L’art. 2 co. 1 del DLgs.
5.8.2015 n. 127 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei
soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o
attività assimilate.
L’introduzione di tali
adempimenti è finalizzata a completare il processo di digitalizzazione dei
documenti fiscali avviato con la fatturazione elettronica obbligatoria, e a
garantire, così, una maggiore capacità di controllo da parte dell’Amministrazione
finanziaria. Infatti, è stabilito che la memorizzazione e la connessa trasmissione
dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei
corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta
fiscale.
Il legislatore ha
previsto, però, un’applicazione graduale del nuovo obbligo, disponendone l’entrata
in vigore:
·
dall’1.7.2019, per i commercianti al minuto e
soggetti assimilati con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro;
·
dall’1.1.2020, per la generalità degli altri
soggetti che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto.
Con la stessa finalità, il
DM 10.5.2019 (pubblicato sulla G.U.
18.5.2019 n. 115), emanato in attuazione dell’art. 2 co. 1 ultimo periodo del
DLgs. 127/2015, ha individuato le operazioni che, almeno in una prima fase,
sono esonerate da tali adempimenti.
2 quadro normativo
Il nuovo regime
obbligatorio è stato introdotto dall’art. 17 del DL 23.10.2018 n. 119, il quale
ha modificato l’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Nella sua precedente
formulazione, infatti, l’art. 2 citato non prevedeva un obbligo generalizzato,
bensì un regime opzionale di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi.
I nuovi adempimenti erano
previsti in via obbligatoria soltanto per alcune tipologie di operazioni, ossia
per le cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante distributori
automatici e per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti
per motori.
Per effetto dell’art. 17
del DL 119/2018, il regime opzionale è stato superato dal nuovo regime obbligatorio.
Tuttavia, è espressamente previsto che le opzioni esercitate entro il
31.12.2018 restano valide per il periodo d’imposta 2019 (art. 2 co. 1 del DLgs.
127/2015).
Per quanto concerne le
disposizioni attuative dell’art. 2 in commento, si ricorda che:
·
il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n.
182017, modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, ha
approvato le specifiche tecniche per la memorizzazione e l’invio telematico dei
dati e, in particolare, ha individuato gli strumenti necessari a effettuare tali
adempimenti;
·
il DM 7.12.2016
ha definito le modalità di documentazione delle operazioni ai fini
commerciali;
·
il DM 10.5.2019 ha individuato le operazioni
che, almeno in una prima fase, sono escluse dai nuovi adempimenti in ragione
della tipologia di attività esercitata dai soggetti passivi.
3 decorrenza
Fatte salve le specifiche
ipotesi di esonero individuate dal DM 10.5.2019, il nuovo obbligo di
memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, di cui all’art. 2
co. 1 del DLgs. 127/2015, si applica:
·
dall’1.7.2019, per i soggetti che effettuano
operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che hanno realizzato un volume d’affari
superiore a 400.000,00 euro;
·
dall’1.1.2020, per la generalità dei soggetti
che effettuano operazioni ex art. 22
del DPR 633/72.
Soggetti obbligati all’applicazione anticipata dell’obbligo
Con la ris. 8.5.2019 n.
47, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di verificare il
superamento della suddetta soglia di 400.000,00 euro (e, quindi, al fine di
individuare i soggetti tenuti all’applicazione anticipata dell’obbligo),
occorre considerare il volume d’affari complessivo realizzato dai soggetti
passivi IVA nel periodo d’imposta 2018.
Ad esempio, se un soggetto
passivo ha realizzato nel 2018 un volume d’affari pari a 800.000,00 euro
derivante per un ammontare di 500.000,00 euro da operazioni soggette a
fatturazione, e soltanto per un ammontare pari a 300.000,00 euro da operazioni
di cui all’art. 22 del DPR 633/72, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione
dei corrispettivi si applica dall’1.7.2019, non potendosi distinguere le due
tipologie di operazioni ai fini della verifica del superamento della soglia
stabilita.
Attività iniziate nel 2019
Con la medesima ris.
47/2019, l’Agenzia ha precisato che per le attività avviate dal 2019 l’obbligo
non può applicarsi in via anticipata (posto che il volume d’affari da
considerare per verificare il superamento della soglia di 400.000,00 euro è
quello dell’anno 2018).
4 ambito di applicazione
4.1 soggetti obbligati
Ai sensi dell’art. 2 co. 1
del DLgs. 127/2015, sono tenuti a memorizzare e a trasmettere i dati dei
corrispettivi giornalieri tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art.
