A seguito della circolare n. 77, l’INPS ha comunicato ufficialmente le istruzioni per inoltrare la domanda di esonero contributivo del 50% per tutti i datori di lavoro che decidono di assumere titolari di assegno di ricollocazione e soggetti in Cassa Integrazione. Le richieste possono essere inviate dal mese di giugno 2020 e ne hanno diritto tutti i datori di lavoro, siano essi imprese, liberi professionisti o privati.
Tutti i datori di lavoro che decidono di assumere soggetti beneficiari della cassa integrazione o dell’assegno di ricollocazione hanno il diritto di richiedere un esonero contributivo del 50% degli oneri contributivi.
NOTA BENE: il limite massimo dell’importo spettante è pari a 4.030 euro
ATTENZIONE: sono esclusi dal calcolo per l’agevolazione, tutti i premi e i contributi INAIL
A partire dal mese di giugno 2020 è attiva l’agevolazione per le assunzioni, ossia uno sgravio contributivo corrispondente al 50% dei contributi previdenziali previsti per coloro i quali decidono di assumere lavoratori che fruiscono dell’assegno di ricollocazione o si trovano in cassa integrazione.
L’agevolazione per le assunzioni è accordata su base mensile, e corrisponde a un importo massimo pari a 4.030 euro per ogni dipendente.
L’esonero contributivo dura al massimo 12 mesi se il lavoratore è assunto a tempo determinato, 18 mesi se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato.
NOTA BENE: se il contratto stipulato tra le due parti venisse trasformato da tempo determinato a indeterminato, e fosse stata già riconosciuta l’agevolazione degli sgravi contributivi, il beneficio spetterebbe comunque nella totalità dei 18 mesi.
Al fine di usufruire dell’agevolazione per le assunzioni, i datori di lavoro interessati devono richiedere anticipatamente all’INPS l’autorizzazione. La procedura per via telematica prevede la compilazione online di alcune informazioni e l’indicazione del codice dello sgravio sulla stessa denuncia Uniemens.
L’incentivo dell’esonero contributivo al 50% si rivolge a tutti i datori di lavoro, anche soggetti che non sono imprese, come i liberi professionisti. Non spetta, invece, alle pubbliche amministrazioni.
L’esonero contributivo al 50% spetta a tutte le tipologie di lavoro dipendente, in ogni sua forma: tempo determinato, tempo indeterminato, contratto part time o full time.
NOTA BENE: se il rapporto di lavoro stipulato è a tempo parziale, lo sgravio contributivo massimo è in rapporto al numero di ore lavorate.
La durata dell’agevolazione contributiva ha una durata pari a 12 mesi se il contratto è a tempo determinato. I mesi salgono a 18 per i contratti a tempo indeterminato.
ATTENZIONE: affinché il datore da lavoro sia idoneo al bonus, deve essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e rispettare i principi in vigore in merito alle assunzioni agevolate, come art. 31 del Dlgs n. 150/2015
Non possono beneficiare dell’agevolazione per le assunzioni i seguenti soggetti:
- dipendenti del settore pubblico
- lavoratori domestici
- contratti occasionali o di lavoro intermittente
Esonero contributivo al 50% e altri bonus
L’agevolazione per le assunzioni è cumulabile con altre forme di incentivo all'occupazione, nello specifico:
- assunzioni over 50 disoccupati da più di 1 anno
- assunzioni donne disoccupate da 2 anni o da 6 mesi se in aree o settori svantaggiati
- percettori di Naspi
- disabili
La valutazione da parte dell’INPS
Come già detto, al fine di poter usufruire dell’esonero contributivo del 50%, il datore di lavoro deve inviare la richiesta di autorizzazione per via telematica all’INPS. La procedura è guidata, previa autenticazione sul portale INPS. Il modulo da compilare è denominato istanza BADR ed è reperibile nella sezione Portale delle Agevolazioni.
A seguito delle verifiche dell’INPS, in caso di esito positivo , il datore riceverà la comunicazione con l’autorizzazione per la fruizione dello sgravio contributivo.
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