Con il messaggio n. 2871 pubblicato ieri, l’INPS ha illustrato le modalità attraverso cui effettuare la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi dei DL 9/2020, 18/2020 (“Cura Italia”), 23/2020 (decreto “liquidità”) e 34/2020 (decreto “Rilancio”). L’Istituto fornisce altresì, per ciascuna gestione, le indicazioni per la ripresa degli adempimenti e delle modalità di versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione.
Si ricorda che tali decreti hanno disposto, inizialmente, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, ad eccezione dei contributi sospesi in favore delle imprese del settore florovivaistico, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma 1, e 78, comma 2-quinquiesdecies del DL 18/2020, hanno mantenuto la scadenza originaria del 31 luglio 2020.
Sul punto, l’INPS ha fornito le indicazioni relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le circ. nn. 37/2020, 52/2020, 59/2020 e 64/2020.
Per la domanda di rateizzazione riferita alle aziende con dipendenti artigiani e commercianti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, l’Istituto previdenziale precisa che dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.
Alle aziende, a cui è stato attribuito uno dei codici di autorizzazione e per le quali risultano contributi non versati riferiti ai periodi oggetto di sospensione, riceveranno una comunicazione individuale nel Cassetto previdenziale Aziende Agricole, con l’indicazione dell’importo da versare, la data di scadenza e i riferimenti del modello “F24” (codeline) per il versamento. Tale codeline deve essere utilizzata anche in caso di versamento rateale.
Inoltre, le aziende assuntrici di manodopera agricola, in possesso dei requisiti ex art. 18 commi da 1 a 5 del DL 23/2020, che intendono avvalersi della sospensione delle rate di aprile 2020 e maggio 2020 dei piani di ammortamento già concessi, dovranno presentare un’apposita istanza nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, caratterizzata dal codice “7G”.
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