L’art. 4 co. 8 della L. 28.6.2012 n. 92
riconosce a coloro che assumono con
contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in
somministrazione, lavoratori di età non
inferiore a 50 anni e disoccupati da oltre 12 mesi, una riduzione del 50% dei contributi a carico
del datore di lavoro per una durata di 12 mesi. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino
al diciottesimo mese dalla originaria data di assunzione con contratto a
termine. Invece, se l’assunzione è
effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei
contributi spetta per un periodo di 18
mesi dalla data di assunzione. Ai fini della
determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata: i) si cumulano i
periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso
soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; ii) non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi
utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione
di lavoro, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Si rammenta, infine,
che per aver diritto all’agevolazione il
datore di lavoro deve rispettare il requisito della regolarità contributiva
ex art. 1 co. 1175 e 1176 della L. 296/2006, nonché i principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n.
150 e le ulteriori disposizioni a tal fine previste, come di seguito
riepilogate.
Premessa
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L’art. 4 co. 8 della L. 92/2012
riconosce una riduzione contributiva a
tutti i datori di lavoro (fatta eccezione per i datori di lavoro domestico)
che, senza esservi tenuti, assumono
lavoratori o lavoratrici:
à con almeno 50 anni di età;
à disoccupati con uno stato di inattività
lavorativa di almeno 12 mesi (da almeno 13 mesi), dichiarata al centro per l’impiego
competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro c.d. “DID”.
Tali lavoratori rientrano tra i “lavoratori molto svantaggiati” di cui al
DM 17.10.2017. Si rammenta che, appartengono
alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego
regolarmente retribuito oppure i lavoratori
appartenenti alle categorie "svantaggiate" che siano privi di un
impiego retribuito da 12 mesi.
Si rammenta che, rientrano nella categoria dei lavoratori
svantaggiati, secondo il decreto, i
soggetti che soddisfano, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
a)
non
avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero
coloro che negli ultimi sei mesi non abbiano prestato attività riconducibile
a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, nonché
coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma
autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 TUIR;
b)
avere un'età
compresa tra i 15 e i 24 anni;
c)
non
possedere un diploma di scuola media superiore o professionale
(livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di
due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente
retribuito, ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione
secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione
professionale rientranti nel terzo livello della classificazione
internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito
una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un
primo impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a) ;
d)
aver
superato i 50 anni di età (ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni
di età);
e)
essere
un adulto che vive solo con una o più persone a carico, ovvero
coloro che hanno compiuto 25 anni di età e sostengono da soli il nucleo
familiare in quanti aventi una o più persone a carico (ex art. 12 TUIR);
f)
essere
occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna
in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al
genere sottorappresentato, ovvero coloro che sono occupati nei settori e
nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente
individuati dal decreto emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16
aprile 2013, attuativo dell'articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012,
n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;
g)
appartenere
a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere
la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale
o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.
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Tipologia di assunzioni
interessate
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Il beneficio, che interessa le assunzioni effettuate a
decorrere dall’1.1.2013 dai soli datori di lavoro del settore privato, anche a
scopo di somministrazione, spetta in
caso di assunzione con contratto sia full-time che part-time (art. 4 co. 8
- 11 della L. 28.6.2012 n. 92):
à a tempo indeterminato;
à a tempo determinato;
à trasformazione a tempo indeterminato di un
precedente rapporto agevolato;
à assunzione a scopo di somministrazione
(l’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione, anche quando il lavoratore
sia in attesa di assegnazione, nel qual caso la riduzione viene calcolata in
relazione ai contributi dovuti sull’indennità di disponibilità).
L’incentivo spetta anche per i rapporti di lavoro subordinato
instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa
di lavoro (L. 3.4.2001 n. 142). L’incentivo
non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito e
accessorio.
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CASI PARTICOLARI
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Portabilità dell’incentivo
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L’incentivo può spettare anche
nell’ipotesi in cui, dopo un primo rapporto agevolato a tempo determinato, venga effettuata, con soluzione di
continuità, una nuova assunzione,
a tempo determinato o indeterminato, dell’ex
dipendente qualora lo stesso abbia mantenuto l’anzianità di disoccupazione
superiore a 12 mesi. In tale ipotesi l’incentivo spetta per il periodo
residuo rispetto a quanto già goduto precedentemente.
