Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.
Per i soggetti che devono inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro, è una misura formativa di politica attiva permettendo ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.
Vediamo, da vicino, come si attiva e struttura lo strumento del tirocinio.
Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una convenzione tra l’ente promotore (come ad esempio università, scuole superiori pubbliche e private, CPI, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento) e il soggetto ospitante (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), corredata da un progetto formativo redatto dal soggetto ospitante e dal tirocinante dove sono stabiliti i rispettivi diritti e doveri.
Esistono diverse tipologie di tirocini: analizziamole.
Tirocini “curriculari”, quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all’interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici. In concreto, a cosa serve questo tirocinio? Non tanto ad inserire un ragazzo nel mondo del lavoro, ma piuttosto ad affinare il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola/lavoro. Il ragazzo che vuole iniziare un tirocinio formativo curriculare deve essere uno studente iscritto al corso di studio attivato da chi promuove il tirocinio medesimo.
Tirocini “non curriculari”, quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali dei giovani nella fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in un ambiente produttivo ed una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Appartengono a queste categoria i tirocini formativi e di reinserimento o inserimento al lavoro mirati ad inserire, ovvero, reinserire nel mondo del lavoro soggetti privi di occupazione (inoccupati e disoccupati) o con particolari svantaggi (disabili o richiedenti asilo). Con le Linee-guida del maggio 2017 rientrano tra soggetti a favore dei quali può essere attivato un tirocinio anche coloro che sono già occupati, ma comunque in cerca di nuova occupazione.
La loro disciplina spetta integralmente alle Regioni e alle Province Autonome, sebbene le Linee guida nazionali forniscano una cornice normativa di riferimento, al fine di evitare un utilizzo improprio di questo strumento.
I tirocini non riguardano solo il settore privato. Possono essere, infatti, svolti anche all’interno delle pubbliche amministrazioni, in base a bandi emanati dalle singole amministrazioni che ne individuano le specifiche finalità formative.
Consulta le FAQ relative ai tirocini
Linee Guida
La Legge 92/2012 ha demandato alle Regioni ed alle Province Autonome la definizione di linee guida finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dei tirocini.
Le Linee-guida in materia di tirocini del 2017 sono state adottate dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome in data 25 maggio e hanno sostituito le precedenti del 2013. L’obiettivo di quest’ultimo intervento è colmare le prime criticità emerse, vigilando sulla qualità e la genuinità dei tirocini, per non snaturare questo strumento di apprendimento. Le Regioni e le Province autonome hanno sei mesi per adeguare la propria normativa di riferimento.
Oltre ai pareri delle Commissioni parlamentari durante l’iter di approvazione dei decreti attuativi del Jobs Act, il nuovo quadro regolatorio tiene in considerazione proprio la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, focalizzata sulla qualità dei tirocini. L’Europa aveva già adottato il documento di lavoro "Un quadro per la qualità dei tirocini” nel 2012, individuando nel tirocinio lo strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Le Linee-guida fornisco una serie di standard minimi ma la competenza per l’attuazione e la gestione dei tirocini resta in capo alle Regioni e alle Province Autonome. Anche alcuni aspetti del quadro sanzionatorio sono demandati a queste ultime.
Nel dettaglio, le nuove Linee-guida prevedono la sottoscrizione di appositi protocolli tra le sedi territoriali dell’INL e le Regioni e le Province Autonome per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini.
È confermato rispetto alla versione del 2013 il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta: l’indennità minima stabilita per le attività svolte dal tirocinante dovrà essere non inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali.
La mancata corresponsione della suddetta indennità comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 6.000.
Per tirocini in mobilità interregionale, dovrà essere applicata la normativa regionale in cui si colloca il soggetto ospitante. Rimane salva rispetto al 2013, la possibilità di accentramento per i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni, i quali possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono accentrare le comunicazioni obbligatorie presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata tale sede. L’indicazione della normativa di riferimento dovrà essere, ad ogni modo, indicata nella convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante.
Tirocini a cui si applicano le linee guida
I tirocini extracurriculari di cui si occupano le Linee-guida del maggio 2017 possono essere attivati per:
- soggetti disoccupati ai sensi del D.lgs. 150/2015
- lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
- lavoratori a rischio di disoccupazione
- soggetti occupati ma in cerca di una nuova occupazione
- soggetti disabili e svantaggiati (tra cui i richiedenti protezione internazionale, i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e le vittime di violenza e di grave sfruttamento).
