Il c.d “Collegato alla Finanziaria 2019” ha previsto che l’obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i
corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
·
scatta a decorrere dall’1.1.2020
per i commercianti al minuto e soggetti assimilati;
·
è anticipato all’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000.
In
merito all’individuazione
del volume d’affari l’Agenzia
con Risoluzione 8.5.2019, n. 47/E ha
precisato che:
·
nel caso in cui il soggetto eserciti più
attività, va considerato il volume d’affari derivante da tutte le
attività esercitate, a prescindere dal fatto che le cessioni / prestazioni
effettuate siano certificate da scontrino / ricevuta fiscale o fattura;
·
per individuare la data a decorrere dalla
quale scatta l’obbligo di memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi,
va fatto riferimento al volume d’affari relativo al 2018 (desumibile da rigo
VE50 del mod. IVA 2019).
Ciò comporta che i
soggetti che hanno iniziato / iniziano l’attività nel 2019 sono automaticamente
esclusi dall’obbligo in esame per il 2019, ferma restando la possibilità di
poter procedere con la memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi su
base volontaria.
Si ritiene che il
citato riferimento al “computo su base
annuale” comporti la necessità di procedere con il ragguaglio ad anno
per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2018. Così, ad esempio, un
soggetto che ha iniziato l’attività l’1.4.2018 conseguendo un volume d’affari
pari a € 330.000 dovrà considerare il volume d’affari ragguagliato pari a €
440.000.
MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Volume
d’affari 2018 (rigo VL50 mod. IVA 2019)
superiore a € 400.000 (*)
A decorrere dal
1.7.2019
(*) Per i soggetti che hanno
iniziato l’attività:
-
nel 2019, l’obbligo decorre dall’1.1.2020
-
nel 2018, va effettuato il ragguaglio ad anno
ESONERI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE
Con il Decreto 10.5.2019 il MEF ha
individuato una serie di casi di
esonero, per il primo periodo di applicazione delle disposizioni in esame, ferma restando la possibilità di scegliere di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Le seguenti fattispecie
di esonero hanno natura temporanea (con appositi Decreti il MEF individuerà la
data a partire dalla quale non opereranno più tali esoneri).
Operazioni
non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR
n. 696/96
|
|
a)
|
cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati
esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
|
b)
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cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di
carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione
|
c)
|
cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di
cui all’art. 34, comma 1, DPR n.
633/72
|
d)
|
cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’art. 21, comma 4,
terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt o
documento ad esso assimilabile), se
integrato nell’ammontare dei corrispettivi
|
e)
|
cessioni di giornali quotidiani / periodici /
supporti integrativi / libri, con esclusione di quelli d’antiquariato
|
f)
|
prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri
compensi in misura fissa ai sensi
del DM 30.12.80, nonché i protesti di
cambiali e di assegni bancari
|
g)
|
cessioni
e prestazioni effettuate mediante
apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese
mediante apparecchi da trattenimento /
divertimento installati in luoghi pubblici / locali
aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie
|
h)
|
operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e
quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la
raccolta delle rispettive giocate
|
i)
|
somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie
nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di
assistenza e di beneficenza
|
l)
|
prestazioni di traghetto
rese con barche a remi,
prestazioni rese dai gondolieri
della laguna di Venezia, prestazioni
di trasporto rese con mezzi a trazione animale, prestazioni
di trasporto rese a mezzo servizio di
taxi, prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che
esplicano attività di traghetto
fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune
o tra comuni limitrofi
|
m)
|
prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed
altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie
– fiduciarie / società di intermediazione
mobiliare
|
n)
|
cessioni
e prestazioni esenti di cui all’art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria /
assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni
rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.)
|
o)
|
prestazioni inerenti e
connesse al trasporto pubblico
collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all’art.
