non sia obbligatoria, il soggetto passivo IVA potrebbe ritenerla
opportuna al fine di garantire l’autenticità del documento. Tuttavia, se essa
risulta presente, il SdI effettua il controllo sulla validità del relativo
certificato e, in caso di esito negativo, il file viene scartato.
6.5 ricevuta di consegna
Se i controlli hanno esito positivo e la
fattura viene correttamente recapitata o messa a disposizione, viene
rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta di consegna, contenente anche la data
di ricezione da parte del destinatario.
Se i controlli hanno esito positivo ma, per
cause tecniche, la fattura non è recapitata all’indirizzo telematico indicato sul documento, viene
rilasciata una ricevuta che attesta l’impossibilità del recapito.
Tuttavia, come verrà illustrato nei successivi paragrafi, anche in questo caso
la fattura si intende emessa ed è resa disponibile al cessionario o
committente.
Le ricevute sono inviate sul canale
telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.
6.6 scarto della fattura
Se i controlli hanno esito negativo viene
inviata, entro 5 giorni dalla trasmissione, una ricevuta di scarto sul canale
telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.
In tal caso, la fattura si considera non
emessa.
Tuttavia, secondo quanto chiarito nel corso
del Videoforum del 24.5.2018, a seguito dello scarto il soggetto ha 5 giorni di
tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella
violazione dell’art. 6 del DPR 633/72, posto che la data di trasmissione è nota
al SdI.
Se la fattura risulta scartata e non è
stato effettuato alcun invio correttivo, la stessa si intende non emessa.
Pertanto, se il cedente o prestatore ha effettuato la registrazione contabile
della fattura, è tenuto ad effettuare una variazione contabile valida ai soli
fini interni, senza che sia necessario emettere alcuna nota di variazione sul
SdI.
Il cessionario o committente, invece, potrà
regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 lett. a) e b) del DLgs. 471/97
trasmettendo un’autofattura al SdI.
L’invio al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’art. 6 co. 8
lett. a) del DLgs. 471/97, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate
territorialmente competente.
7 recapito della fattura
La fattura elettronica trasmessa al Sistema
di Interscambio viene successivamente recapitata dal sistema medesimo al
destinatario indicato sul documento. Il recapito avviene secondo modalità
differenti a seconda del canale di ricezione attivato dal destinatario.
7.1 Soggetto ricevente
La fattura elettronica può essere
recapitata dal Sistema di Interscambio:
·
al cessionario o committente;
·
a un intermediario che agisce
per conto del cessionario o committente e che può essere anche un soggetto
diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.
7.2 Modalità di recapito
I canali utilizzabili per la trasmissione
delle fatture non sono i medesimi utilizzabili per la ricezione delle stesse.
Il destinatario della fattura può ricevere
il documento elettronico mediante:
·
un sistema di posta elettronica
certificata (PEC);
·
uno degli specifici canali di
colloquio con il Sistema di Interscambio, preventivamente accreditato, ossia:
– un
sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto
tramite modello web service;
– un
sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Nel primo caso, se il cessionario o
committente comunica l’indirizzo PEC al cedente o prestatore, questi (o il relativo
intermediario) indica nel campo “codice destinatario” della fattura il codice
convenzionale “0000000” e nel campo “PEC Destinatario” l’indirizzo PEC.
Nel secondo caso, se il cessionario o
committente comunica il codice di 7 cifre al cedente o prestatore, questi (o il
relativo intermediario) inserisce tale codice nel campo “codice destinatario”
della fattura senza compilare il campo “PEC Destinatario”.
Registrazione dell’indirizzo telematico
I soggetti passivi IVA possono comunicare
all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo telematico (indirizzo PEC o codice
destinatario) presso il quale intendono ricevere le fatture elettroniche,
registrando tale indirizzo mediante un apposito servizio che verrà reso
disponibile dalla stessa Agenzia.
In caso di registrazione, le fatture
saranno sempre recapitate all’indirizzo pre-registrato indipendentemente dal
valore indicato dal soggetto trasmittente nel campo “codice destinatario” o
“PEC Destinatario” nella fattura. È fatto salvo il caso di mancato recapito
per cause tecniche.
La registrazione può essere effettuata
anche per il tramite di intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dal soggetto
passivo mediante le funzionalità disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante presentazione di un apposito modulo
presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia stessa.