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Assetti proprietari coincidenti
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In caso di assunzione effettuata
da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli di chi, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato, abbia già goduto dell’incentivo, spetta solamente la parte residua di incentivo.
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Collegamento tra datori di lavoro
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Nei casi in cui intercorra un
rapporto di collegamento o controllo tra il datore di lavoro che assume e il
precedente datore di lavoro ovvero il precedente utilizzatore, spetta solamente la parte residua di
incentivo.
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Più periodi di disoccupazione
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Nessuna riduzione deve essere operata in relazione a precedenti
rapporti agevolati, se nel frattempo il
lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad
esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12
mesi.
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Lavoratore ex somministrato
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Nelle ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a
tempo determinato, e poi venga assunto alle dirette dipendenze dell’ex
utilizzatore, spetta l’incentivo
residuo, a prescindere dall’anzianità di disoccupazione posseduta dal
lavoratore al momento dell’assunzione diretta, a condizione che l’assunzione
diretta sia effettuata senza soluzione di continuità rispetto
all’utilizzazione indiretta ed entro la scadenza dell’incentivo, computata
rispetto alla situazione dell’ex utilizzatore.
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Tipologia e misura
dell’incentivo
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L’agevolazione all’assunzione consiste in una riduzione del 50% sui
contributi (INPS E INAIL) a carico del datore lavoro per:
à 18 mesi in caso di assunzione a tempo
indeterminato;
à 12 mesi in caso di assunzione a tempo
determinato;
à complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un
contratto da tempo determinato a
indeterminato che intervenga entro la scadenza del beneficio (entro i primi
12 mesi);
à in caso di
proroga del rapporto effettuata in
conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite
complessivo di 12 mesi.
Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata:
ü
si
cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore
dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato;
ü
non si
cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso
lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche
se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che
tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
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Requisiti e condizioni
richieste
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Per aver diritto all’agevolazione il datore di lavoro deve rispettare il
requisito della regolarità contributiva ex art. 1 co. 1175 e 1176 della L.
296/2006, nonché i principi generali
sanciti dall’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150 e le ulteriori disposizioni
a tal fine previste, come di seguito riepilogate. In pratica, l’incentivo spetta al datore di lavoro solo
se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori
dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti e solo in presenza
dei seguenti requisiti:
ü
regolarità
negli adempimenti contributivi;
ü
osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
ü
rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali,
regionali e aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale;
ü
l’assunzione non riguardi
un rapporto di lavoro domestico o intermittente;
ü
l’assunzione non riguardi
l’attuazione di un obbligo preesistente;
ü
l’assunzione non violi il
diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
ü
il datore di lavoro non
abbia in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione
aziendale, salvo il caso che l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
Adempimenti operativi
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Il datore di lavoro deve obbligatoriamente inoltrare apposita
comunicazione all’INPS utilizzando il modulo di istanza on-line “92-2012”,
presente nel “Cassetto previdenziale aziende”.
Una volta acquisita la
comunicazione, l’Istituto assegna il
codice di autorizzazione “2H”.
Nel flusso UniEmens la presenza di tali assunzioni agevolate è
segnalata attraverso la valorizzazione, nell’elemento individuale
“TipoContribuzione”, del codice “55” che
assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4 co. 8 - 11
della L. 92/2012” (circ. INPS 24.7.2013 n. 111).
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Relativamente all’INAIL, il diritto alla riduzione del 50% dei premi
è segnalato indicando l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il
codice H,I,J,K,L,M a seconda si tratti di assunzione a termine, trasformazione,
proroga o assunzione a tempo indeterminato (H,I,K) o proroga o trasformazione
di un contratto a termine di lavoratore assunto in precedenza, prima del
compimento del cinquantesimo anno di età (L,M) (nota INAIL 14.2.2014 n. 1147).
I datori di lavoro che impiegano lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico (ex Enpals) valorizzano il campo “codice
agevolazione”, afferenti ai dati individuali del lavoratore, con il codice “LA”.
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