12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto
|
p)
|
prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente,
rese da soggetti che, senza scopo di
lucro, svolgono l’attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap
|
q)
|
prestazioni didattiche,
finalizzate al conseguimento della
patente, rese dalle autoscuole
|
r)
|
prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri
luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti,
sarti e calzolai in base a convenzioni
stipulate con pubbliche amministrazioni
|
s)
|
prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini,
ombrellai, arrotini
|
t)
|
prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza
collaboratori o dipendenti
|
u)
|
prestazioni di riparazione di calzature effettuate
da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti
|
v)
|
prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie
senza dipendenti e collaboratori
|
z)
|
prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento
di materassi e affini rese nell’abitazione
dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori
|
aa)
|
prestazioni di riparazione di biciclette rese da
soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti
|
bb)
|
cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini,
piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive,
sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da
parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni
di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali
|
cc)
|
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma
itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e
simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di
manifestazioni in genere
|
dd)
|
cessioni di cartoline e souvenirs da parte di
venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate
|
ee)
|
somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al
servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto
alle carrozze medesime
|
ff)
|
prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo
concernenti la prenotazione di servizi
in nome e per conto del cliente
|
gg)
|
prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte
o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene
effettuata mediante apparecchiature
funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede
magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale
presenza di personale addetto
|
hh)
|
cessioni
e prestazioni poste in essere dalle associazioni
sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla Legge n. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco
contemplate dall’art. 9-bis, Legge n. 66/92
|
ii)
|
prestazioni aventi per
oggetto l’accesso nelle stazioni
ferroviarie
|
ll)
|
prestazioni aventi per
oggetto servizi di deposito bagagli
|
mm)
|
prestazioni aventi per
oggetto l’utilizzo di servizi
igienico-sanitari pubblici
|
nn)
|
prestazioni di alloggio
rese nei dormitori pubblici
|
oo)
|
cessioni di beni poste
in essere da soggetti che effettuano vendite
per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni
|
pp)
|
cessioni di prodotti agricoli effettuate da
persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63
(produttori agricoli) in regime di
esonero di cui all’art. 34, DPR n. 633/72
|
qq)
|
cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province,
Comuni e loro consorzi, dalle Comunità
montane / Istituzioni di
assistenza e beneficenza / Enti di
previdenza / Unità sanitarie
locali / istituzioni pubbliche
di cui all’art. 41, Legge n. 833/78, nonché
dagli enti obbligati alla tenuta della
contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle
farmacie gestite dai Comuni
|
rr)
|
abrogato
|
ss)
|
prestazioni relative al
servizio telegrafico nazionale e
internazionale rese dall’Ente poste
|
tt)
|
attrazioni e
intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni, e alla sezione III dell’elenco delle
attività di cui all’art. 4, Legge n. 337/68,
escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui
all’art. 8, DPR n. 394/94,
qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84
|
tt-bis)
|
prestazioni di servizi
effettuate dalle imprese di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici,
dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha
accesso il pubblico nonché quelle rese al domicilio del cliente tramite gli
addetti al recapito
|
a)
|
Associazione italiana
Croce Rossa (ex DM 4.3.76)
|
b)
|
settore delle
telecomunicazioni (ex DM 13.4.78)
|
c)
|
enti concessionari di
autostrade (ex DM 20.7.79)
|
d)
|
esattori comunali e
consorziali (ex DM 2.12.80)
|
e)
|
somministrazione di
acqua / gas / energia elettrica / manutenzione degli impianti di fognatura, i
cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali (ex DM 16.12.80)
|
f)
|
somministrazione di
acqua / gas / energia elettrica / vapore e teleriscaldamento (ex DM 16.12.80)
|
g)
|
società che esercitano
il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti
nazionali (ex DM 22.12.80)
|
h)
|
enti e società di
credito e finanziamento (ex DM 26.7.85)
|
i)
|
utilizzo
di infrastrutture nei porti / autoporti / aeroporti / scali ferroviari di
confine (ex DM 19.9.90)
|
Operazioni non soggette
all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM 13.2.2015
|
|
· Servizi di stampa e
recapito dei duplicati di patente resi
nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto
di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
· servizi di gestione
e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici resi nei confronti degli
utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione
stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
|
Operazioni
non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 1, DM
27.10.2015
|
· Prestazioni di servizi
di telecomunicazione / teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese
a committenti che agiscono al di fuori
dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
|
Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di
persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per
le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie
automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.
|
Operazioni effettuate a
bordo di navi / aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale.
Tali operazioni, per
espressa previsione del comma 2 dell’art. 1 in esame, devono continuare ad
essere certificate / documentate da scontrino / ricevuta fiscale.
|
Fino al 31.12.2019, possono fruire dell’esonero dalla memorizzazione elettronica
e invio telematico dei corrispettivi anche:
· le operazioni collegate
e connesse a quelle sopra
elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi /
aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
·
le operazioni effettuate in via “marginale”:
- rispetto a quelle sopra
elencate (ad esclusione delle operazioni effettuate a bordo di navi /
aerei / treni nel corso di un trasporto internazionale);
- rispetto a quelle per le
quali sussiste l’obbligo di fatturazione.
