Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi
proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per
la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina ai fini sia
delle imposte dirette sia dell’imposta sul valore aggiunto.
IMPOSTE SUI REDDITI
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IMPRESE
1.
Spese di rappresentanza
Gli omaggi costituiscono, in linea di massima, spese di
rappresentanza. La loro qualificazione (cfr. art. 108, comma 2, del D.P.R. n.
917/1986 e successive modifiche (TUIR) - D.M. 19 novembre 2008 - Circolare n.
34/E 2009) risiede nel requisito essenziale della gratuità per il destinatario,
il quale non corrisponderà corrispettivo o specifica controprestazione.
ATTENZIONE: È sempre d’obbligo il rispetto dei principi di inerenza e congruità: spese ragionevoli
coerenti alle pratiche ed agli usi commerciali del settore in cui l’impresa
opera e con l’obiettivo di generare benefici economici con la promozione sul
mercato di beni (o servizi).
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2.
Omaggi a clienti
A)
di beni non oggetto dell’attività dell’impresa
a)
sono interamente
deducibili se l’unitarietà del valore dell’omaggio non è superiore a 50,00 euro
- «piccoli omaggi» - e non vanno inclusi tra le spese di rappresentanza. Bisogna considerare il costo complessivo di
acquisto, inclusa l’eventuale IVA indetraibile. I limiti di imponibile
variano, dunque, a seconda delle aliquote applicate. L’importo delle spese
relative alla gratuita distribuzione «non
interferisce con l’importo deducibile» dei «piccoli omaggi».
b)
quando
il bene omaggiato supera il costo di 50 euro e quando sono offerti titoli
rappresentativi di servizi (anche d’importo inferiore ai 50 euro), come
ingressi omaggio al cinema, a teatro o alle terme, detti costi sono deducibili
entro il «plafond di deducibilità» pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10milioni di euro;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
B)
di beni di propria produzione o rientranti nella
propria attività commerciale
La deducibilità ai
fini del reddito dell’esercizio va anche qui riferita a quanto già esposto ai
precedenti punti a) e b). Si rinvia allo specifico paragrafo IVA ai fini del
trattamento documentale.
3.
Omaggi a lavoratori
dipendenti e soggetti assimilati
La cessione
gratuita di beni non oggetto dell’attività ai dipendenti, da parte dell’impresa
o del lavoratore autonomo, non può considerarsi spesa di rappresentanza per
mancanza dell’inerenza con l’attività svolta.
Il costo di
acquisto dei beni in omaggio, compresa l’erogazione di liberalità in denaro, è
sempre deducibile dall’impresa quale spesa per prestazione di lavoro (ex art.
95 del TUIR) in quanto riveste natura retributiva per il dipendente o il
collaboratore. Per lo stesso motivo, in
capo al dipendente risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo
d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 258,23 euro (art. 51, comma 3, del TUIR); in
caso di superamento del limite, concorrerà a formare reddito in capo al
dipendente l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Diversamente, le
spese di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o
culto (art. 100, comma 1, del TUIR) sono deducibili nel limite del 5 per mille
dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Il brindisi
augurale può farsi rientrare tra le spese di ricreazione.
È evidente che se
le spese sono funzionali all’attività dell’impresa - come divise, scarpe da
lavoro, ecc. - sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa e non rivestono
natura retributiva per i dipendenti o i collaboratori.
PROFESSIONISTI
1.
Omaggi a clienti
Sono deducibili nel
limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, a
prescindere dal valore unitario dell’oggetto.
2.
Omaggi a lavoratori
dipendenti e soggetti assimilati
Non esiste
specifica disciplina. Il costo degli omaggi dovrebbe essere deducibile per
intero in conseguenza del fatto che, secondo la nozione fornita dal D.M. 19
novembre 2008, le liberalità ai dipendenti non rientrano tra le spese di
rappresentanza.
CONTRIBUENTI
MINIMI
Le spese per omaggi
acquistati nell’ambito del regime dei “contribuenti minimi” sono interamente
deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o
inferiore a 50,00 euro. Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le
relative spese sono deducibili quali spese di rappresentanza.
La circolare n.
34/E/2009 segnala che le spese di rappresentanza sono da ritenersi inerenti
entro i limiti di congruità (e dunque deducibili nei limiti previsti in materia
di reddito d’impresa e lavoro autonomo).
CONTRIBUENTI “FORFETTARI”
Le spese per omaggi
sostenuti da contribuenti che usufruiscono del regime cosiddetto forfettario,
di cui alla legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito in quanto i contribuenti in tale regime
quantificano il reddito tramite l’applicazione del coefficiente di redditività
previsto dalla specifica attività svolta all’ammontare dei ricavi o dei
compensi percepiti.