La durata massima del tirocinio è fissata in dodici mesi, considerando anche eventuali proroghe. Solamente per i tirocinanti disabile tale limite può essere di ventiquattro mesi.
Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere sospesi in caso di maternità, infortunio o malattia di durata pari o superiore ai trenta giorni. La sospensione può avvenire durante i periodo di chiusura aziendale di almeno quindici giorni solari. In entrambi i casi la sospensione non concorre al computo della durata massima.
È possibile interrompere il tirocinio. Lo stagista deve darne motivata comunicazione ai tutor rispettivamente del soggetto ospitante e di quello promotore.
L’interruzione da parte del soggetto promotore o di quello ospitante può essere effettuata in caso di gravi inadempienza di una delle parti o dell’impossibilità a raggiungere gli obiettivi formativi.
È prevista anche una durata minima pari a due mesi (un mese per soggetti ospitanti operanti stagionalmente). Per i tirocini svolti dagli studenti durante la soglia minima scende a quattordici giorni.
Le Linee guida non si applicano, invece, ai:
- tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione;
- tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche;
- tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovrannazionale;
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote d’ingresso e disciplinati dalle Linee guida del 5 agosto 2014;
- tirocini di inclusione sociale che seguono le Linee guida del 22 gennaio 2015.
Attivazione dei tirocini
I tirocini si attivano mediante una convenzione, stipulata tra i soggetti promotori, pubblici e privati, ed i soggetti ospitanti. Alla Convenzione va allegato il Piano Formativo Individuale (PFI) del tirocinante dove sono indicati doveri e obblighi delle parti.
Nel dettaglio il piano formativo dovrà contenere: l’anagrafica dei tre soggetti che sottoscrivono il documento (promotore, ospitante e tirocinante), con indicazione della durata e delle ore giornaliere e settimanali, l’indennità, le garanzie assicurative, le attività previste con riferimento alle aree di attività individuate nella classificazione dei Settori Economico Professionali (DM 30 giugno 2015).
Spetta alla normativa regionale fissare il numero di tirocini attivabile contemporaneamente da parte dell’azienda ospitante in proporzione all’unità produttiva del soggetto ospitante. Sono comunque previste delle quote di contingentamento - dalla cui base di computo sono esclusi gli apprendisti - pari a:
- un tirocinante per soggetti ospitanti da 0 a 5 dipendenti
- due tirocinanti per soggetti ospitanti da 6 a 20 dipendenti
- 10% per soggetti ospitanti con più di 20 dipendenti.
Sono previsti dei meccanismi di premialità per la stabilizzazione dei tirocinanti attraversi contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi. I soggetti ospitanti con più di venti dipendenti possono superare la soglia del 10% in proporzione al numero di stabilizzazioni. Potranno quindi arrivare ad attivare ulteriori quattro tirocini qualora siano stati assunti tutti i tirocinanti precedentemente ospitati.
Per limitare gli abusi e riqualificare l’istituto, sono stati posti alcuni divieti nell’attivazione del tirocinio; ad esempio: gli stagisti non possono ricoprire ruoli o posizione proprie del soggetto ospitante, sostituire i lavoratori dipendenti duranti i picchi di attività o il personale in ferie, malattia o maternità.
Non è, inoltre, possibile l’attivazione se nei due anni precedenti tra il soggetto ospitante e il tirocinante sia intercorso un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico. Sono fatte salve le prestazioni di lavoro accessorio della durata massima di trenta giorni, svolte nei sei mesi precedenti.
Per limitare gli abusi e riqualificare l’istituto, sono
stati posti alcuni divieti nell’attivazione del tirocinio; ad esempio: attivare
tirocini per lo svolgimento di attività lavorative ritenute a bassa
specializzazione che non necessitano di una azione formativa; assumere
tirocinanti per sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi
parentali, ferie ed altro, così pure per sopperire a temporanee esigenze di
organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro; realizzare
per il soggetto ospitante più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, il
quale non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli
obiettivi formativi del tirocinio stesso; ospitare tirocinanti per aziende che
abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del
tirocinio (o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione per attività
equivalenti a quelle del tirocinio).
Tutor
Il soggetto promotore del tirocinio nomina un referente o tutor per la stesura del progetto formativo e il monitoraggio delle attività; anche il soggetto ospitante nomina un tutor per favorire l’inserimento del tirocinante e predisporre la documentazione relativa all’apprendimento.
