La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli
esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in
occasione di festività e ricorrenze.
Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime
fiscale di tali cessioni nell’ambito delle imposte sui redditi, dell’IRAP e
dell’IVA.
Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono
assumere diversa natura reddituale a seconda che il bene venga ceduto:
·
ai clienti;
·
ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente
assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).
In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti
ai clienti sono deducibili:
·
interamente, se il valore unitario dei beni in
omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro;
· nell’esercizio di sostenimento della spesa nel
rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR, se il
valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio
prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per
entrare al cinema, carnet per
centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
Si evidenzia che, dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 7.10.2015 (quindi dal 2016 per i soggetti “solari”), sono state
innalzate le soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza; l’art. 9
del DLgs. 14.9.2015 n. 147 (c.d. “decreto internazionalizzazione”), infatti, ha
modificato l’art. 108 co. 2 del TUIR.
Sulla base della novellata disposizione, le spese di
rappresentanza sono deducibili in misura pari:
·
all’1,5% (in luogo del precedente 1,3%) dei
ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
·
allo 0,6% (in luogo del precedente 0,5%) dei
ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50
milioni di euro;
·
allo 0,4% (in luogo del precedente 0,1%) dei
ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario”
dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento:
·
al regalo nel suo complesso (es. cesto
natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
·
al valore di mercato del bene.
Considerato
che, prima delle modifiche apportate dal DLgs. 21.11.2014 n. 175 (c.d. “decreto
semplificazioni fiscali”), l’IVA era indetraibile per gli omaggi di valore
unitario superiore a 25,82 euro, la spesa sostenuta per l’acquisto di tali beni
era integralmente deducibile soltanto ove l’imponibile IVA risultava pari a:
·
48,08 euro, se l’aliquota IVA era pari al 4%;
·
45,45 euro, se l’aliquota IVA era pari al 10%;
·
40,98 euro, se l’aliquota IVA era pari al 22%.
Tale problematica è venuta meno a seguito
dell’innalzamento a 50,00 euro della soglia per la detraibilità IVA degli
omaggi, in vigore per gli acquisti effettuati dal 13.12.2014 (si veda il
successivo
§ 3). Pertanto, ad esempio, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario pari a 49,00 euro potrà essere considerato integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito, senza effettuare la suddetta verifica.
§ 3). Pertanto, ad esempio, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario pari a 49,00 euro potrà essere considerato integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito, senza effettuare la suddetta verifica.
Beni
autoprodotti
Per i beni autoprodotti dall’impresa (beni
alla cui ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa
che vengono prodotti dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni
e acquistati dall’impresa per la successiva rivendita):
· al
fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di
deducibilità limitata, rileva il valore di mercato dell’omaggio;
· una
volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di
mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di
deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione
effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo
stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.
Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio
autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di
produzione di 40,00 euro:
· l’omaggio
costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite
di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);
· ai
fini del calcolo del plafond di
deducibilità rileva l’importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione
effettivo.
Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio
autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il costo effettivamente
sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad
esempio, qualora l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00
euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l’omaggio è interamente
deducibile per 30,00 euro.
2.2 OMAGGI Ai DIPENDENTI e ai soggetti assimilati
In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro
per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti
assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le
norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Tale
regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di
assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d’impresa nel
limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
2.3 regime dei c.d. “contribuenti minimi”
Secondo la circ. Agenzia
delle Entrate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell’ambito
del regime dei c.d. “contribuenti minimi”, di cui all’art. 27 del DL 98/2011,
sono interamente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni
di valore pari o inferiore a 50,00 euro.
Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le
relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza, secondo i
criteri previsti dal DM 19.11.2008.
Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello
REDDITI PF 2018 le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per
l'intero importo pagato se inerenti all'esercizio dell'attività, senza quindi
distinzione in base al valore.
2.4 regime forfetario
Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del
reddito le spese per omaggi acquistati nell’ambito del regime forfetario, di
cui alla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in quanto, nell’ambito di
tale regime, il reddito imponibile è quantificato tramite l’applicazione del
coefficiente di redditività previsto per la specifica attività svolta all’ammontare
dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ciò significa che le
spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiticamente, essendo il
loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditività.
Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni
sopra svolte con riferimento al regime dei c.d. “contribuenti minimi” ex DL 98/2011.
La
legge Finanziaria 2008 ha abrogato la disposizione in base alla quale i
proventi e gli oneri che concorrono alla formazione della base imponibile IRAP
dovevano essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento e in
diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.