22 del DPR 633/72, fatti salvi gli specifici esoneri disposti con decreto
ministeriale.
Si tratta, dunque, dei
soggetti passivi IVA che esercitano attività di commercio al dettaglio e dei
soggetti ad essi assimilati, i quali sono esonerati, per tali operazioni, dall’obbligo
di emissione della fattura (ove non richiesta del cliente).
Sono interessati dal nuovo
obbligo, dunque, anche i soggetti della “grande distribuzione organizzata” che
in precedenza potevano fruire del regime opzionale di cui all’art. 1 co. 429 - 432
della L. 311/2004. Tale regime, infatti, è
stato abrogato dall’art. 7 del DLgs. 127/2015 e, a partire dall’1.1.2019,
non è più applicabile.
4.2 esoneri
In attuazione dell’art. 2
co. 1 del DLgs. 127/2015, è stato emanato il DM 10.5.2019 (in vigore dal
2.6.2019), che individua le operazioni esonerate dai nuovi adempimenti di
memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si precisa che gli esoneri
disposti dal decreto in parola hanno carattere temporaneo. Infatti, per alcune
tipologie di operazioni è previsto che l’esclusione operi fino al 31.12.2019;
per altre tipologie di operazioni, fino alla data che verrà definita con un
successivo decreto ministeriale.
4.2.1 Operazioni escluse dall’emissione di scontrino e
ricevuta fiscale
Ai sensi dell’art. 1 co. 1
lett. a) e b) del DM 10.5.2019, sono escluse dall’applicazione del nuovo
obbligo:
a)
le operazioni per le quali è
attualmente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale:
– ai
sensi dell’art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali
quotidiani, periodici e libri, vendite per corrispondenza, ecc.);
– ai
sensi del DM 13.2.2015 (servizi connessi alla duplicazione della patente);
– ai sensi del DM 27.10.2015 (servizi elettronici,
di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati);
b)
le
prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli
al seguito certificate mediante biglietto di trasporto (anche emesso da
biglietterie automatizzate).
Per tali operazioni resta
fermo:
·
l’obbligo di
annotazione dei corrispettivi sull’apposito registro di cui all’art. 24 del DPR
633/72;
·
l’esonero dalla certificazione mediante
scontrino o ricevuta fiscale.
Le esclusioni di cui all’art.
1 co. 1 lett. a) e b) del decreto in argomento verranno meno a partire dalle
date che saranno individuate con successivi decreti ministeriali (art. 3 del DM
10.5.2019).
Servizi di mensa resi ai dipendenti
Con la risposta a
interpello 27.5.2019 n. 159, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi
di mensa forniti da una società ai propri dipendenti, addebitando a ciascuno di
essi un importo forfettario per ogni pasto fruito, costituiscono operazioni
escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ai
sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a) del DM 10.5.2019, in quanto operazioni
rientranti tra quelle di cui all’art. 2 co. 1 lett. i) del DPR 696/96. Per le
stesse resta fermo l’obbligo di annotazione dei corrispettivi sul relativo
registro.
È tuttavia ammessa la
possibilità di documentare tali operazioni, facoltativamente, mediante fatture
differite riepilogative, nel rispetto dell’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR
633/72, annotandole eventualmente mediante documento riepilogativo, ai sensi
dell’art. 6 del DPR 695/96.
4.2.2 Operazioni effettuate in via marginale
Ai
sensi dell’art. 1 co. 1 lett. c) del DM 10.5.2019, sono escluse dal nuovo
obbligo, fino al 31.12.2019:
·
le operazioni “collegate e connesse” a quelle di
cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 citato (non viene chiarito, però, che cosa
debba intendersi con la locuzione “collegate e connesse”);
·
le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72
effettuate in via marginale rispetto alle medesime operazioni di cui alle
lettere a) e b), ovvero rispetto alle operazioni soggette a fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72 (intendendosi
effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non superano
l’1% del volume d’affari 2018).
In base a quest’ultima disposizione,
ad esempio, se un soggetto passivo IVA ha realizzato nel 2018 un volume d’affari
pari a 800.000,00 euro derivante per un ammontare di soli 8.000,00 euro da
operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, non è obbligato a effettuare la
memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi dall’1.7.2019. L’obbligo
entrerà in vigore, invece, a partire dall’1.1.2020 (cfr. risposta interpello
Agenzia delle Entrate 27.5.2019 n. 159).