Sono considerate “marginali”
le operazioni i cui ricavi / compensi
sono non superiori all’1% del volume
d’affari 2018.
|
Esempio
1
|
Un’impresa
che produce beni nel 2018 ha realizzato un volume d’affari complessivo pari a
€ 1.000.000. La stessa dispone di uno “spaccio” per la vendita al dettaglio
dei propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 9.000.
Dall’1.7.2019
l’impresa non è tenuta, pur avendo un volume d’affari 2018 superiore a €
400.000, all’invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle
Entrate, in quanto la vendita al dettaglio risulta “marginale” rispetto alle
cessioni fatturate.
|
In merito
va altresì evidenziato che tali operazioni
“marginali”, esonerate dall’invio telematico dei
relativi corrispettivi, devono continuare ad essere certificate / documentate mediante il rilascio di scontrino / ricevuta fiscale.
|
Per le operazioni (sopra elencate), per le quali
non opera l’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati
all’Agenzia, continua ad essere necessaria l’annotazione degli incassi nel
registro dei corrispettivi.
|
Distributori di carburante / distributori automatici
Come noto, è già
operativa la previsione contenuta nell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 relativa alla
memorizzazione e trasmissione dei dati delle:
·
cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori;
·
cessioni
di beni / prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici.
Con riferimento ai soggetti che effettuano
tali operazioni, le nuove disposizioni non vanno a modificare il relativo
quadro normativo di riferimento e quindi rimangono
inalterate le modalità con le quali adempiere agli specifici adempimenti. A
favore dei distributori di carburante
è previsto un esonero analogo a
quello previsto per le operazioni “marginali”.
Infatti, per le operazioni
diverse dalle cessioni di benzina /
gasolio i distributori di carburante sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e invio
telematico dei corrispettivi, a
condizione che i ricavi / compensi conseguiti siano non superiori all’1% del volume d’affari 2018.
|
Anche in tal caso l’esonero è previsto soltanto fino al 31.12.2019 e per le operazioni ricadenti nello stesso è necessario
continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale.
|
|||
Esempio
2
|
Un
distributore di carburante nel 2018 ha realizzato un volume d’affari
complessivo pari a € 4.000.000 e dalla cessione di “altri” beni e dalle
prestazioni di servizi, quali il lavaggio auto, ha conseguito ricavi per €
38.000.
Tale soggetto non è tenuto all’invio telematico
dei corrispettivi delle “altre” operazioni (diverse dalla cessione di benzina / gasolio) all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2019, pur avendo un volume
d’affari 2018 superiore a € 400.000, in quanto dalle
operazioni diverse dalla cessione di benzina / gasolio ha conseguito ricavi
inferiori all’1% del volume d’affari.
|
|||
I predetti soggetti possono in ogni caso scegliere
di memorizzare ed inviare comunque i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate anche per tali
operazioni.
Servizio mensa / bus navetta dipendenti
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha confermato
che possono beneficiare dell’esonero dalla memorizzazione elettronica /
invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate:
·
il servizio mensa ai dipendenti con addebito di un importo forfetario per ogni
pasto usufruito, poiché oltre ad essere quantitativamente marginale, rientra tra
le prestazioni non soggette all’obbligo di certificazione in quanto somministrazione di alimenti e bevande resa in mensa
aziendale;
·
il servizio
di trasporto per i dipendenti, da due punti di ritrovo fino al luogo
di lavoro (bus navetta) con addebito di un importo forfetario, in quanto marginale.
|
Nel caso di specie i corrispettivi per il servizio mensa e
trasporto sono risultati pari a circa lo 0,02% e 0,01% delle operazioni attive
imponibili, nonché a circa lo 0,008% e 0,004% del volume d’affari IVA
complessivo che, cumulativamente è superiore a € 400.000.
|
Va
infine evidenziato che è possibile certificare i corrispettivi relativi ai
servizi mensa / trasporto resi ai dipendenti mediante l’emissione di fattura
differita rispettando la norma di riferimento (le operazioni devono essere
effettuate nello stesso mese solare, nei confronti del medesimo soggetto ed
essere individuabili mediante idonea documentazione).
|
Le fatture
di importo inferiore a € 300 possono essere annotate cumulativamente mediante
il documento riepilogativo di cui all’art. 6, DPR n. 695/96.
|
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