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Bonus vacanze. Modalità di accesso e fruizione


Specifici accordi tra Agenzia delle Entrate, INPS e PagoPA S.p.A. regolano modalità e termini di effettuazione degli scambi informativi previsti in relazione alla fruizione del c.d. “bonus vacanze”, introdotto dall’articolo 176 del decreto “Rilancio” n. 34/2020.  

In questo circuito entra l'applicazione per dispositivi mobili denominata IO, ove confluiscono dati sensibili. L’Agenzia delle entrate ha quindi atteso il parere del Garante della Privacy che, un paio di giorni fa, ha dato il via libera, con limitazioni riguardanti l’utilizzo di quei dati, al “tax credit vacanze” nella parte relativa al trattamento dei dati personali. 

Bonus vacanze. Istruzioni

Così ieri, con il provvedimento prot. n. 237174/2020, l’Amministrazione finanziaria ha dettato istruzioni e modalità di fruizione del credito (nella misura massima di 500 euro), che – ricorda – interessa i nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro e può essere utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismibed&breakfast

La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’app IO, resa disponibile da PagoPA S.p.A. che, attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS, verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. Se quest’ultimo è positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare, con separata indicazione dello sconto e della detrazione fruibile. L’applicazione genera, inoltre, un codice univoco ed un QR-code che potranno essere utilizzati, alternativamente, per la fruizione dello sconto presso la struttura turistica.  

L’agevolazione è utilizzabile anche da un componente del nucleo familiare diverso dal soggetto richiedente, a condizione che risulti intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore.  

Al momento del pagamento, presso il fornitore, del corrispettivo dovuto per il servizio reso, il fornitore acquisisce il codice univoco (o il QR-code) e lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario del documento di spesa e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In esito alla verifica dello stato di validità dell’agevolazione e dell’importo massimo dello sconto applicabile, il fornitore conferma, a sistema, l’applicazione dello sconto e da questo momento l’agevolazione si intende interamente utilizzata e non può essere più fruita da alcun componente del nucleo familiare.  

Lo sconto fruibile è pari all’80 per cento del valore massimo dell’agevolazione attribuita oppure all’80 per cento del corrispettivo dovuto, se quest’ultimo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione attribuita. Il restante 20 per cento (del valore massimo dell’agevolazione o, se inferiore, del corrispettivo dovuto) può essere detratto dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno d’imposta 2020 esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale che ha usufruito dello sconto. Il fornitore, invece, recupera lo sconto effettuato mediante un credito d’imposta di pari importo fruibile esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto. 

In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dallo stesso termine il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari, comunicando la cessione attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. I cessionari utilizzano il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, previa conferma della cessione da comunicare attraverso la medesima piattaforma.  


AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO N. 237174 DEL 17 GIUGNO 2020

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