Specifici accordi tra Agenzia delle Entrate, INPS e PagoPA S.p.A. regolano modalità e termini di effettuazione degli scambi informativi previsti in relazione alla fruizione del c.d. “bonus vacanze”, introdotto dall’articolo 176 del decreto “Rilancio” n. 34/2020. In questo circuito entra l'applicazione per dispositivi mobili denominata IO,
ove confluiscono dati sensibili. L’Agenzia delle entrate ha quindi atteso il
parere del Garante della Privacy che, un paio di giorni fa, ha
dato il via libera, con limitazioni riguardanti l’utilizzo di quei dati,
al “tax credit vacanze” nella parte relativa al trattamento dei
dati personali. Bonus vacanze. IstruzioniCosì ieri, con il provvedimento prot. n. 237174/2020, l’Amministrazione
finanziaria ha dettato istruzioni e modalità di fruizione del credito (nella
misura massima di 500 euro), che – ricorda – interessa i nuclei familiari con un
reddito ISEE non superiore a 40.000 euro e può
essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei
servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico
ricettive, agriturismi
e bed&breakfast. La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno
qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità
SPID o della Carta di identità elettronica
(CIE), accedendo all’app IO, resa disponibile
da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a
disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al
richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo viene comunicato
al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo
familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile.
L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un
QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per
la fruizione dello sconto presso la struttura turistica. L’agevolazione è utilizzabile anche da un componente del nucleo familiare
diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della
fattura o del documento commerciale o dello
scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per
il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo
inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del
documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita
procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità
dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore
conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e da questo momento
l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da
alcun componente del nucleo familiare. Lo sconto fruibile è pari all’80 per cento del valore massimo
dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto,
se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il
restante 20 per cento (del valore massimo dell’agevolazione o, se inferiore, del
corrispettivo dovuto) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020 esclusivamente dal
soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello
scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto. Il
fornitore, invece, recupera lo sconto effettuato mediante un credito
d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in
compensazione, attraverso i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla
conferma dell’applicazione dello sconto. In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso
termine il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti
terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi,
nonché ad istituti di credito o intermediari
finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma
disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito
d’imposta esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, previa conferma della cessione da
comunicare attraverso la medesima piattaforma.
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Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità del costo di un autoveicolo è ammessa, limitatamente ad un solo veicolo, entro determinati limiti percentuali e quantitativi. Se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5 Tuir, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. All’esercente arti e professioni non risultano applicabili le disposizioni inerenti i veicoli strumentali all’attività di impresa ( autocarri) , senza limitazioni fiscali. Si ricorda a sostegno di tale orientamento la Risoluzione Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2002, n. 244. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione, la possibilità di beneficiare delle suddette disposizioni, sull’acquisto di un veicolo strumentale, sarebbe subordinato alla sussistenza di un rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’attività professionale. Tuttavia, non è poss...

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