Con la Direttiva 20 settembre 2019, n. 131411 , l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di effettuare la denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici.
Tale adempimento è stato ripristinato dall'art. 13-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto “decreto Crescita”), che ha fatto “rivivere” l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (in precedenza abrogato dall'art. 1, comma 178, della Legge 4 agosto 2017, n. 124).
Al riguardo si precisa quanto segue:
LICENZA FISCALE per gli ESERCIZI di VENDITA di PRODOTTI ALCOLICI (1)
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AMBITO APPLICATIVO dell'OBBLIGO
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AVVIO dell'ATTIVITÀ dal 29.8.2017 al 29.6.2019
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Presentazione all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente - entro il 31 dicembre 2019 - della denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa.
Modello
Reperibile sul sito www.adm.gov.it-Dogane - In un click –Accise –Modulistica. |
AVVIO dell'ATTIVITÀ prima del 29 agosto 2017
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AVVIO dell'ATTIVITÀ dal 30 giugno 2019
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La comunicazione presentata allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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SAGRE, FIERE e MOSTRE
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Le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, rimangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale. L'esenzione non opera invece per le attività stagionali.
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(1) È superato l'elenco delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio di cui alla Direttiva 9 ottobre 2017, R.U. 113015 .
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