Quest’ultima previsione di
esonero sembra costituire un parziale “correttivo” rispetto alla regola
generale enunciata con la ris. Agenzia delle Entrate 47/2019, secondo cui i
soggetti che esercitano attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72 e hanno
realizzato nel 2018 un volume d’affari complessivo superiore a 400.000,00 euro
sono tenuti a trasmettere i dati dei corrispettivi dall’1.7.2019, senza
distinzioni con riguardo ai soggetti il cui volume d’affari deriva in parte da
operazioni diverse dal commercio al dettaglio.
Per le operazioni “collegate
e connesse” a quelle esonerate, nonché per le operazioni al dettaglio
effettuate “in via marginale”, continua a sussistere sia l’obbligo di
registrazione dei corrispettivi ex
art. 24 del DPR 633/72, sia l’obbligo di emissione dello scontrino o della
ricevuta fiscale.
4.2.3 Operazioni nel corso di trasporti internazionali
Ai sensi dell’art. 1 co. 1
lett. d) del DM 10.5.2019, in fase di prima applicazione, sono escluse dal
nuovo obbligo le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso
di trasporti internazionali (ad esempio, nel corso di crociere internazionali).
Va evidenziato, peraltro, che non è stato chiarito a quale nozione di
“trasporto internazionale” si possa fare riferimento.
Restano fermi, per tali
operazioni, gli obblighi di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72 e di certificazione
fiscale mediante scontrino o ricevuta.
L’esonero in argomento verrà
meno a partire dalla data che sarà individuata con successivo decreto
ministeriale (art. 3 del DM 10.5.2019).
4.2.4 Distributori automatici e distributori di
carburante
L’art. 2 del DM 10.5.2019
conferma che l’introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione
dei corrispettivi non incide sull’applicazione della disciplina settoriale
prevista per le operazioni effettuate mediante distributori automatici e per le
cessioni di benzina e gasolio. Per tali operazioni,
gli adempimenti in parola erano già previsti in via obbligatoria ai sensi dell’art.
2 co. 1-bis e 2 del DLgs.
127/2015.
Il nuovo decreto, però,
aggiunge una semplificazione per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante,
stabilendo che tali soggetti, fino al 31.12.2019, sono esonerati dall’obbligo
di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi per le operazioni di cui all’art.
22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, i cui ricavi o
compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari relativo al 2018. Tali
operazioni, di conseguenza, potranno continuare ad essere documentate mediante
scontrino o ricevuta fiscale.
Nella seguente tabella si
fornisce un riepilogo degli esoneri previsti dal DM 10.5.2019.
Riferimento DM 10.5.2019
|
Fattispecie esclusa dall’obbligo
|
Termini di
applicazione |
Obblighi
connessi |
Art. 1 co. 1 lett. a)
|
Operazioni di cui all’art.
2 del DPR 696/96 (es. cessioni di tabacchi, di giornali quotidiani, periodici
e libri, vendite per corrispondenza, ecc.)
|
Fino a data da definire con successivo decreto
|
Annotazione sul registro dei corrispettivi
|
Operazioni di cui al DM
13.2.2015 (servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e di
gestione e rendicontazione del relativo pagamento)
|
|||
Operazioni di cui al DM
27.10.2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione
resi a privati)
|
|||
Art. 1 co. 1 lett. b)
|
Prestazioni di trasporto
pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, certificate
mediante biglietto di trasporto
|
||
Art. 1 co. 1 lett. c)
|
Operazioni collegate e
connesse a quelle di cui all’art. 1 co. 1 lett. a) e b)
|
Fino al 31.12.2019
|
Annotazione sul registro dei corrispettivi
Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
|
Operazioni di cui all’art.
22 del DPR 633/72 effettuate “in via marginale” rispetto a quelle di cui alle
suddette lettere a) e b)
|
|||
Operazioni di cui all’art.
22 del DPR 633/72 effettuate “in via marginale” rispetto a quelle soggette a
obblighi di fatturazione
|
Riferimento DM 10.5.2019
|
Fattispecie esclusa dall’obbligo
|
Termini di
applicazione |
Obblighi
connessi |
Art. 1 co. 1 lett. d)
|
Operazioni effettuate a
bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto
internazionale
|
Fino a data da definire con successivo decreto
|
segue
|
Art. 2 co. 2
|
Operazioni di cui all’art.
22 del DPR 633/72, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, effettuate
“in via marginale” dagli esercenti impianti di distribuzione carburante
|
Fino al 31.12.2019
|
Annotazione sul registro dei corrispettivi
Certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale
|
4.2.5 Facoltà di trasmissione dei dati
Per
tutte le operazioni escluse dal nuovo obbligo ai sensi del DM 10.5.2019 resta ferma la possibilità di effettuare i nuovi adempimenti su
base facoltativa.