Le considerazioni
relative ai contribuenti minimi non sono quindi estendibili ai “forfettari”.
IRAP
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IMPRESE
- Per i soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che avessero optato per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti IRES) gli omaggi e le spese di rappresentanza (che vanno classificati nella voce B.14 del conto economico: oneri diversi di gestione) sono sempre integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini IRES);
- per gli altri soggetti IRPEF, gli omaggi e le spese di rappresentanza sono deducibili ai fini IRAP con le stesse limitazioni previste per le imposte dirette.
PROFESSIONISTI
La deducibilità
degli oneri in esame è in relazione all’attività di lavoro autonomo, per cui:
- va esclusa, se gli omaggi rientrano tra le spese per prestazioni di lavoro;
- è ammessa qualora gli omaggi siano funzionali allo svolgimento dell’attività professionale e non assumano natura retributiva per il destinatario.
IVA
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Sono previste
diverse fattispecie:
- non è mai detraibile l’IVA relativa agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (Risoluzione n. 666305/1990).
- la cessione gratuita a clienti di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati da terzi al fine di essere regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare (art. 2 D.P.R. n. 633/1972):
- se all’atto dell’acquisto non è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale “cessione gratuita - beni non di propria produzione”);
- ovvero se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente non è superiore a € 50,00; è quindi ammessa la detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di beni purché di valore non superiore a € 50,00. Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
- la cessione gratuita a clienti di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale (non è mai il caso dei professionisti) è considerata cessione di beni e deve essere fatturata ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972 (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita). La cessione gratuita di beni oggetto dell’attività propria d’impresa ai clienti è quindi sempre rilevante ai fini IVA a meno che l’imposta sull’acquisto non sia stata detratta, ad esempio quando al momento dell’acquisto si conosce già che si tratta di spesa di rappresentanza. La società cedente potrà procedere nei confronti del cliente con la rivalsa IVA, oppure senza rivalsa, ad esempio emettendo autofattura.
ATTENZIONE: L’autofattura andrà emessa in formato elettronico e trasmessa al
Sistema di Interscambio (cd. SdI). In tale ipotesi, il documento, con la
dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione:
·
del valore normale dei beni ceduti;
·
delle aliquote IVA applicabili;
·
delle relative imposte.
Il documento segue la
numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle
fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.
Si evidenzia che la
circolare n. 14/E del 2019 in merito alle autofatture elettroniche per omaggi
ha chiarito che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella
sezione “Dati del cedente/prestatore”, sia nella sezione “Dati del
cessionario/committente”.
In questi casi, la
fattura e quindi la relativa imposta vanno annotate solo nel registro IVA
vendite.
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Gli omaggi destinati a soggetti residenti in
altri Paesi comunitari devono essere trattati come quelli destinati ai
residenti in Italia, poiché la speciale disciplina IVA UE non si applica alle
prestazioni senza corrispettivo.
Gli omaggi destinati a soggetti residenti in
Paesi extracomunitari costituiscono invece:
- operazioni fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se riferite a beni che non sono oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 2).
- cessioni non imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 3): in questo caso va espletata la consueta procedura doganale.
Ricordiamo infine
che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al fine di
vincere la presunzione di cessione onerosa di cui all’art. 53, D.P.R. n
633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche
certa dimostrazione del reale destinatario dell’omaggio, e conseguentemente dal
trattamento fiscale del costo sostenuto.
Per evitare
complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo anche la soluzione di
incaricare il fornitore dei beni destinati ad omaggio (o altro soggetto che
effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna degli
omaggi ai destinatari finali. In questo caso, la fattura del fornitore dei beni
(o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal committente
forniranno prova certa della reale destinazione dei beni.
PROSPETTO
RIEPILOGATIVO DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI AI CLIENTI
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DESCRIZIONE
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IN FASE DI ACQUISTO
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NELLA SUCCESSIVA CESSIONE
GRATUITA
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DETR.NE IVA
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DEDUZ.NE COSTO
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EMISS.NE FATTURA
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TIPO
OPERAZ. |
RICAVO
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Beni
rientranti nell’oggetto dell’attività |
SI (*)
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SI
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SI
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soggetta ad IVA
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SI
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Beni
non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore superiore a 50 euro |
NO
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SI (**)
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NO
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esclusa IVA
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NO
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Beni
non rientranti nell’oggetto dell’attività di valore non superiore a 50,00
euro |
SI
|
SI
|
NO
|
esclusa IVA
|
NO
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(*) Chi acquista
beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere
ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare indetraibile l’IVA in
acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa
dall'IVA.
(**) Nel limite
percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo “imposte
dirette”.
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Siamo a disposizione
per qualsiasi chiarimento.
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