Con riguardo alla
determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa,
sapa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l’importo
stanziato a Conto economico.
Per le società di persone commerciali (snc, sas e società ad
esse equiparate) e gli imprenditori individuali, invece, gli omaggi non
sono deducibili ai fini IRAP. Secondo le istruzioni ai modelli di dichiarazione,
peraltro, l’indeducibilità sarebbe limitata agli omaggi di importo superiore a
50,00 euro.
Con riguardo alla
determinazione della base imponibile IRAP per le società di capitali (srl, spa,
sapa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai
soggetti assimilati (es. collaboratori) risultano deducibili, se sono
funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il
dipendente o il collaboratore (es. tute e/o scarpe da lavoro).
Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il
relativo trattamento dipenderà dalla tipologia di lavoratore beneficiario (si
ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo indeterminato sono
integralmente deducibili).
Per le società di persone e gli imprenditori individuali,
invece, gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori) sono indeducibili ai fini
IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano destinati
a lavoratori per i quali è stabilita la deducibilità dei relativi costi (es.
dipendenti a tempo indeterminato).
Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio
alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di
rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Analogo trattamento è applicabile ai fini IRAP.
Per i professionisti, il costo sostenuto per l’acquisto di
beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o collaboratori) non è specificamente
disciplinato.
Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente
deducibile dal reddito di lavoro autonomo professionale, al pari di ogni
altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenuta dal
professionista, dal momento che le liberalità ai dipendenti non rientrano tra
le spese di rappresentanza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008
(applicabile anche al reddito di lavoro autonomo).
Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per
prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilità, salvo che essi:
·
risultino funzionali all’attività di lavoro
autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;
·
oppure siano destinati a lavoratori per i quali
è prevista la deducibilità dei relativi costi (es. dipendenti a tempo
indeterminato).
Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina
generale di imponibilità IVA, ad eccezione dei beni non rientranti nell’attività
propria dell’impresa, a prescindere dal regime di detrazione a monte, che
dipende dal costo unitario dei beni dati in omaggio.
Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti
gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa,
non costituiscono spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta all’atto
dell’acquisto è detraibile senza limitazioni.
Ai fini della
determinazione della base imponibile, il valore da prendere a riferimento, a
seguito delle modifiche introdotte
dalla L. 7.7.2009 n. 88 (legge Comunitaria 2008), è il prezzo d’acquisto
dei beni e non più il loro “valore normale”.
La rivalsa dell’IVA non è obbligatoria per
le cessioni gratuite di beni.
In assenza di rivalsa, l’operazione può
essere certificata, alternativamente:
·
emettendo, in un unico esemplare, un’autofattura
con l’indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell’aliquota applicabile e
della relativa imposta, specificando anche che trattasi di “autofattura per
omaggi”. Tale documento, che deve essere annotato sul registro IVA delle vendite,
può essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per
tutte le cessioni effettuate nel mese;
·
annotando, su un apposito “registro degli
omaggi”, l’ammontare globale dei prezzi di acquisto dei beni ceduti
gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte
per aliquota.
L’IVA non addebitata in rivalsa è indeducibile ai fini delle
imposte sui redditi.
Dall’1.1.2019 anche le autofatture per omaggi andranno emesse
in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
3.1.2 Comunicazione dei dati delle fatture
Le cessioni gratuite di
beni che formano oggetto dell’attività d’impresa, per le quali sussiste
l’obbligo di emettere fattura (o autofattura) o comunque l’obbligo di
annotazione nel registro degli omaggi, si ritiene debbano essere comunicate
all’Agenzia delle Entrate nell’ambito del c.d. “spesometro” di cui all’art. 21
del DL 78/2010.
Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:
·
di modico valore;
·
appositamente contrassegnati, in maniera
indelebile;
·
che avvengono “per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la
diffusione presso gli utilizzatori, attuali e potenziali”.
Gli acquisti di beni destinati ad
essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra
nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di
rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa
(non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre
esclusa da IVA.
L’IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, è
detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non
superiore a 50,00 euro (l’art. 30 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, in vigore dal
13.12.2014, ha infatti previsto l’incremento da 25,82 a 50,00 euro della soglia
per la detraibilità dell’IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore
unitario per la detrazione IVA a quello previsto per la deducibilità ai fini
delle imposte sui redditi).
Pertanto, l’IVA “a monte” è:
·
detraibile, se il valore unitario del bene non è
superiore a 50,00 euro;
·
indetraibile, se il valore unitario del bene è
superiore a 50,00 euro.
