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DETRAZIONE DEL 110% (C.D. “SUPERBONUS”)

L’art. 119 del DL 34/2020, sostituito in sede di conversione in legge, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del ri­schio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Soggetti beneficiari

Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

·     dai condomìni;

·     dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità im­mobiliari (sono previsti limiti per gli interventi di riqualificazione energetica);

·     dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stes­se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

·     dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pub­­blica;

·     dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;

·     dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;

·     dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;

·     dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Immobili esclusi dal “superbonus”

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.


 

Tipologia di intervento “trainante”

Limite massimo di spesa

Interventi di isolamento termico delle su­­perfici opache verticali, orizzontali e in­clinate che interessano l’involucro dell’edi­­­ficio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lor­da dell’edificio medesimo o dell’uni­tà im­mobiliare situata all’interno di edi­fici plurifamiliari che sia funzionalmente in­dipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’ester­no

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

·       50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari;

·       50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all’in­terno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

·       40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

·       30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di clima­tizzazione invernale esistenti

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

·       20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

·       15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o plu­rifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.

Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’instal­lazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.


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