Mancato recapito per cause tecniche
Laddove i canali di recapito sopra
menzionati non siano disponibili per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio,
se la casella di posta elettronica certificata è piena o non attiva ovvero il
canale telematico non è attivo):
·
la fattura viene messa a
disposizione in un’apposita area riservata al cessionario o committente del
sito web dell’Agenzia delle Entrate;
·
il SdI comunica tale
informazione al soggetto trasmittente;
·
il cedente o prestatore dà
comunicazione tempestiva della disponibilità della fattura al cessionario o
committente (anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica
del documento);
·
il SdI mette a disposizione del
cedente o prestatore un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area
riservata a quest’ultimo.
Al momento in cui il cessionario o
committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione
al soggetto trasmittente.
La fattura viene resa disponibile con le
medesime modalità anche nell’ipotesi in cui il cessionario o committente, pur
avendo attivato un canale telematico di ricezione, non ha comunicato il
relativo indirizzo al soggetto trasmittente.
Fatture verso privati consumatori
Se la fattura viene emessa nei confronti di
privati consumatori, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né
una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, il
campo “codice destinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale
“0000000” e fra i dati del cessionario o committente non è riportato un numero
di partita IVA, ma esclusivamente il codice fiscale del destinatario.
Il SdI, di conseguenza, mette a
disposizione:
·
la
fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia
delle Entrate, nell’area riservata al soggetto
ricevente;
·
un duplicato informatico della
fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore.
In caso di operazioni verso privati
consumatori sussiste comunque l’obbligo, per il cedente o prestatore, di
consegnare direttamente al cliente finale una copia informatica o analogica
della fattura, anche se quest’ultimo può rinunciarvi.
Contestualmente, il cedente o prestatore
comunica che il documento elettronico è messo a disposizione dal SdI nell’area
riservata.
Fatture verso soggetti in regime di vantaggio o in
regime forfetario
Se la fattura viene emessa nei confronti di
soggetti passivi IVA che si avvalgono:
·
del regime di vantaggio ex DL 98/2011,
·
o del regime forfetario ex L. 190/2014,
· o del regime speciale di esonero per i produttori
agricoli di cui all’art.
34 co. 6 del DPR 633/72,
le modalità di messa a disposizione del
documento sono analoghe a quelle previste per le operazioni effettuate nei
confronti di privati consumatori.
Anche in tal caso, il campo “codice
destinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000” e il SdI
mette a disposizione:
·
la fattura elettronica sul sito
web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area
riservata al cessionario o committente;
·
un duplicato informatico della
fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore.
Il cedente o prestatore è tenuto a
comunicare al cessionario o committente che l’originale della fattura
elettronica è disponibile nell’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, anche
mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura.
Destinatario
della fattura |
Indirizzamento
|
Modalità di ricezione
|
Obblighi del
cedente/prestatore |
Soggetto passivo IVA che ha comunicato un indirizzo PEC
|
Codice destinatario convenzionale “0000000” e
indicazione dell’indirizzo PEC
|
Casella PEC
|
-
|
Soggetto passivo IVA che ha comunicato un codice
destinatario
|
Codice destinatario relativo a un sistema di colloquio
con il SdI
|
Canale di ricezione prescelto (web service/FTP)
|
-
|
Soggetto passivo IVA che ha utilizzato il servizio di
pre-registrazione dell’indirizzo telematico
|
Irrilevanza della compilazione dei campi per l’indirizzamento
della fattura
|
Casella PEC o altro canale di ricezione pre-registrato
|
-
|
Soggetto passivo IVA che non ha comunicato alcun
indirizzo telematico (e non ha utilizzato il servizio di pre-registrazione)
|
Codice destinatario convenzionale (“0000000”)
|
Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate
|
Comunicazione al destinatario che la fattura è
disponibile nell’area riservata
|
Privato consumatore
|
Codice destinatario
convenzionale (“0000000”)
Fra i dati anagrafici
del destinatario è indicato soltanto il codice fiscale
|
Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate
|
Consegna diretta al
cliente della copia informatica o analogica della fattura (il cliente può
rinunciare alla copia)
Comunicazione al destinatario che la fattura è disponibile
nell’area riservata
|
Soggetti in regimi
agevolati |
Codice destinatario convenzionale (“0000000”)
|
Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate
|
Comunicazione al destinatario che la fattura è
disponibile nell’area riservata
|
Fatture nei confronti di soggetti esteri
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le
fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati
ai fini IVA in Italia, ancorché non soggette all’obbligo di cui all’art. 1 co.