Il tutor nominato dal soggetto ospitante deve possedere adeguate competenze per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PFI. Può seguire al massimo tre stagisti contemporaneamente e deve essere comunicata la sua sostituzione in caso di assenza prolungata.
I due tutor collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche, monitorare lo stato di avanzamento del percorso formativo, garantire l’attestazione dell’attività svolta.
Condizioni e Indennità minima corrisposta
Il tirocinante riceverà al termine della sua esperienza formativa un’Attestazione finale che documenta le attività svolte e l’ambito di attività, agevolando così la loro spendibilità per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Al tirocinante è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni (INAIL) e per responsabilità per danni verso terzi. Gli oneri delle garanzie assicurative possono essere anche a carico delle Regioni e province autonome.
Pur non costituendo un rapporto lavorativo, i tirocini disciplinati nelle linee-guida sono soggetti all’obbligo di comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante.
Al fine di evitare un uso distorto del tirocinio è previsto il riconoscimento di una indennità minima per le attività svolte dal tirocinante, non inferiore a 300 euro lordi mensili che le Regioni possono elevare nella messa a punto delle norme regionali. L’indennità viene corrisposta solo a fronte di una partecipazione minima, pari al 70%, del tirocinante alle attività calcolata su base mensile.
Nel caso non venga corrisposta l’indennità scatta una sanzione pecuniaria (multa da un minimo di € 1.000,0 a un massimo di € 6.000,00).
L’indennità è configurabile come un reddito da lavoro assimilato (art. 50 TUIR) ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
Soggetti promotori
Le Regioni e Province autonome individuano i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, che possono promuovere i tirocini e tra questi rientrano (ferma restando la facoltà della legislazione regionale di modificare o integrare):
- Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitate al rilascio di titoli AFAM
- Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- Fondazioni di istruzione tecnica superiore (ITS);
- Istituzioni formative private accreditate regionalmente, senza fini di lucro e diverse dalla precedenti;
- I servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
- I centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento o quelli in regime di convezione con la regione o la provincia competente;
- I servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- Le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali;
- I soggetti autorizzati alla intermediazione dall’ANPAL ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- ANPAL.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può promuovere, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, speciali programmi e sperimentazione, anche per il tramite dei propri enti.
Soggetti ospitanti
Le Linee-guida individuano la generalità dei soggetti pubblici e privati che possono ospitare i tirocinanti. I requisiti oggettivi e soggettivi per essere un soggetto ospitante possono essere ulteriormente specificati dalla normativa regionale.
L’attivazione di tirocini presso professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate non è possibile qualora riguardi attività tipiche o riservate alla professione.
È vietata poi l’attivazione di tirocini in unità produttiva dove siano in corso procedure di CIG straordinario o in deroga, procedure concorsuali, salvo diversi accordi con le organizzazioni sindacali. È invece possibile l’attivazione in unità produttive sottoposte a contratti di solidarietà espansivi.
Infine il divieto vige anche per i soggetti ospitanti che hanno proceduto a dei licenziamenti nei dodici mesi precedenti presso la medesima unità produttiva, salvo che non si tratti di licenziamenti per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali.
Monitoraggio e sanzioni
L’applicazione della disciplina risultante dalle linee-guida è sottoposta al monitoraggio da parte delle amministrazioni titolari, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie.
Attraverso le Linee guida è sostenuta l’attività di vigilanza svolta dalle Regioni, tramite dei protocolli sottoscritti insieme alle sedi territorio dell’INL. Inoltre, le regioni si impegnano ad adottare un sistema sanzionatorio specifico che sia da deterrente ad un utilizzo distorto di questo strumento di formazione.
Oltre alle sanzioni già previste per mancato invio delle comunicazioni obbligatorie o per mancata corresponsione dell’indennità, saranno introdotte delle sanzioni differenziate per:
- violazioni non sanabili punite con l’intimazione della cessazione del tirocinio e l’interdizione per dodici mesi nei confronti del soggetto promotore e di quello ospitante dall’attivazione di nuovi tirocini;
- violazioni sanabili per cui le sanzioni suddette sono irrogate solo in caso di mancato accoglimento dell’invito alla regolarizzazione.
L'INL ha fornito dei chiarimenti circa il regime sanzionatorio con la circolare n.8/2018.
Tirocini extracurriculari sul sito della Regione Veneto a questo link
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