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Dal 1° aprile 2019 le domande
di assegno al nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende private non agricole devono
essere presentate direttamente
all’INPS, esclusivamente in modalità
telematica.
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I lavoratori, pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019
non possono più presentare al datore di lavoro il modello “ANF/DIP” (SR16),
salvi gli OTI delle aziende agricole, che continueranno a presentare la domanda
in formato cartaceo al datore di lavoro.
L’INPS provvederà in automatico a verificare
il diritto
del lavoratore a beneficiare dell’ANF e determinare la misura della prestazione, individuando
gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla
composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di
riferimento.
Qualora si verifichi una variazione del nucleo familiare
ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà
presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di
interesse, avvalendosi dell’apposita procedura “ANF DIP”.
Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare
sia subordinata al rilascio dell’autorizzazione dell’INPS, il lavoratore
dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura “Autorizzazione ANF”, la domanda di
autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il
diritto alla prestazione.
Il richiedente sarà informato dell’esito della sua
richiesta solo qualora questa venga rigettata, in quanto gli verrà inviato il
relativo provvedimento. Nell’area riservata presente sul sito dell’INPS (accesso
mediante PIN), nella sezione “Consultazione domanda” sarà comunque
possibile visionare l’esito della domanda presentata.
Istruzioni operative per i
lavoratori
I lavoratori interessati, dipendenti di aziende del
settore privato non agricolo, a partire dal 1° aprile 2019, devono presentare
la domanda di ANF all’INPS solamente in modalità telematica, mediante il
servizio messo a disposizione dell’INPS sul proprio sito internet (WEB) ovvero attraverso
un Patronato.
Nel caso di lavoratori dipendenti da aziende cessate o fallite, e quindi non più attive, i
lavoratori continueranno a inviare la domanda in formato telematico mediante WEB
(sito internet dell’INPS), Contact center multicanale oppure Patronato (nulla
cambia rispetto alle modalità precedenti).
Istruzioni operative per i datori di
lavoro
Con riferimento alle domande di ANF presentate
telematicamente dai lavoratori a decorrere dal 1° aprile 2019, in una specifica utility del Cassetto Previdenziale aziendale,
saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti ai lavoratori, calcolati
dall’INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e
dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.
NB
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Gli importi comunicati dall’Istituto sono gli importi teorici giornalieri e mensili: il datore di lavoro dovrà poi ricalcolare l’importo spettante al
lavoratore in funzione della tipologia
di contratto sottoscritto (full time o part time) e alla presenza/assenza del lavoratore nel
periodo di riferimento.
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L’importo corrisposto al lavoratore, in
ogni caso, non potrà superare l’importo massimo mensile teorico calcolato
dall’INPS e comunicato mediante il Cassetto
Previdenziale.
Nulla cambia rispetto alle modalità di erogazione degli
importi e il successivo conguaglio con la denuncia mensile (anche se su questa
permangono delle perplessità sulle modalità di esposizione, che dovranno essere
necessariamente chiarite dall’INPS).
Rimane fermo che, con riferimento ad eventuali richieste
di ANF arretrati, il datore di
lavoro dovrà corrispondere al lavoratore solamente gli assegni corrispondenti ai
periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le
prestazioni relative a periodi di paga svolti dal lavoratore presso altri datori
di lavoro, nel consueto limite quinquennale di prescrizione, dovranno essere
liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria
attività lavorativa nel periodo richiesto.
Per quanto riguarda, infine, le domande presentate in modalità cartacea
entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1° aprile 2019 – 30 giugno
2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF, e procedere al
relativo conguaglio fino alla denuncia contributiva delle competenze di giugno
2019, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolando quindi l’importo dovuto
al lavoratore sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza e la
tipologia di contratto del lavoratore.
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