Il super bonus del 110% in edilizia
Uno degli interventi di maggior rilievo del “Decreto
Rilancio” (D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, in corso di conversione in legge)
riguarda l’introduzione di una detrazione del 110% per interventi di efficienza
energetica e antisismici, disciplinato dall’art. 119.
Il super bonus del 110%
può essere fruito per le spese di
efficientamento energetico e antisismiche sostenute sugli immobili nel periodo
compreso fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 con il meccanismo
della detrazione fiscale o del credito d’imposta, comunque utilizzabile in 5
anni.
La norma è piuttosto
complessa e ancora priva di istruzioni ufficiali. Occorre inoltre attendere che
venga convertita in legge, siano emanati i decreti attuativi e le
regolamentazioni degli enti competenti in merito ad APE ed ENEA.
Stante il particolare interesse, anticipiamo comunque alcune informazioni e precisazioni sull’agevolazione.
L’agevolazione è riservata agli interventi eseguiti:
- dai
condomini;
- dalle
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e
professionale, sulle singole unità immobiliari monofamiliari;
- dagli
Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dagli enti
aventi le stesse finalità sociali;
- dalle
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati
su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri
soci.
Il super bonus non spetta per i lavori di efficientamento
energetico eseguiti su unità monofamiliari non utilizzate come abitazioni
principali. Questa limitazione non è invece prevista per i lavori anti
sismici.
Non sembrano invece poste limitazioni alla fruizione del superbonus per le imprese e gli esercenti arti e professioni con riferimento ai lavori eseguiti dai condomini.
Il super bonus spetta a condizione che vanga eseguito uno
dei seguenti interventi:
- interventi di isolamento termico delle
superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro
dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda;
- interventi sulle parti comuni degli
edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione,
con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi
gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti
di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
Ogni tipologia di
lavori per i quali è fruibile il superbonus è soggetta ad un limite di spesa:
•
60.000
euro per il cappotto termico;
•
30.000
euro per gli impianti di climatizzazione.
In caso di intervento condominiale il limite di spesa è moltiplicato per il numero di unità immobiliari costituenti il condominio
Per poter fruire del
bonus del 110% l’intervento primario, anche congiuntamente ad interventi
secondari e all’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla
rete elettrica e dei relativi di sistemi di accumulo, deve consentire il
miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se
non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
L’efficientamento energetico dovrà essere dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
L’incremento del bonus
fiscale al 110% è fruibile anche in relazione agli interventi antisismici, previsti dai commi da 1-bis a 1-septies
dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, eseguiti
fra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione è generalizzata e vale in caso di esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica a prescindere dalla zona sismica di ubicazione dell’immobile e dalla classe di rischio conseguita a fine lavori.
Il superbonus dl 110% è esteso anche all’installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica e ai relativi sistemi di accumulo con contratti cosiddetti di scambio sul posto con un limite di spesa complessivo di 48.000 euro.
La cessione delle detrazioni
Il “Decreto Rilancio”
prevede un’ulteriore agevolazione di rilevante importanza. Le detrazioni
fiscali per il recupero edilizio eseguite e pagate negli anni 2020 e 2021
possono essere sostituite alternativamente:
- da un contributo,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi nella
forma dello sconto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo
dovuto;
- dalla
trasformazione del
corrispondente importo in credito
d'imposta.
La trasformazione in
credito d’imposta della detrazione consente maggiori opzioni di recupero del
bonus.
Il contribuente
beneficiario potrà utilizzare parte di questo per compensare altri pagamenti con F24 quali contributi, imposte
sostitutive, IMU, TARI.
Non muta invece la
ripartizione temporale connessa con la fruizione dei bonus per interventi
edilizi che, salvo il caso specifico del super bonus del 110%, restano di 10
anni con impossibilità di recuperare eventuali eccedenze in anni successivi.
Come già anticipato, la rilevante agevolazione contenuta nella norma riguarda la possibilità di cedere il credito a terzi, sia da parte del contribuente sia, eventualmente, da parte dell’impresa fornitrice che ha praticato lo sconto sul corrispettivo.
L’esercizio dell’opzione per la trasformazione in credito d’imposta e per la sua cessione a terzi avverrà esclusivamente in via telematica secondo modalità che saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Le spese per le quali il bonus edilizio può essere
trasformato in credito d’imposta sono:
- manutenzioni
ordinarie e straordinarie, ristrutturazioni e restauri su parti comuni di
edifici residenziali;
- manutenzioni
straordinarie, ristrutturazioni e restauri su singole unità immobiliari a
destinazione residenziale;
- interventi
di efficientamento energetico;
- adozione
di misure antisismiche;
- recupero
o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione
di impianti fotovoltaici;
- installazione
di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Al momento restano escluse dall’opzione per la
trasformazione in credito d’imposta:
- le
spese relative all’acquisto del box pertinenziale;
- le
spese finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- le
spese relative all’adozione di misure antintrusione;
- le
spese relative alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
A nostro parere, il rischio principale al momento è quello di riuscire ad operare una corretta pre-valutazione tecnica dell’operazione.
L’idea di farsi
ristrutturare l’immobile “gratuitamente” rischia di condizionare le scelte dei
contribuenti, senza considerare gli alti rischi che correrebbero rivolgendosi
ad imprese non affidabili.
ATTENZIONE: Vogliamo fin da ora evidenziare:
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L’art.121 del decreto “Rilancio” prevede che nei confronti dei soggetti che sostengono le spese per gli interventi e che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, qualora sia accertata la mancanza di requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia Entrate provvede al recupero del bonus con applicazione degli interessi pari al 4% annuo, ex art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, oltre alle sanzioni pari al 30% di ogni importo non versato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
I rischi sono quindi particolarmente elevati ed è importante rivolgersi sempre ad un consulente di fiducia: lasciare tutta la gestione dell’intervento all’impresa esecutrice dell’opera e cessionaria del credito potrebbe infatti nascondere pericoli imprevisti per il cliente.
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