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Crediti d'imposta per sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro: dalle Entrate chiarimenti e modello

Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, riconosciuti rispettivamente dagli artt. 120 e 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), che nei giorni scorsi ha incassato l'approvazione della Camera ed ora è all'esame del Senato.

Contestualmente alla Circolare, l'Agenzia ha emanato il Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020, che detta i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta in esame. A tal fine viene approvato l'apposito modello di comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. Il Provvedimento stabilisce altresì le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito. 

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi dei due documenti.

CREDITO d'IMPOSTA per l'ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO

(art. 120 , D.L. n. 34/2020)

ATTIVITÀ AGEVOLATE

Si tratta delle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento:

ATTIVITÀ

SPESE AMMESSE

Interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2

Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni. (1) (2)

Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”). (2)

Investimenti connessi ad attività innovative

Investimenti relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) di dipendenti ed utenti. (3)

Esempi

  • Programmi software
  • Sistemi di videoconferenza
  • Sistemi per la sicurezza della connessione
  • Investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

(1) In linea generale – spiega la circolare in commento - sono ammessi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.
(2) Si deve comunque trattare di interventi prescritti da disposizioni normative oppure da linee-guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
(3) In linea generale, si tratta degli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.

 

SOGGETTI AMMESSI

Rientrano nell'ambito applicativo della norma:

  • gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella tabella di cui sotto;
  • le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche se non svolgono una delle attività indicate nella tabella riportata sotto.

Quindi sono ammessi anche (semprechè svolgano un'attività inserita nella tabella di cui sotto):

  • persone fisiche ed associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);
  • imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
  • soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir);
  • forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
  • soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • imprenditori ed imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa.

TABELLA delle ATTIVITÀ AMMESSE

CODICE ATECO 2007

DENOMINAZIONE

551000

Alberghi

552010

Villaggi turistici

552020

Ostelli della gioventù

552030

Rifugi di montagna

552040

Colonie marine e montane

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010

Gestione di vagoni letto

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011

Ristorazione con somministrazione

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030

Gelaterie e pasticcerie

561041

Gelaterie e pasticcerieambulanti

561042

Ristorazione ambulant

561050

Ristorazione su treni e navi

562100

Catering per eventi, banqueting

562910

Mense

562920

Catering continuativo su base contrattuale

563000

Bar e altri esercizisimili senza cucina

591400

Attività di proiezione cinematografica

791100

Attività delle agenzie di viaggio

791200

Attività dei tour operator

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA

799020

Attività di guide e degli accompagnatori turistici

823000

Organizzazione di convegni e fiere

900101

Attività nel campo della recitazione

900109

Altre rappresentazioni artistiche

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202

Attività nel campo della regia

900209

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100

Attività di biblioteche edarchivi

910200

Attività di musei

910300

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

932920

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420

Stabilimenti termali

 

SOGGETTI ESCLUSI

Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza riconducibili ai redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir.

LUOGHI APERTI al PUBBLICO

Si deve trattare di luoghi ai quali il pubblico possa accedere liberamente, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo.

CREDITO d'IMPOSTA

Misura
60 per cento delle spese ammissibili (al netto dell'Iva, se dovuta) sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro (pertanto l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48mila euro).

Ambito temporale
Come accennato sopra, sono ammesse al credito d'imposta tutte le spese sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 . A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari.

Iva indetraibile
Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni.

Utilizzo
Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute), il credito d'imposta può essere:

  • utilizzato in compensazione con l'F24, secondo le regole ordinarie;

oppure

  • ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica - dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (il relativo credito d’imposta potrà comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021). In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. A tal fine va utilizzato l'apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854/2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni.

Quadro RU
La circolare precisa che il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta.

Notabene

  • Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; quindi gli eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ceduti o chiesti a rimborso.
  • Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).

RILEVANZA FISCALE

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap.

 

CREDITO d'IMPOSTA per la SANIFICAZIONE e l'ACQUISTO di DISPOSITIVI di PROTEZIONE

(art. 125 , D.L. n. 34/2020)

ATTIVITÀ AGEVOLATE

Spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. In particolare:

TIPOLOGIE di INTERVENTO

CHIARIMENTI dell'AGENZIA delle ENTRATE

Sanificazione degli ambienti (1) (4)

 

Sanificazione degli strumenti utilizzati (2) (3) (4)

 

 

 

Si deve trattare di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus; a tal fine è necessaria un'apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Attività svolte in economia
La circolare precisa che, in presenza di “specifiche competenze già ordinariamente riconosciute” l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, attraverso i propri dipendenti o collaboratori, semprechè risultino rispettati i Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. Al fine di determinare la spesa agevolabile, si adotta il costo orario del lavoratore impegnato nelle attività di sanificazione (le ore effettivamente impiegate dovranno risultare da fogli di lavoro interni all'azienda); a tali costi potranno essere aggiunte anche le le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. La circolare pone l'accento sull'esigenza di rispettare il principio della “congruità”.

Acquisto di: (4)

  • dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti di sicurezza Ue); (5)
  • prodotti detergenti e disinfettanti;
  • dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza Ue, (5) incluse le eventuali spese di installazione;
  • dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.

Mascherine chirurgiche (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari: si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E.

(1) Nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale.
(2) Nell’ambito delle attività di cui al punto precedente.
(3) Anche se già in uso presso l'azienda.
(4) Tali spese sono agevolate anche se sono già sostenute in via ordinaria, a prescindere all'emergenza Covid-19; è il caso ad esempio degli studi odontoiatrici e dei centri estetici.
(5) Occorre l'apposita documentazione che attesta tale conformità.

 

SOGGETTI AMMESSI

Rientrano nell'ambito applicativo della norma:

  • gli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Quindi sono ammessi anche:

  • persone fisiche ed associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);
  • imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
  • soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir);
  • forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
  • soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  • imprenditori ed imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa.

SOGGETTI ESCLUSI

Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza riconducibili ai redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir.

CREDITO d'IMPOSTA

Misura
60 per cento delle spese (al netto dell'Iva, se dovuta) sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con un limite massimo fruibile pari a 60mila euro (cioè il credito d'imposta non può essere superiore a detto importo).

Ambito temporale
Come accennato sopra, sono ammesse al credito d'imposta tutte le spese sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 . A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari.

Iva indetraibile
Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate
La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica - dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. A tal fine va utilizzato l'apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854/2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni.

Utilizzo
Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute), il credito d'imposta può essere:

  • utilizzato in compensazione con l'F24, secondo le regole ordinarie;

oppure

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta;

oppure

  • ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (la cessione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021).  Le modalità di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020.

Quadro RU
La circolare precisa che il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia quella compensata con l'F24, sia la quota ceduta.

Credito residuo
Può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non essere richiesto a rimborso.

Notabene
Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).

ALTRI INCENTIVI - SOPPRESSIONE

La misura in esame sostituisce i crediti d’imposta introdotti:

  • dall’art. 64 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
  • dall’art. 30 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).

IRRILEVANZA FISCALE

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre:

  • alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del Tuir;
  • ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109, comma 5, del Tuir.

 


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