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Le aziende con dipendenti devono versare i contributi sospesi con F24

Con il messaggio n. 2871 pubblicato ieri, l’INPS ha illustrato le modalità attraverso cui effettuare la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dei DL 9/2020, 18/2020 (“Cura Italia”), 23/2020 (decreto “liquidità”) e 34/2020 (decreto “Rilancio”). L’Istituto fornisce altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.


Si ricorda che tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi in favore delle imprese del settore florovivaistico, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies del DL 18/2020, hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.

Sul punto, l’INPS ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le circ. nn. 37/2020, 52/2020, 59/2020 e 64/2020.

Per quanto concerne le aziende con dipendenti, il pagamento deve essere effettuato attraverso modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 – N967 – N968 – N969 – N970 – N971 – N972 – N973).
Nel caso in cui il contribuente usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione deve compilare più righe dal modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
Se l’azienda beneficiaria della sospensione contributiva non ha trasmesso la denuncia UniEmens, l’INPS ribadisce che tale obbligo deve essere assolto entro il 16 settembre 2020 (entro il 31 luglio 2020 per le imprese del settore florovivaistico).

Con riferimento all’art. 18 commi da 1 a 5 del DL 23/2020, è stato sospeso il contributo dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali relativo al I trimestre, in scadenza al 18 maggio 2020.
Tali soggetti dovranno presentare apposita istanza di sospensione avvalendosi della procedura disponibile nel sito internet dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” – “Tutti i servizi” – “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”; l’interessato dovrà indicare il codice fiscale dell’impresa per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione e per la quale dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per poter fruire della sospensione contributiva. La presentazione della suddetta istanza vale anche come domanda di rateizzazione.
Per la ripresa dei versamenti, i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Chiarimenti anche sul versamento mediante rateizzazione

Per la domanda di rateizzazione riferita alle aziende con dipendenti artigiani e commercianti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, l’Istituto previdenziale precisa che dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

In merito alle aziende agricole assuntrici di manodopera, l’INPS ha istituito i seguenti codici di autorizzazione: “7H”, “7L”, ”7Q” e “7S”. L’INPS precisa che le aziende destinatarie delle diverse tipologie di sospensione dovranno verificare l’attribuzione del corrispondente codice di autorizzazione e segnalare eventuali incongruenze alla Struttura territoriale di riferimento.

Alle aziende, a cui è stato attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento. Tale codeline deve essere utilizzata anche in caso di versamento rateale.

Inoltre, le aziende assuntrici di manodopera agricola, in possesso dei requisiti ex art. 18 commi da 1 a 5 del DL 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020 dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”.

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