4.2.6 Esoneri connessi al luogo di esercizio dell’attività
Non è ancora stato emanato
il decreto ministeriale previsto dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015. In base a tale disposizione, le operazioni
al dettaglio effettuate in specifiche zone, individuate con decreto ministeriale, possono continuare ad essere
certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.
5 dati oggetto di memorizzazione e trasmissione
L’art. 2 co. 1 del DLgs.
127/2015 stabilisce che i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art.
22 del DPR 633/72 memorizzano in via elettronica e trasmettono in via
telematica i dati dei corrispettivi giornalieri. Tuttavia, la norma non
individua in modo specifico le operazioni soggette ai nuovi obblighi.
Peraltro, tenendo conto di
quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle
Entrate 28.10.2016 n. 182017, si ritiene di dover fare riferimento ai
corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
artt. 2 e 3 del DPR 633/72, ossia delle operazioni rilevanti ai fini IVA.
Le stesse
specifiche tecniche indicano che le informazioni da memorizzare e trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono quelle di cui al documento “Tipi
dati per i corrispettivi”, allegato al citato provv. 182017/2016. Si tratta, in
particolare:
·
dei dati relativi alla trasmissione;
·
dei dati relativi all’eventuale periodo di
interruzione dell’attività;
·
della data e dell’ora in cui è avvenuta la
rilevazione;
·
dei dati di riepilogo delle operazioni, distinte
in base all’aliquota o alla natura delle stesse.
6 modalità di memorizzazione e trasmissione
Ai sensi dell’art. 2 co. 3
del DLgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti che garantiscano
l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.
Nel rispetto di tali
prescrizioni, l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.10.2016 n. 182017, ha
stabilito che gli obblighi in parola possono essere adempiuti mediante i
seguenti strumenti:
·
i Registratori Telematici definiti dallo stesso
provvedimento;
·
i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e
all’art. 12 della L. 413/91, appositamente adattati alle nuove funzioni
telematiche (secondo quanto indicato dal § 8 delle specifiche tecniche);
·
una procedura web gratuita messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia
delle Entrate e utilizzabile anche da dispositivi mobili.
6.1 Registratori telematici
Nel caso dei registratori
telematici (RT) è necessario che:
·
il soggetto passivo IVA provveda a far
installare l’apparecchio e ad accreditarsi come “esercente” sul sito Fatture e
Corrispettivi;
·
l’apparecchio sia censito, attivato e messo in
funzione dai tecnici abilitati (la data di messa in funzione coincide con il
primo invio telematico dei dati);
·
il soggetto passivo apponga sul registratore
telematico il QRcode, rilasciato al termine della fase di attivazione sul
portale Fatture e Corrispettivi.
Sono inoltre previste
verificazioni periodiche obbligatorie degli apparecchi.
I registratori telematici sono
in grado di memorizzare, all’interno di memorie permanenti e inalterabili, sia
i dati di dettaglio che i dati di riepilogo delle cessioni di beni e prestazioni
di servizi effettuate.
Ai fini della trasmissione,
il registratore telematico:
·
elabora i dati contenuti nella memoria permanente
di riepilogo;
·
al momento
della chiusura giornaliera genera un file
in formato XML secondo il tracciato riportato nell’allegato “Tipi dati
per i corrispettivi”;
·
sigilla elettronicamente il file;
·
lo trasmette al sistema dell’Agenzia delle
Entrate in via telematica;
·
contestualmente
alla trasmissione del file, riceve
dal sistema dell’Agenzia delle Entrate l’esito che attesta l’avvenuto
controllo formale;
·
l’esito, ed eventualmente il file generato ovvero i dati in esso
contenuti e trasmessi, sono conservati nella memoria permanente di dettaglio e
sono disponibili per la consultazione presso il punto vendita.
Si ricorda, altresì, che è
possibile:
·
utilizzare i registratori telematici già
attivati come registratori di cassa (al più tardi, fino al termine di entrata
in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi);
·
anteriormente alla messa in funzione del
registratore, effettuare degli invii simulati utilizzando la modalità “demo”;
·
mettere in funzione i registratori telematici
prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica, provvedendo, dunque, ad effettuare su base volontaria gli
adempimenti; in tal caso, tuttavia, la memorizzazione e trasmissione dei dati
non potranno considerarsi sostitutive degli obblighi di registrazione di cui
all’art. 24 co. 1 del DPR 633/72 e non sarà possibile certificare le operazioni
in modo promiscuo, in parte mediante il rilascio di scontrino o ricevuta
fiscale, in parte memorizzando e trasmettendo i dati (cfr. risposta interpello
Agenzia delle Entrate 14.5.2019 n. 139).