3 del DLgs. 127/2015, possono essere inviate al SdI. In tal caso, il campo
“codice destinatario” della fattura viene valorizzato con il codice “XXXXXXX”.
I dati delle fatture così “trasformate” si
intenderanno già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate ai fini della
comunicazione delle operazioni transfrontaliere introdotta dalla legge di
bilancio 2018.
Non è ammessa, invece, la trasmissione al
SdI delle fatture ricevute da soggetti esteri, per cui queste ultime dovranno comunque essere
oggetto della suddetta comunicazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate
fornite in occasione del Videoforum del 24.5.2018).
8 Momento di ricezione della fattura
La determinazione del momento di ricezione
della fattura elettronica varia a seconda della tipologia di destinatario e
delle modalità di recapito.
La data di ricezione coincide con:
·
la data attestata dai canali
telematici utilizzati per la ricezione (PEC o canali di colloquio con il SdI);
·
la data di presa visione del
documento elettronico nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, se:
– il
soggetto ricevente non ha attivato alcun canale telematico per la ricezione;
– il
soggetto ricevente ha attivato uno dei canali di ricezione ma il recapito sullo
stesso canale non è stato possibile per cause tecniche;
·
la data di messa a disposizione
del documento nell’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle Entrate, se il destinatario è un privato consumatore, un
soggetto che si avvale del regime di vantaggio o del regime forfetario, ovvero
un produttore agricolo in regime di esonero ex
art. 34 co. 6 del DPR 633/72.
A partire da tale data decorrono, per i
soggetti passivi IVA, i termini per l’esercizio della detrazione (provv. 30.4.2018
n. 89757).
9 Servizi web
per la gestione della fattura elettronica
L’Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione degli operatori alcuni servizi web
gratuiti per agevolare la gestione del processo di fatturazione elettronica.
Come anticipato, verranno resi disponibili
i seguenti servizi:
·
un software installabile su PC per la predisposizione del file fattura;
·
una procedura web e una “app” per dispositivi mobili
ai fini della predisposizione e trasmissione dei file fattura;
·
un servizio per la
registrazione del canale e dell’indirizzo telematico scelti per la ricezione
delle fatture elettroniche.
A questi si aggiungono:
·
un servizio web per generare un QR-Code contenente i
dati di fatturazione e l’indirizzo telematico del cessionario o committente,
nonché un’applicazione mobile (per ambienti IOS e Android) per la lettura del
QR-Code e l’acquisizione automatica dei dati necessari all’emissione della
fattura;
·
un servizio per la ricerca, la consultazione
e l’acquisizione delle fatture transitate sul SdI all’interno di un’area
riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (le fatture saranno disponibili
fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del
SdI);
·
altri servizi web informativi, di assistenza e
sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.
10 Consultazione delle fatture
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile
gratuitamente un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle
fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area
riservata del proprio sito.
Le fatture e i relativi duplicati
informatici saranno disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a
quello di ricezione da parte del SdI e accessibili (mediante le credenziali
Entratel/Fisconline, Carta Nazionale Servizi e SPID) da parte dei soggetti
passivi IVA ovvero degli intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dai soggetti
passivi.
11 Conservazione delle fatture
Le fatture elettroniche devono essere
conservate in modalità elettronica ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72.
In attuazione dell’art. 1 co. 6-bis del DLgs. 127/2015, i soggetti
passivi IVA potranno usufruire di un servizio di conservazione elettronica
delle fatture (conforme al DPCM 3.12.2013), previa adesione ad un apposito accordo di
servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il servizio sarà utilizzabile:
·
dai soggetti passivi IVA
residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia;
·
dai relativi intermediari
appositamente delegati, anche diversi da quelli di cui all’art. 3 co. 3 del DPR
322/98.
Il servizio garantisce la conservazione
elettronica,
ai sensi del DM 17.6.2014, per le fatture e le note di variazione emesse e ricevute
attraverso il SdI.
Fonte: Circolare Eutekne per
la clientela n. 23/2018
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