Il problema dell’occupazione o meglio della disoccupazione in Italia passa anche per l’elevato costo del personale a carico delle aziende che spesso faticano a far fronte agli oneri contributivi e fiscali legati ai rapporti di lavoro subordinato.
Ecco quindi che le ultime riforme in materia di lavoro hanno cercato di individuare forme incentivanti per i datori di lavoro che decidessero di assumere personale, in particolare giovane, con contratti a tempo indeterminato e a tutele crescenti.
Tra queste agevolazioni spicca, per quanto di nostro interesse in questo commento, l’esonero contributivo per un periodo massimo di 36 mesi.
La Legge di bilancio 2020, intervenendo in modifica alla Legge di bilancio 2018, ha previsto l’applicazione dell’esonero contributivo a favore delle nuove assunzioni, effettuate nelle annualità 2019 e 2020 di lavoratori fino a 35 anni di età con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Che cosa si intende per esonero contributivo e come si attua? I datori di lavoro del comparto privato, a prescindere dalla circostanza che questi assumano o meno la natura di imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che procedano con nuove assunzioni o con regolarizzazioni di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti nei confronti di soggetti fino a 35 anni di età beneficiano dell’esonero dei contributi previdenziali a proprio carico.
Tale limite di età anagrafica dei lavoratori assunti, a partire dall’annualità 2021 sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età. Restano quindi applicabili i contributi a carico del lavoratore che saranno regolarmente trattenuti dal datore di lavoro nella sua qualità di sostituto di imposta.
Detta riduzione opera per un massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all'assunzione del medesimo soggetto.
I datori di lavoro beneficiari
Con riferimento ai datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo preme sottolineare che, come già detto, tale incentivo è rivolto ai datori di lavoro del settore privato; sono pertanto esclusi dall’agevolazione gli enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione così come definiti dal D.Lgs. n. 165/2001.
Hanno diritto al riconoscimento del beneficio dell’esonero contributivo più specificatamente:
1) gli enti pubblici economici;
2) gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
3) gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
4) le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
5) le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6) i consorzi di bonifica;
7) i consorzi industriali;
8) gli enti morali;
9) gli enti ecclesiastici.
Sono invece esclusi dall’applicazione del beneficio:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70 , gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Non tutti i lavoratori assunti consentono l’applicazione del beneficio dell’esonero contributivo; infatti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 23/2015 (in attuazione alla riforma Jobs Act) l’esonero contributivo è applicabile in relazione alle assunzioni riguardanti i lavoratori che rivestono le seguenti qualifiche:
- operai;
- impiegati;
- quadri;
restano pertanto esclusi da beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico; ciò perché per queste forme “atipiche” contrattuali il quadro normativo vigente prevede già l’applicazione di aliquote previdenziali ridotte rispetto a quelle ordinarie.
Inoltre, l’esonero contributivo “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”.
Questo significa che oltre ai casi già individuati, il beneficio dell’esonero contributivo non è cumulabile per esempio con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4 comma 11 della Legge 92/2012.
L’accertamento dei requisiti oggettivi in capo al lavoratore che consentono l’applicazione del beneficio a favore del lavoratore spetta all’Inps il quale ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro possono verificare ed accedere alle informazioni relative allo svolgimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al singolo soggetto assumibile.
Misura dell'agevolazione
L’esonero dei contributi a carico previdenziali dei datori di lavoro è totale? Non in tutti i casi la misura dei contributi previdenziali è totale; infatti è, in via generale pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di € 3.000 su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, con una durata, come già detto, massima di 36 mesi dalla data di assunzione.
La misura dell’agevolazione potrà essere elevata al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, sempre con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail e per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di € 3.000 annui a riparametrare (in relazione al periodo di assunzione o di cessazione del rapporto) su base mensile nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato e a tutele crescenti intervengano entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardino giovani che, abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Sono incentivabili anche i casi di assunzione in regime di part time.
Come precisato anche dalla Circolare Inps n. 57 del 28 aprile 2020, confermando tra l’altro quanto già espresso dallo stesso Ente con propria Circolare n. 40 del 2018 , l’esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni di giovani lavoratori (fino all’età di 35 anni per il 2018-2019 e 2020 e fino a 30 anni dal 2021) che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
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