6.2 Procedura web
La possibilità di
utilizzare una procedura web gratuita
in luogo dei registratori telematici è stata introdotta con il provv. Agenzia
delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, al fine di semplificare gli adempimenti per i
soggetti che normalmente certificavano le operazioni mediante ricevuta fiscale.
Tuttavia, tale procedura
non è ancora stata attivata dall’Agenzia delle Entrate, né sono state chiarite
le modalità di memorizzazione e invio dei dati mediante tale strumento.
6.3 termini di trasmissione dei dati
Di regola, i dati dei
corrispettivi devono essere trasmessi quotidianamente, all’atto della chiusura
giornaliera, e nella fascia oraria compresa tra le ore 00:00 e 22:00 (cfr.
risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.1.2019 n. 9).
Tuttavia, è prevista la
possibilità di inviare i dati con frequenza variabile, entro un intervallo
massimo di 5 giorni dall’effettuazione delle operazioni.
6.4 Casi particolari
6.4.1 Soggetti
“multicassa”
In base al § 3 delle
specifiche tecniche, gli esercenti che operano con tre o più punti cassa per
singolo punto vendita possono memorizzare e trasmettere i dati dei
corrispettivi mediante un unico “punto di raccolta” (almeno uno per punto
vendita, cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.1.2019 n. 9), il
quale può essere costituito da:
·
un registratore telematico;
·
un “Server-RT”, ossia un server gestionale utilizzato
per il consolidamento dei dati dei punti cassa e opportunamente adattato,
ovvero un server gestionale di consolidamento collegato a un registratore
telematico.
Tuttavia, per avvalersi
della descritta modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati, tali
soggetti sono tenuti ad adempiere ulteriori obblighi. In particolare devono:
·
far certificare annualmente il proprio bilancio
di esercizio da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
·
dotarsi di un processo di controllo interno,
conforme a quello indicato dalle specifiche tecniche, e coerente con il sistema
di controllo interno adottato in base al Modello di organizzazione e controllo
di cui al DLgs. 8.6.2001 n. 231, ove previsto (in particolare, detto processo di
controllo interno deve garantire che ad ogni corrispettivo corrisponda un
incasso e che le differenze siano riconciliate e supportate dalla
documentazione prevista, la quale deve essere conservata per dieci anni);
·
far certificare la conformità del processo di
controllo sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia con
riferimento ai sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e
trasmissione dei dati, da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali;
per la certificazione di conformità dei sistemi informatici, è altresì
possibile rivolgersi ad istituti universitari e al CNR.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia
delle Entrate con la consulenza giuridica 20.3.2019 n. 13, la certificazione di
conformità dei vari processi deve essere preventiva, o al più contestuale alla
loro entrata in funzione. Tuttavia,
considerando che il nuovo obbligo entrerà in vigore soltanto dall’1.1.2020
(o, per alcuni soggetti, dall’1.7.2019), è ammessa la possibilità di procedere
alla certificazione entro tali date. Successivamente, le verifiche dovranno
essere eseguite ogni tre anni.
6.4.2 Sistema tessera sanitaria
Ai sensi dell’art. 2 co.
6-quater del DLgs. 127/2015, i
soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che sono
tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’art. 3 co.
3 e 4 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e dei relativi decreti ministeriali (es.
farmacie e parafarmacie) possono adempiere al nuovo obbligo mediante la
memorizzazione e la trasmissione dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri
al Sistema tessera sanitaria.
7 documentazione delle operazioni
Come già specificato, la
memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi sostituiscono:
·
l’obbligo di registrazione di cui all’art. 24
co. 1 del DPR 633/72;
·
le modalità di certificazione fiscale dei
corrispettivi mediante scontrino o ricevuta.
7.1 Obbligo di emissione della fattura
Resta fermo, anche a
fronte dei nuovi adempimenti, l’obbligo di emissione della fattura, ove
richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In
caso di emissione della fattura (anche su base volontaria), non ricorre l’obbligo
di memorizzazione
e trasmissione telematica dei corrispettivi (cfr. risposta interpello Agenzia
delle Entrate 21.5.2019 n. 149).
