L’art. 119 del DL 34/2020, sostituito in sede di conversione
in legge, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per
specifici interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio
sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Soggetti beneficiari
Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:
·
dai condomìni;
·
dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari (sono
previsti limiti per gli interventi di riqualificazione energetica);
·
dalle cooperative di abitazione a proprietà
indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci;
·
dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei
predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
della legislazione europea in materia di “in
house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà
ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
·
dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
·
dalle organizzazioni di volontariato (OdV)
iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
·
dalle associazioni di promozione sociale (APS)
iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
·
dalle associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2
lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o
parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Immobili esclusi dal “superbonus”
Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità
immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo
signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o
storici).
Interventi di riqualificazione energetica
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute
dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli
interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.
Tipologia
di intervento “trainante” |
Limite
massimo di spesa |
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali
e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o
dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che
sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno |
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a: ·
50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari; ·
50.000,00 euro, per le unità immobiliari
situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; ·
40.000,00 euro moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti
da 2 a 8 unità immobiliari; ·
30.000,00 euro moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti
da più di 8 unità immobiliari. |
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti |
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a: ·
20.000,00 euro moltiplicato per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti
fino a 8 unità immobiliari; ·
15.000,00 euro moltiplicati per il numero
delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti
da più di 8 unità immobiliari. La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento
e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari
per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti |
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 30.000,00 euro. La detrazione è riconosciuta anche per le spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. |
Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%
L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri
interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad
esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa
previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.
Ripartizione della detrazione
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari
importo.
Interventi antisismici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata
al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.
Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari
importo.
Impianti solari fotovoltaici
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari
importo.
Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari
importo.
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