I beni acquistati per essere
ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es.
collaboratori) non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno
essere qualificati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa
IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di
applicazione dell’imposta.
Se gli omaggi sono rappresentati
da beni oggetto dell’attività d’impresa, spetta la detrazione dell’imposta,
mentre la cessione gratuita è imponibile.
È ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di
“buoni acquisto” (voucher), che consentono
l’acquisto di beni/servizi negli esercizi convenzionati.
L’Agenzia delle Entrate ha esaminato la tematica
esclusivamente con riferimento alla disciplina IVA, non fornendo alcun
chiarimento in relazione al trattamento dei voucher
ai fini delle imposte sui redditi.
4.1 TRATTAMENTO AI FINI iva
Si consideri il caso in cui una società organizzi, per conto delle aziende clienti, un servizio di appalto-somministrazione
di beni e/o servizi attraverso l’emissione di voucher utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi
convenzionati da parte dei soggetti possessori dei buoni.
L’operazione si articola in quattro diversi rapporti:
·
rapporto tra società emittente ed esercizi
convenzionati, regolato da un contratto di appaltosomministrazione, con il
quale l’affiliato si impegna a somministrare i beni e/o servizi all’emittente;
·
rapporto tra società emittente e azienda
cliente, caratterizzato dalla cessione dei voucher
ad un corrispettivo pari al valore nominale, comprensivo dell’IVA;
·
rapporto tra azienda cliente ed utilizzatore,
caratterizzato dalla distribuzione gratuita dei voucher ai beneficiari, i quali possono utilizzarli presso la
rete degli affiliati;
·
rapporto tra
utilizzatori ed affiliati, caratterizzato dalla presentazione dei voucher al
fine di ottenere il bene e/o servizio prescelto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, i voucher non sono qualificabili come titoli rappresentativi di merce,
bensì come documenti di legittimazione che consentono l’identificazione del
soggetto titolato all’acquisto di un bene o di un servizio.
La suddetta qualificazione dei voucher come semplici documenti di legittimazione implica l’irrilevanza
ai fini IVA dei rapporti tra:
·
società emittente ed esercizi convenzionati;
·
società emittente e azienda cliente;
·
azienda cliente ed utilizzatori.
In tutti e tre i rapporti, infatti, la circolazione dei voucher non perfeziona una cessione di
beni o una prestazione di servizi e la corresponsione del relativo valore
nominale, laddove previsto, assume carattere di mera movimentazione
finanziaria.
È invece soggetto ad IVA il rapporto tra gli esercizi
convenzionati e gli utilizzatori dei voucher,
anche se il prezzo da essi pagato è, in tutto o in parte, assolto attraverso
la consegna dei buoni; di conseguenza, l’esercizio commerciale deve emettere
lo scontrino fiscale o la fattura assoggettando ad IVA l’intero prezzo dei
beni/servizi, anche se, in tutto o in parte, pagato con buoni acquisto.
Nuova disciplina IVA per i voucher emessi dall’1.1.2019
Tuttavia, occorre tenere presente che la disciplina IVA
applicabile all’emissione, al trasferimento e al riscatto dei voucher è stata riformata al fine di
recepire le novità introdotte dalla direttiva 2016/1065/UE.
Nell’ambito della nuova disciplina, i voucher (o “buoni corrispettivo”) sono definiti come strumenti che
contengono l’obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale
corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi
e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le
informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o
le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni
generali di utilizzo dei buoni medesimi. Inoltre, nella nuova disciplina, si
distingue tra buoni “monouso” e buoni “multiuso” ai fini della corretta individuazione
del momento di esigibilità dell’imposta.
Le disposizioni attuative della disciplina in argomento sono
state approvate dal Consiglio dei Ministri in data 28.11.2018, e troveranno
applicazione a partire dai buoni emessi successivamente al 31.12.2018.
4.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette
Non è invece chiaro il trattamento dei voucher ai fini dell’imposizione diretta.
Nel caso in cui la qualificazione come semplici documenti di
legittimazione operasse anche ai fini delle imposte sui redditi, il costo d’acquisto
dei voucher potrebbe essere
indeducibile, in quanto gli stessi non rientrano nella nozione di spese di
rappresentanza fornita dal DM 19.11.2008.
Se il buono, invece, si qualificasse come titolo
rappresentativo di un bene, non sembrerebbero sorgere dubbi sulla relativa
deducibilità.
Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai
dipendenti, gli stessi costituiscono fringe
benefit per i dipendenti per effetto
del co. 3-bis dell’art. 51 del TUIR e
i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la società.
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