Peraltro, al di fuori delle
ipotesi di esonero individuate dall’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura
dovrà essere emessa in formato elettronico e inviata al Sistema di
Interscambio.
L’emissione del documento
elettronico (in modalità ordinaria o semplificata) potrà avvenire mediante gli
stessi Registratori Telematici utilizzati per inviare i corrispettivi. Il registratore
consentirà, infatti, di memorizzare i dati della fattura e di trasmettere
telematicamente il documento ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
7.2 Documento commerciale
In mancanza dell’emissione
della fattura, le operazioni dovranno in ogni caso essere documentate, almeno
ai fini commerciali, mediante la nuova tipologia di documento definita dal DM
7.12.2016.
Tale documento, infatti,
che può essere rilasciato sia mediante i registratori telematici, sia
utilizzando la procedura web dell’Agenzia
delle Entrate, costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia
contro i vizi della cosa venduta o dei diritti derivanti da altre tipologie di
garanzia.
Di regola, dunque, il
documento commerciale contiene almeno le seguenti indicazioni:
·
data e ora di emissione;
·
numero progressivo;
·
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, dell’emittente;
·
numero di partita IVA dell’emittente;
·
ubicazione dell’esercizio;
·
descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
(in alternativa, per i prodotti medicinali, il numero AIC);
·
ammontare del corrispettivo complessivo e di
quello pagato.
7.2.1 Documento commerciale valido ai fini fiscali
Su richiesta del cliente,
tuttavia, il documento commerciale dovrà essere emesso con l’indicazione anche del
codice fiscale o della partita IVA dell’acquirente, assumendo così validità
anche ai fini fiscali.
In tal modo, esso sarà
considerato idoneo:
·
ai fini della deduzione delle spese agli effetti
dell’applicazione delle imposte sui redditi;
·
ai fini della deduzione e detrazione degli oneri
rilevanti ai fini IRPEF;
·
ad attestare l’effettuazione delle operazioni ai
fini della fatturazione differita.
7.2.2 Formato cartaceo o elettronico
Si osserva, infine, che il
documento può essere emesso in formato cartaceo ovvero, previo accordo con il
destinatario, in formato elettronico (garantendone l’autenticità e l’integrità).
8 regime sanzionatorio
Ai sensi dell’art. 2 co. 6
del DLgs. 127/2015, in caso di omessa memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero
in caso di memorizzazione o trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si
applicano le sanzioni di cui agli artt. 6 co. 3 e 12 co. 2 del DLgs. 471/97. In
particolare:
·
la sanzione pari al 100% dell’imposta
corrispondente all’importo dei corrispettivi non trasmessi o non memorizzati;
·
la sospensione della licenza o dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, o dell’esercizio dell’attività, per un periodo da tre
giorni a un mese, qualora siano contestate quattro distinte violazioni nel
corso di un quinquennio.
Non sembra sia prevista
una specifica sanzione in caso di mancata emissione del documento commerciale.
9 Credito d’imposta per l’adeguamento
Al fine di agevolare l’acquisto
dei registratori telematici o l’adattamento di altri strumenti per la
memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi, è stata prevista l’attribuzione,
per il 2019 e il 2020, di un credito d’imposta (art. 2 co. 6-quinquies del DLgs. 127/2015).
9.1 Misura dell’agevolazione
Tale credito è
riconosciuto in misura pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto o l’adatta-mento
degli strumenti, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di:
·
250,00 euro, in caso di acquisto;
·
50,00 euro, in caso di adattamento.
9.2 Condizioni di utilizzo
Il credito d’imposta è
utilizzabile:
·
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.
17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24 (indicando il codice tributo “6899”),
che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
·
a condizione che il pagamento sia stato
effettuato con mezzi tracciabili (es. assegni bancari e postali, circolari e
non, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di
debito, di credito, prepagate; cfr. provv. Agenzia delle Entrate 28.2.2019 n. 49842,
che richiama il provv. 4.4.2018 n. 73203);
·
a partire dalla prima liquidazione IVA periodica
successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o
all’adattamento degli apparecchi ed il relativo corrispettivo è stato pagato
mediante mezzi tracciabili.
Si precisa, inoltre, che con
riferimento a tale credito non si applicano:
·
il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta
di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53
della L. 244/2007);
·
il limite “generale” annuale per le
compensazioni nel modello F24, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L.
388/2000).
9.3 Indicazione nel modello REDDITI
Il credito d’imposta in
argomento dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta
in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d’imposta
successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
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