Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, riconosciuti rispettivamente dagli artt. 120 e 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”), che nei giorni scorsi ha incassato l'approvazione della Camera ed ora è all'esame del Senato.
Contestualmente alla Circolare, l'Agenzia ha emanato il Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020, che detta i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta in esame. A tal fine viene approvato l'apposito modello di comunicazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate. Il Provvedimento stabilisce altresì le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito.
Nel prospetto che segue si riporta una sintesi dei due documenti.
CREDITO d'IMPOSTA per l'ADEGUAMENTO degli AMBIENTI di LAVORO (art. 120 , D.L. n. 34/2020) |
ATTIVITÀ AGEVOLATE | Si tratta delle spese sostenute per le seguenti tipologie di intervento: ATTIVITÀ | SPESE AMMESSE | Interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 | Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni. (1) (2) | Interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”). (2) | Investimenti connessi ad attività innovative | Investimenti relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) di dipendenti ed utenti. (3) Esempi - Programmi software
- Sistemi di videoconferenza
- Sistemi per la sicurezza della connessione
- Investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
| (1) In linea generale – spiega la circolare in commento - sono ammessi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica. (2) Si deve comunque trattare di interventi prescritti da disposizioni normative oppure da linee-guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. (3) In linea generale, si tratta degli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. |
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SOGGETTI AMMESSI | Rientrano nell'ambito applicativo della norma: - gli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella tabella di cui sotto;
- le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, anche se non svolgono una delle attività indicate nella tabella riportata sotto.
Quindi sono ammessi anche (semprechè svolgano un'attività inserita nella tabella di cui sotto): - persone fisiche ed associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);
- imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
- soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir);
- forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
- soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- imprenditori ed imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa.
TABELLA delle ATTIVITÀ AMMESSE CODICE ATECO 2007 | DENOMINAZIONE | 551000 | Alberghi | 552010 | Villaggi turistici | 552020 | Ostelli della gioventù | 552030 | Rifugi di montagna | 552040 | Colonie marine e montane | 552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 559010 | Gestione di vagoni letto | 559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 561011 | Ristorazione con somministrazione | 561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 561030 | Gelaterie e pasticcerie | 561041 | Gelaterie e pasticcerieambulanti | 561042 | Ristorazione ambulant | 561050 | Ristorazione su treni e navi | 562100 | Catering per eventi, banqueting | 562910 | Mense | 562920 | Catering continuativo su base contrattuale | 563000 | Bar e altri esercizisimili senza cucina | 591400 | Attività di proiezione cinematografica | 791100 | Attività delle agenzie di viaggio | 791200 | Attività dei tour operator | 799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA | 799020 | Attività di guide e degli accompagnatori turistici | 823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 900101 | Attività nel campo della recitazione | 900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 900202 | Attività nel campo della regia | 900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 910100 | Attività di biblioteche edarchivi | 910200 | Attività di musei | 910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 932920 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali | 960420 | Stabilimenti termali |
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SOGGETTI ESCLUSI | Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza riconducibili ai redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir. |
LUOGHI APERTI al PUBBLICO | Si deve trattare di luoghi ai quali il pubblico possa accedere liberamente, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo. |
CREDITO d'IMPOSTA | Misura 60 per cento delle spese ammissibili (al netto dell'Iva, se dovuta) sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro (pertanto l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48mila euro). Ambito temporale Come accennato sopra, sono ammesse al credito d'imposta tutte le spese sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 . A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari. Iva indetraibile Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni. Utilizzo Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute), il credito d'imposta può essere: - utilizzato in compensazione con l'F24, secondo le regole ordinarie;
oppure - ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020.
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica - dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (il relativo credito d’imposta potrà comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021). In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. A tal fine va utilizzato l'apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854/2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni. Quadro RU La circolare precisa che il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta. Notabene - Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; quindi gli eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ceduti o chiesti a rimborso.
- Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001).
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RILEVANZA FISCALE | Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap. |
CREDITO d'IMPOSTA per la SANIFICAZIONE e l'ACQUISTO di DISPOSITIVI di PROTEZIONE (art. 125 , D.L. n. 34/2020) |
ATTIVITÀ AGEVOLATE | Spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. In particolare: TIPOLOGIE di INTERVENTO | CHIARIMENTI dell'AGENZIA delle ENTRATE | Sanificazione degli ambienti (1) (4) Sanificazione degli strumenti utilizzati (2) (3) (4) | Si deve trattare di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus; a tal fine è necessaria un'apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Attività svolte in economia La circolare precisa che, in presenza di “specifiche competenze già ordinariamente riconosciute” l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, attraverso i propri dipendenti o collaboratori, semprechè risultino rispettati i Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. Al fine di determinare la spesa agevolabile, si adotta il costo orario del lavoratore impegnato nelle attività di sanificazione (le ore effettivamente impiegate dovranno risultare da fogli di lavoro interni all'azienda); a tali costi potranno essere aggiunte anche le le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. La circolare pone l'accento sull'esigenza di rispettare il principio della “congruità”. | Acquisto di: (4) - dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) conformi ai requisiti di sicurezza Ue); (5)
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza Ue, (5) incluse le eventuali spese di installazione;
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione.
| Mascherine chirurgiche (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari: si rinvia alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 13 aprile 2020, n. 9/E. | (1) Nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale. (2) Nell’ambito delle attività di cui al punto precedente. (3) Anche se già in uso presso l'azienda. (4) Tali spese sono agevolate anche se sono già sostenute in via ordinaria, a prescindere all'emergenza Covid-19; è il caso ad esempio degli studi odontoiatrici e dei centri estetici. (5) Occorre l'apposita documentazione che attesta tale conformità. |
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SOGGETTI AMMESSI | Rientrano nell'ambito applicativo della norma: - gli esercenti attività d’impresa, arte o professione;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Quindi sono ammessi anche: - persone fisiche ed associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);
- imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
- soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir);
- forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
- soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- imprenditori ed imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa.
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SOGGETTI ESCLUSI | Chi svolge attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, i cui proventi sono di conseguenza riconducibili ai redditi diversi, ex art. 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir. |
CREDITO d'IMPOSTA | Misura 60 per cento delle spese (al netto dell'Iva, se dovuta) sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con un limite massimo fruibile pari a 60mila euro (cioè il credito d'imposta non può essere superiore a detto importo). Ambito temporale Come accennato sopra, sono ammesse al credito d'imposta tutte le spese sostenute nel 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 . A tal fine rilevano il criterio di cassa o di competenza a seconda della tipologia di soggetto che ha effettuato la spesa, secondo i principi ordinari. Iva indetraibile Può essere inclusa nel costo fiscale dei beni. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata – in via telematica - dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. In particolare, i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020. A tal fine va utilizzato l'apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854/2020. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni. Utilizzo Una volta maturato (in quanto le spese sono state sostenute), il credito d'imposta può essere: - utilizzato in compensazione con l'F24, secondo le regole ordinarie;
oppure - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta;
oppure - ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (la cessione potrà essere esercitata fino al 31 dicembre 2021). Le modalità di comunicazione dell'opzione per la cessione del credito sono indicate nel Provvedimento direttoriale 10 luglio 2020, n. 259854/2020.
Quadro RU La circolare precisa che il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia quella compensata con l'F24, sia la quota ceduta. Credito residuo Può essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non essere richiesto a rimborso. Notabene Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dall’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). |
ALTRI INCENTIVI - SOPPRESSIONE | La misura in esame sostituisce i crediti d’imposta introdotti: - dall’art. 64 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
- dall’art. 30 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40).
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IRRILEVANZA FISCALE | Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre: - alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del Tuir;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109, comma 5, del Tuir.
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